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lumia-giuseppe-web0di Giuseppe Lumia - 17 aprile 2014
Il nuovo testo del 416-ter è stato approvato.
Ci sono voluti ben quattro passaggi tra Camera e Senato. La polemica è stata rovente, le valutazioni contrastanti. Riassumo così la mia opinione: un passo in avanti è stato fatto, ma si poteva fare di più. Sono convinto di questo e lo spiegherò di seguito.

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Il 416-ter nasce con il decreto legge dell’8 giugno 1992, chiamato decreto Falcone, dove erano inserite tante altre norme antimafia, come il 41-bis e la costituzione della Dda. Decreto voluto con tutte le sue forze dal giudice Giovanni Falcone, ma come spesso accade nel nostro Paese presentato solo dopo la strage di Capaci del 23 maggio 1992. Attenzione, tale decreto fu convertito in legge solo dopo la strage di via d’Amelio del 19 luglio 1992, in cui caddero il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Nel Parlamento c’erano molte opposizioni, alcune di onesto ma sterile garantismo, altre di una contrarietà sporca ed interessata. Il decreto legge n. 356 venne approvato solo il 7 agosto 1992.

Vi riporto, adesso, il testo del 416-ter approvato allora:

“La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro”.

Per facilitare la comprensione del testo normativo vi riporto il terzo comma dell’articolo 416-bis:

“L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”.

In sostanza, lo scambio elettorale politico-mafioso previsto nel ‘92 si configura solo quando c’è uno scambio voti-denaro. Per quanto riguarda la pena detentiva si era fatta una scelta rigorosa prevedendo una durata simile a quella per il reato di associazione mafiosa, il 416-bis, ovvero da 7 a 12 anni.

Inizia così un lungo cammino critico per migliorare il 416-ter, puntando tutto su una formula che si è sempre ritenuta decisiva per dare vera applicazione alla norma e punire così realmente il devastante reato di scambio elettorale politico-mafioso. Mi riferisco alla dizione magica “altre utilità”.
Col passare delle legislature tutti i tentativi di migliorare la norma sono andati a vuoto, non c’è stato verso di modificare in questo senso il 416-ter.

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Anche all’inizio di questa legislatura l’impegno non manca e ci si riprova. Si ripresentano diversi disegni di legge, sia alla Camera che al Senato, uno anche a mia firma.
Finalmente qualcosa si muove, alla Camera in prima lettura si approva, quasi all’unanimità, un testo che suscita applausi e grande soddisfazione da parte di tutti. Ad una lettura più attenta, al Senato, si ritiene che il provvedimento per alcuni versi è errato e per altri regressivo.

Riporto di seguito il testo approvato alla Camera nel luglio del 2013:

“Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al primo comma.”

Su questo mi sono espresso criticamente: certo, si è fatto un passo in avanti perché viene finalmente inserita la dizione “altre utilità”, ma il prezzo pagato è altissimo.
Infatti, si elimina innanzitutto la fattispecie della “promessa”, che è un altro importante fondamento del 416-ter voluto da Falcone.
Si inserisce il termine “consapevolmente”, da molti esperti considerato, giustamente, inutile e dannoso. Inutile, perchè è risaputo che per esserci dolo deve esserci già consapevolezza. Dannoso perchè una volta inserito impegna i giudici ad applicarlo con enormi difficoltà visto che si tratta di una novità per il nostro Codice.
Si inserisce, inoltre, il termine “procacciamento”, anche questo molto ambiguo.
E soprattutto si fa un passo indietro sulla durata degli anni di detenzione, portando la pena da 4 a 10 anni e sganciandola così dal reato di associazione mafiosa (416 bis) punito, invece, con la detenzione più severa da 7 a 12 anni. Scelta per niente condivisibile, tenuto conto che nella gerarchia delle pene il reato di scambio elettorale non è meno grave di quello di associazione mafiosa. Anzi, come ho sostenuto più volte al Senato, ritengo che il reato di scambio politico-elettorale è gravissimo e intacca uno dei momenti sorgivi della democrazia, il momento del voto, che va tenuto lontano da qualsiasi interferenza criminale, figurarsi dalla devastante interferenza mafiosa.

