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Il testo prevede una sospensione della prescrizione di 24 mesi dopo la sentenza di condanna di primo grado e di 12 mesi dopo la conferma in Appello

La Camera ha approvato la proposta di legge che riforma la prescrizione con 173 si e 79 no. Si tratta del primo via libera alla quinta riforma della prescrizione in 19 anni.
Il provvedimento, che ha come primo firmatario il deputato di FI, Pietro Pittalis, era stato in realtà riscritto in Commissione Giustizia dai relatori Enrico Costa (Azione) e Andrea Pellicini (FdI) che avevano presentato di fatto un emendamento sostitutivo del testo. Nel corso della seduta sono stati respinti la proposta del Pd di far tornare il testo in Commissione e i 30 emendamenti presentati dalle opposizioni.
Il testo prevede un’ulteriore autonoma causa di sospensione della prescrizione a seguito di sentenza di condanna, stabilendo che il corso della prescrizione rimanga sospeso per un tempo non superiore a due anni in seguito alla sentenza di condanna di primo grado e per un tempo non superiore a un anno in seguito a sentenza di appello di conferma della condanna di primo grado. Il periodo di sospensione è comunque computato ai fini della prescrizione nel caso di superamento dei termini di sospensione previsti per la pronuncia della sentenza di impugnazione, proscioglimento dell’imputato o di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o di accertamento di nullità. Viene quindi abrogato l’istituto dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.
Non solo. Il testo, che essendo una norma sostanziale potrà essere applicato anche ai casi in corso non solo a quelli futuri per il principio del “favor rei”, era stato di fatto riscritto in Commissione da un emendamento presentato dai relatori Costa e Pellicini (FdI). In sintesi, prevede una sospensione della prescrizione di 24 mesi dopo la sentenza di condanna di primo grado e di 12 mesi dopo la conferma della condanna in Appello. Se la sentenza di impugnazione non arriverà nei tempi previsti, la prescrizione riprenderà il suo corso e si calcolerà anche il precedente periodo di sospensione. Anche in caso di successivo proscioglimento o annullamento della condanna in Appello o in Cassazione, il periodo in cui il processo è stato sospeso si calcolerà ai fini della prescrizione.

Foto © Imagoeconomica

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