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antinoro antonello web1di Francesca Mondin
Il Pg Gozzo: “Consapevole del voto di scambio con la mafia”

L'ex europarlamentare dell'Udc, Antonello Antinoro, era pienamente consapevole della caratura criminale delle persone con cui avrebbe trattato l'acquisto di voti per le elezioni regionali del 2008? Secondo l'accusa rappresentata dal pg Domenico Gozzo sì, e ieri lo stesso ha chiesto, nei confronti dell'ex assessore alla regione, la condanna a sei anni per voto di scambio politico-mafioso. Gli stessi anni era stati previsti nella condanna di secondo grado che però fu annullata dai giudici della Cassazione che si basarono sulla nuova legge tanto criticata 416 ter.
 Antinoro, è accusato di essersi incontrato più volte con Antonio Caruso, Agostino Pizzuto e Vincenzo Troia, esponenti delle famiglie mafiose dell'Arenella e di Vergine maria e Pallavicino, per la compravendita dei voti e di aver pagato dai 3.000 ai 5.000 euro.

Caruso e Pizzuto, all'epoca incensurati, “erano chiaramente inserite nell'organizzazione mafiosa. Erano i frontmen con cui Cosa nostra si manifestava all'esterno” ha spiegato Gozzo. I due, infatti, assieme a Troia (ora defunto, ndr), sono stati condannati, con sentenza ormai definitiva, per associazione mafiosa. Il pentito, teste chiave del processo, Michele Visita (a cui è stata riconosciuta l'attendibilità, ndr) ha raccontato di essere stato presente all'incontro in cui Antinoro avrebbe pagato materialmente Cosa nostra. Incontro che sarebbe avvenuto nello studio del medico Domanico Galati. Il quale invece ha testimoniato a favore dell'imputato con delle dichiarazioni che, ha detta del pg, “stravolgono le affermazioni fatte un anno dopo i fatti”.
I soldi sarebbero poi arrivati alla mani di Carmela Buffa, moglie di “Salvo” Genova capo mandamento di Resuttana, per il “fabbisogno delle famiglie dei detenuti”. In particolare per la famiglia di Antonino Genova nipote del boss Salvatore, presente alla consegna finale del denaro.
Del canto suo l'ex senatore ha sempre negato di conoscere l'appartenenza criminale di chi aveva di fronte e si è giustificato dicendo che il pagamento era un compenso per servizi di attacchinaggio in campagna elettorale.

L'iter processuale e il rinvio dopo il 416 ter

In primo grado i pm Gaetano Paci e Lia Sava avevano chiesto otto anni, ma i giudici non ritennero che ci fosse la prova dell'aggravante mafiosa e riqualificarono il reato di voto di scambio elettorale politico-mafioso, in quello di corruzione elettorale riducendo la pena a due anni e due mesi. In appello l'aggravante fu nuovamente contestata e si arrivò alla condanna a sei anni per scambio elettorale politico-mafioso. La Cassazione a giugno 2014 però, con l'entrata in vigore della nuova norma sul voto di scambio, aveva annullato la sentenza d'appello con rinvio.
La nuova norma, sebbene ha esteso l'ambito di applicazione, prevedendo oltre al denaro anche "altre utilità" come contropartita per il procacciamento di voti, è stata criticata da diverse parti perchè in alcuni passaggi lascia spazio ad interpretazioni che restringono la fattispecie e che prevedono circostanza assai difficili da dimostrare. Come la consapevolezza dell'imputato della statura criminale dei mafiosi e le modalità espressamente mafiose di procacciamento dei voti. 
Ecco infatti che il relatore Orlando Villoni nella sentenza che ha annullato la condanna d'appello scriveva: “Ai sensi del nuovo articolo 416 ter c. p. le modalità di procacciamento dei voti debbono costituire oggetto del patto di scambio politico-mafioso, in funzione dell’esigenza che il candidato possa contare sul concreto dispiegamento del potere di intimidazione proprio del sodalizio mafioso e che quest’ultimo si impegni a farvi ricorso, ove necessario”.

Nel chiedere la condanna il pg Gozzo ha sostenuto che l'ex deputato era pienamente consapevole della mafiosità dei personaggi e dei metodi da loro utilizzati: “La Cassazione ha affermato che tutti e tre promisero di procurare voti per Antinoro e che li procacciarono in virtù della forza di intimidazione dell'associazione mafiosa”. Ciò quindi dovrebbe bastare a soddisfare i criteri richiesti dalla legge del 2014 416 ter.

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