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In seconda lettura al Senato si discute così per modificare il testo della Camera. Si lavora a lungo. I conflitti sono aspri e le difficoltà enormi, ma sia in Commissione giustizia che in Aula passa un testo avanzato e rigorosissimo. Il punto di riferimento, alla fine, è il mio ddl (AS 657):

“La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all’articolo 416-bis o di suoi associate”

Cosa prevede la mia proposta?

1. Estende la pena stabilita per lo scambio elettorale politico-mafioso anche a chi si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma dell’articolo 416-bis;

2. oltre all’erogazione di denaro è punita anche la promessa di erogazione di denaro o di qualunque “altra utilità”;

3. la pena detentiva rimane quella prevista dall’articolo 416-bis, da 7 a 12 anni;

4. oltre all’erogazione di denaro si rafforza il riferimento alle “altre utilità” con «qualunque altra utilità” e si inserisce una terza condotta da punire ovvero «in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa».

Apriti cielo! Si contesta quella che viene chiamata “la messa a disposizione” sostenendo che in sede giurisprudenziale il concorso esterno è già punito. Allora perchè non prevederla esplicitamente in sede di 416-ter, con una norma che dà più garanzie di una delega ampia da sottoporre all’interpretazione dei giudici? E’ vero, la norma è nuova e rigorosa ed è sicuramente discutibile, come lo fu il 416-bis prima del 1982, come lo sono ancora il 41-bis e tante altre norme antimafia, vedi ad esempio l’autoriciclaggio non ancora inserito nel nostro ordinamento. Norme considerate da diversi studiosi del diritto eretiche rispetto al nostro tradizionale sistema penale.

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Alla Camera si procede così alla terza lettura. In Commissione giustizia si approva il testo così come licenziato dal Senato. In Aula, invece, si cambia: si eliminano due punti e si modifica soprattutto la durata delle pene.
In concreto, si toglie chirurgicamente il termine “qualunque”, riferito alla dizione “altra utilità”. Su questo piccolo taglio non sono d’accordo, ma riconosco che non comporta danni eccessivi, visto che il riferimento ad “altre utilità” è mantenuto ed è così in grado di colpire un vasto spettro di condotte tipiche dello scambio elettorale politico-mafioso.
Si toglie, inoltre, il riferimento alla terza condotta dello scambio elettorale politico-mafioso, che al Senato abbiamo ritenuto doveroso punire, ovvero “la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa”. Anche quest’ultima scelta non la condivido. La “disponibilità” non faceva parte della richiesta storica di potenziamento del 416-ter, che si concentrava sul termine “altre utilità”, ma l’evoluzione del fenomeno mafioso richiedeva una decisione più coraggiosa ed avanzata.
Per quanto riguarda, invece, la durata delle pene la Camera rispetto al Senato conferma la scelta che aveva già fatto in prima lettura: da 4 a 10 anni … . Niente di più sbagliato! Sono sempre più convinto che lo scambio politico-mafioso vada punito con severità.

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Il testo ritorna, quindi, al Senato. Siamo già alla quarta lettura. Che fare? Un’altra modifica per riportare il provvedimento alla Camera in quinta lettura con le elezioni del 25 maggio alle porte (voto per le europee e voto per 4000 Comuni e due Regioni)? E’ prevalsa l’idea di licenziare il testo così come modificato dalla Camera e far partire subito l’applicazione del nuovo 416-ter.

Testo approvato: Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso

Art. 1.

1. L’articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

***

Un passo in avanti è stato fatto, ma sono convinto che questo passo poteva e doveva essere ben più lungo. Al Senato ero assente perchè reduce da un gravissimo incidente automobilistico. Ho sofferto molto per non aver potuto partecipare al dibattito d’Aula. Nel Gruppo Pd al Senato è prevalsa comunque l’idea che dovremo ritornare sul testo, in particolar modo sul tema dell’aumento delle pene. Mesi fa ho depositato un ddl che aumenta le pene dei principali reati di mafia e un nuovo testo specifico sul 416-ter è già in fase di presentazione.

L’impegno continua… .

Tratto da:
giuseppelumia.it

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