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Scarpinato: "Recenti decisioni della Corte Costituzionale disincentivano alla collaborazione"

Non si fermano le polemiche sollevate dalla scarcerazione dell'ex boss di San Giuseppe Jato avvenuta lunedì pomeriggio. Il dibattito si è spaccato a metà fra l'accettabilità sociale della liberazione e la comparazione con i benefici derivanti dalla collaborazione con la giustizia e i conseguenti sconti di pena concessi dalla legge.

La questione della collaborazione con la giustizia è stata fortemente influenzata anche dalle recenti decisioni della CEDU e della Corte Costituzionale in merito all'ergastolo ostativo. Infatti la sua abolizione permetterebbe ai mafiosi condannati al 'fine pena mai' di tornare a casa senza aver dato nessun contributo alla giustizia.

"L'effetto di tali decisioni è infatti, al di là delle migliori intenzioni, una forte disincentivazione alla collaborazione". Così si è espresso il procuratore generale presso la corte d'Appello di Palermo Roberto Scarpinato in un articolo odierno pubblicato sul quotidiano 'La Stampa', sottolineando che nonostante oggi ci siano "delle diffuse perplessità della pubblica opinione sulla giustificabilità etico-sociale della liberazione condizionale di Brusca" occorre tenere conto "dei grandi vantaggi assicurati alla collettività dalla sua collaborazione con la giustizia" e che domani "sarà arduo giustificare l'accettabilità sociale della liberazione dopo appena ventuno anni degli "irriducibili", senza alcun vantaggio per la collettività e semplicemente avallando le giustificazioni poste da costoro a fondamento del loro rifiuto di collaborare con la giustizia".

Certamente, come ha scritto Scarpinato, "la questione dell'accettabilità sociale della liberazione di Brusca dopo l'espiazione di 25 anni di carcere e un'ampia collaborazione con la giustizia sembra ormai appartenere a una stagione storica del passato in via di progressiva liquidazione a seguito delle sentenze della Corte Edu e della Corte costituzionale che hanno posto le premesse per consentire l'uscita dal carcere dopo 26 anni (che possono ridursi a 21 per l'ulteriore sconto dovuto alla liberazione anticipata) anche ai cosiddetti "irriducibili", cioè capimafia ed esponenti di rango delle mafie condannati all'ergastolo, i quali, pur essendo a conoscenza di informazioni preziose per impedire che i loro complici rimasti in libertà continuino a uccidere, a "mafiare" e per accertare gli autori di gravi reati, si rifiutano di collaborare con i magistrati".

Infatti, un qualsiasi mafioso in carcere, se facesse una comparazione tra costi e benefici, sarebbe portato a domandarsi il perché "dovrebbe accollarsi - per accedere al beneficio della liberazione condizionale - gli elevati costi di una collaborazione, autoaccusandosi di ulteriori reati con conseguente aggravamento delle pene già inflittegli" e "rivelando l'esistenza di tutto il suo patrimonio occulto sfuggito alle confische" ed "esponendosi al rischio di rappresaglie quando può ottenere lo stesso risultato semplicemente dissociandosi e dimostrando di non essere più pericoloso".

Infatti, secondo il magistrato, tali decisioni, potrebbero "nell'immediato portare ai minimi termini ogni residua speranza di una futura collaborazione dei capi di Cosa Nostra condannati all'ergastolo per le stragi del 1992-1993 e depositari di segreti scottanti su complici sino a oggi rimasti occulti".

Il boss 'irriducibile' quindi sarebbe incentivato a non pentirsi, a non collaborare, e a farsi semplicemente il carcere un po' come accadeva durante gli anni del "Grand Hotel Ucciardone".

La magistratura e il legislatore si troverebbero incapaci di penetrare il muro delle giustificazioni avanzate dai mafiosi come fondamento del loro rifiuto di collaborare con la giustizia. Scarpinato ha riassunto in estrema sintesi queste 'giustificazioni' classificandole in tre tipologie: "Paura di ritorsioni, rifiuto morale di accusare altri in cambio dell'accesso alla liberazione condizionale, pentimento interiore equivalente a cessazione della pericolosità".

Per quanto riguarda la prima, ha scritto il magistrato, "vi è da chiedersi quale credibilità possa avere uno Stato che, per un verso, giustifica per questo motivo (la paura di ritorsioni n.d.r) la liberazione di pluriassassini, ammettendo così la propria incapacità di fornire adeguata protezione e, per altro verso, quasi schizofrenicamente, sollecita privati cittadini, vittime di estorsioni e testimoni di giustizia, ad accusare mafiosi garantendo efficace protezione".

Il secondo motivo - cioè la ripugnanza morale ad accusare altri divenendo così un "infame" - se lo Stato lo accetta come motivo per il quale il mafioso non collabora, si sdogana “la morale della cultura dell'omertà o, quantomeno” si fa “una equivalenza valoriale tra cultura della legalità secondo cui un collaboratore non è un infame, e subcultura mafiosa secondo cui invece un collaboratore è un infame".

Infine il terzo, "cioè la valorizzazione del pentimento interiore al posto di una attiva collaborazione, equivale a stabilire la prevalenza dell'etica dell'intenzione rispetto all'etica della responsabilità, prevalenza pienamente condivisa dal mondo mafioso che ha sempre sostenuto che ciò che conta è pentirsi dinanzi a Dio e non dinanzi agli uomini rovinando "i cristiani". L'accertamento dell'autenticità o della dissimulazione del pentimento interiore imporrà al magistrato di sorveglianza di avventurarsi negli abissi della psiche, divenendo palombaro dell'anima e psicoanalista, a meno che non voglia realisticamente attenersi solo agli indici esteriori di tale pentimento interiore, indici esteriori che la collaudata e sofisticata intelligenza del collettivo mafioso è in grado di costruire nel tempo in modo quanto mai ingegnoso".

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