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strage via damelio auto balconi c imagoeconomicaNelle motivazioni della sentenza del Processo di Palermo si spiega l'accelerazione dopo Capaci
di Aaron Pettinari
"L'unico fatto noto di sicura rilevanza, importanza e novità verificatosi in quel periodo per l'organizzazione mafiosa sono stati i segnali di disponibilità al dialogo - ed in sostanza, di cedimento alla tracotanza mafiosa culminata nella strage di Capaci - pervenuti a Salvatore Riina, attraverso Vito Ciancimino, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage di via d'Amelio". E' con queste parole che i giudici della Corte d'Assise di Palermo, che hanno depositato oggi la motivazione della sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, spiegano i motivi che portarono a "l'improvvisa accelerazione che ebbe l'esecuzione del dottore Borsellino". Vito Ciancimino entrò in contatto con gli ufficiali dei carabinieri Mario Mori e Giuseppe De Donno all'indomani della strage di Capaci e, secondo i giudici, "non v'è dubbio, che quei contatti unitamente al verificarsi di accadimenti (quali l'avvicendamento di quel ministro dell'Interno che si era particolarmente speso nell'azione di contrasto alle mafie, in assenza di plausibili pubbliche spiegazioni) che potevano ugualmente essere percepiti come ulteriori segnali di cedimento dello Stato, ben potevano essere percepiti da Salvatore Riina già come forieri di sviluppi positivi per l'organizzazione mafiosa nella misura in cui quegli ufficiali lo avevano sollecitato ad avanzare richieste cui condizionare la cessazione della strategia di attacco frontale allo Stato".
Il processo trattativa, che si è concluso lo scorso 20 aprile, ha visto le condanne a dodici anni per gli ex generali del Ros Mario Mori e Antonio Subranni, dodici anni per l’ex senatore Marcello Dell’Utri, 8 anni per l’ex colonnello Giuseppe De Donno. E poi, ventotto anni per il boss Leoluca Bagarella. Nei loro confronti l'accusa era di "attentato o minaccia a corpo politico dello Stato". Nel procedimento è stato assolto l’ex ministro Nicola Mancino, “perché il fatto non sussiste”, dall'accusa di falsa testimonianza mentre Massimo Ciancimino, il supertestimone del processo, è stato condannato a 8 anni per calunnia nei confronti dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro. Il figlio di don Vito, diversamente, era stato assolto dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. La corte aveva anche dichiarato il “non doversi procedere” nei confronti del collaboratore di giustizia Giovanni Brusca (anche lui imputato per l’art.338) per intervenuta prescrizione visto il riconoscimento delle attenuanti specifiche per i pentiti. E sempre “non doversi procedere” nei confronti del Capo dei Capi, Totò Riina, per “morte del reo”. Il Presidente Alfredo Montalto e il giudice a latere Stefania Brambille nelle motivazioni della sentenza scrivono inoltre che "ove non si volesse prevenire alla conclusione dell'accusa che Riina abbia deciso di uccidere Borsellino temendo la sua opposizione alla trattativa, conclusione che peraltro trova una qualche convergenza nel fatto che secondo quanto riferito dalla moglie, Agnese Piraino Leto, Borsellino, poco prima di morire, le aveva fatto cenno a contatti tra esponenti infedeli delle istituzioni e mafiosi, in ogni caso non c'è dubbio che quell'invito al dialogo pervenuto dai carabinieri attraverso Vito Ciancimino costituisca un sicuro elemento di novità che può certamente avere determinato l'effetto dell'accelerazione dell'omicidio di Borsellino, con la finalità di approfittare di quel segnale di debolezza proveniente dalle istituzioni dello Stato e di lucrare, quindi, nel tempo dopo quell'ulteriore manifestazione di incontenibile violenza concretizzatasi nella strage di via d'Amelio, maggiori vantaggi rispetto a quelli che sul momento avrebbero potuto determinarsi in senso negativo".
Leggendo il documento si evince come non è ritenuta credibile la tesi delle difese che attribuivano l'accelerazione dei tempi della strage all'indagine mafia-appalti che il magistrato stava effettuando. "Tale indagine non era certo l'unica né la principale di cui quest'ultimo (Borsellino, ndr) ebbe ad interessarsi in quel periodo (basti pensare che il dottor Borsellino, tra le altre indagini, stava raccogliendo le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia agrigentini e, da ultimo, anche del palermitano Gaspare Mutolo)" scrivono i giudici. Dunque, sul piano logico, i giudici spiegano come non vi è la "certezza che Borsellino possa aver avuto il tempo di leggere il rapporto mafia-appalti e di farsi, quindi, un'idea delle questioni connesse, mentre, al contrario, è assolutamente certo che non vi fu alcuno sviluppo di quell'interessamento nel senso di attività istruttorie eventualmente compiute o anche solo delegate alla P.G., che, conseguentemente possano aver avuto risalto esterno giungendo alla cognizione di vertici mafiosi, così da allarmarli e spingerli improvvisamente ad accelerare l'esecuzione dell'omicidio". Ugualmente non viene valutata come rilevante motivazione dell'accelerazione la possibilità di una sua nomina a Procuratore Nazionale Antimafia.

Foto © Imagoeconomica

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