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napolitano di spalledi Francesco Bertelli
La Corte d'assise di Caltanissetta deciderà domani. Comunque la si vuole leggere, la lettera che l'ex Presidente della Repubblica ha inviato poche ore fa al Presidente della Corte d'Assise di Caltanissetta è alquanto strana. Era già successo lo scorso anno durante la chiamata a testimoniare al processo sulla Trattativa fra Stato e Mafia. In quell'occasione Napolitano era Presidente della Repubblica in carica e sottolineo in un comunicato la non necessità della sua deposizione al processo.

Ora Napolitano è chiamato a testimoniare in un altro processo delicatissimo: il Borsellino quater. A chiedere la sua testimonianza è stato Fabio Repici, legale di Salvatore Borsellino. La data della testimonianza dell'ex Presidente è stata fissata per il 14 dicembre. Ciò che il Presidente della Corte chiede a Napolitano è di riferire gli accadimenti di quanto egli era Presidente della Camera tra il 1992 e 1994.
Oggi Napolitano ha inviato una lettera in cui in sostanza dichiara la sua inutilità a testimoniare.

La sua testimonianza “non sarebbe rilevante e sarebbe ripetitiva”. […] La ripetizione di quelle dichiarazioni (che Napolitano ha precedentemente reso nel processo sulla trattativa n.d.r) o l'eventuale evocazione di altri ricordi personali, peraltro lontani nel tempo, attinenti a vicende connesse, non darebbero lumi su nulla di significativo”.

Non sappiamo cosa deciderà la Corte, lo vedremo domani, ma quel che è certo è che qualunque testimone chiamato a comparire in un processo, non può in base a sue valutazioni ritenere inutile una sua eventuale deposizione.

A dircelo è l'art.198 del codice di procedura penale:
Ogni cittadino può essere citato quale testimone in un processo penale e - nel momento in cui il Giudice autorizza le parti alla citazione - il testimone ha il dovere di presentarsi per rendere la sua testimonianza e di riferire solo ed esclusivamente il vero.

Tale articolo del c.c.p è derubricato come “obblighi del testimone”. Da ciò si capisce che a persona citata come testimone in un processo penale ha l’obbligo di presentarsi al giudice e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
Vi è l'obbligo di presentazione anche nel caso anche nel caso di non sapere nulla di importante per il processo penale.

Nel processo penale interessano i fatti, non le opinioni, non i "si dice" (voci correnti, pettegolezzi, ...). Il testimone riferisce ciò che egli ha visto o sentito in prima persona, non già quel che qualcuno gli ha detto di aver visto o sentito.
Ch è stato citato deve dunque presentarsi per il giorno e l'ora indicata.
 
Un ex Presidente della Repubblica certe cose dovrebbe conoscerle. Perchè, dunque, questo preventivo rifiuto che si ripete alla distanza di un anno dalla precedente convocazione?
Non tocca al testimone valutare l'utilità o meno della propria deposizione, tocca al giudice stabilirlo. Questo è ciò che ci auguriamo decida domani la Corte d'Assise di Caltanissetta.
Il Borsellino quater è l'ultima spiaggia per cercare di ripristinare la verità sulla strage di Via D'Amelio. Una verità che noi italiani attendiamo da ventitre anni.
 
Una cosa però è certa: qualsiasi uomo delle istituzioni, in un qualsiasi Stato più serio del nostro, dovrebbe fare di tutto per aiutare i magistrati a fare la luce sulla verità di una strage in cui è stato assassinato un onesto servitore dello Stato e cinque agenti della sua scorta.
Per Paolo, Emanuela, Agostino, Vincenzo, Walter e Claudio.

ANTIMAFIADuemila
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