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diffamazione-manettedi Giuseppe Di Fini - 14 novembre 2014
I 5 articoli del testo che è passato al Senato alzano il tetto delle multe fino a diecimila euro per una diffamazione semplice e da 10 a 50 mila per una diffamazione "avvenuta con la consapevolezza della falsità”. I mezzi di informazione dovranno pubblicare la smentite del presunto offeso "senza commento, senza risposta, senza titolo”; questi può altresì chiedere “l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge”.
Di tanto in tanto, tra una legislatura e l’altra, è abitudine tutta italiana attentare al diritto all’informazione (in nome di una falsa interpretazione del diritto all’integrità morale). “Amore, ritorna! Le colline sono in fiore!”
È inevitabile chiedersi perché, nelle stanze dei palazzi dorati, s’intenda tutelare un diritto che è già sufficientemente tutelato dai codici. La tutela è soprattutto penale: per chi commette reato di diffamazione, intesa come offesa alla reputazione altrui, il codice penale prevede fino a tre anni di reclusione e 516 € di multa (art. 595 c.p.).

La tutela civile permette al soggetto offeso di ottenere: risarcimento dei danni, pubblicazione della sentenza di condanna, pagamento a titolo di riparazione (in relazione alla gravità dell’atto commesso ed alla diffusione del testo diffamatorio) e pubblicazione di una rettifica sulle pagine dello stampato. Che l’oltraggiato possa avere diritto a tutto ciò, pare cosa buona e giusta; che questi, però, possa scrivere di sua mano una rettifica sul periodico (o sito che sia) del diffamatore, risulta in contrasto con il diritto alla personalità morale della redazione del periodico. Questa, intesa come gruppo sociale, ha diritto a non vedersi attribuite opinioni non realmente proprie (cfr. art. 7, d.lgs. n. 196/2003).
Laddove ha inizio il diritto all’integrità morale del diffamato, trova fine il diritto alla personalità morale del diffamatore (ammesso che come tale si possa considerare). Oltre a ricorrere al tanto amato art. 21 della Costituzione, preme ricordare che, questa volta, ad essere violato sarà un diritto della  personalità. Dal Senato ci si poteva aspettare di tutto; dalla Camera ci si aspetti molto di più.

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