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Come cambia il Senato
Passiamo al Senato. Le fonti attualmente disponibili sono: i principi generali, che sono nella riforma, che non dicono assolutamente ciò che è stato detto dal professore Verde. Secondo, una normativa transitoria che potete andate a leggere, che è di una confusione e illeggibilità assoluta, che non aggiunge nulla sul sistema politico. Terzo, c’è un rinvio di una legge futura. Il Senato viene oggi a diventare di 100 membri, a parte i Presidenti della Repubblica quando scadono il mandato, in luogo degli attuali 315. Di questi 100, 5 sono eletti, o meglio designati, dal Capo dello Stato, 74 sono consiglieri regionali, 21 sono sindaci. Di Consiglieri regionali almeno due devono essere di ogni regione e due sono… per la provincia Autonoma di Trento e di Bolzano sono previsti.
Intanto è curioso vedere che nella riforma si dice che i senatori non rappresentano la nazione, perché l’articolo 55 dice che solo i membri della Camera rappresentano la nazione. Ma non possono formalmente neppure qualificarsi rappresentanti dei territori, perché non hanno vincolo di mandato, i senatori non hanno vincoli di mandato. Se voi andate a vedere l’articolo 55 comma quarto, scusate se per ragioni di tempo non ve lo leggo, troverete un elenco di funzioni legislative che però poco o nulla hanno a che fare con la natura della competenza territoriale, ma hanno competenze legislative di carattere statale. E qui cade l’asino, perché quando si dice se saranno eletti in conformità alla volontà degli elettori al momento del Consiglio Regionale, si dice una frase talmente generica che è sbagliata persino nell’interpretazione lessicale. Perché non è previsto in alcun modo nella riforma che ci possa essere una elezione diretta da parte dei cittadini con il sistema che è stato ipotizzato poco fa, anzi ho sentito molti politici del Partito di maggioranza relativa, ne cito una, l’onorevole Serracchiani per esempio, hanno escluso che l’elezione possa essere frutto della scelta del cittadino in quanto la riforma dice che sono frutto della scelta di consiglieri regionali. Allora noi ci troviamo di fronte a un sistema che chiaramente rimanda alla maggioranza politica di un consiglio regionale, che indurrà quindi il consigliere regionale, a seconda del numero di senatori che da quel collegio devono promanare, ad applicare queste regole di maggioranza per l’elezione e quindi avremo una elezione di due passi tra i cittadini e i consiglieri regionali, dal consiglio regionale al Senato, che è incostituzionale. Il nostro sistema non lo prevede, a partire dall’articolo 1 sul diritto di rappresentanza dei cittadini. Ci sono sentenze, non solo quella del 2014, ma anche altre, che dicono che la principale espressione della democrazia è il fatto che i cittadini eleggono direttamente i loro rappresentanti. La funzione del cittadino non può essere affidata a chi viene eletto con una procedura di secondo grado.
Telegraficamente, avremo senatori part time che facciano insieme sindaci e consiglieri regionali e senatori. È sufficiente andare a vedere i tempi delle navette, non delle leggi, delle navette di senatori tra un compito e l’altro, per vedere come è impossibile seriamente pretendere che un Senato eserciti la funzione di esprimere un parere su leggi portate in dieci giorni . Avremo una macroscopica e illogica differenza, 630 deputati e 100 senatori che portano alla conseguenza che in tutti i casi in cui le camere voteranno, appunto riunite, il Senato sarà totalmente irrilevante, 630 a 100. E questo viola un principio che è nella nostra costituzione, quello che viene definito il principio di ragionevolezza. Tanto più che abbiamo poi questa strana conseguenza: intanto ci sono alcuni statuti regionali che non prevedono che chi fa parte del consiglio regionale possa essere senatore, ma si dice che lo modificheranno, va bene, in Sicilia. Poi ecco un altro dato. Senatori si può diventare a 18 anni che è il limite previsto per sindaci e consiglieri regionali, deputati a 25. Si inverte l’attuale situazione nonostante il Senato rimanda, come tutti sappiamo, all’antica Roma, è l’assemblea degli anziani di origine patrizia, che assicurava il governo della città. Il Senato non avrà un ruolo di contropotere esterno, pensate gli è negato persino il potere di designare le commissioni di inchiesta se non sulle materie di interesse territoriale. Il Senato e la Camera, dunque, saranno in mano ad una maggioranza e si dovrebbe ipotizzare, in un contesto simile, che vi sia una qualche regola per garantire le opposizioni, perché è del tutto ovvio che con 340 seggi al partito di maggioranza, con quelli dello stesso partito del Senato, la maggioranza relativa, è quello che si vuole per altro, viene proposto ogni giorno, potrà dirigere il Parlamento.
Che cosa dire? I conflitti ci saranno, perché l’elencazione delle competenze legislative è talmente generica per quanto riguarda le competenze dello Stato che è pacifico che ci saranno conflitti. Cosa prevede allora la riforma? Che i conflitti di competenza sui rispettivi interventi vengono decisi dai due Presidenti delle Camere. Però sono due, se non si mettono d’accordo non è ancora precisato se si farà testa o croce o varrà la forza fisica, lo risolvono in due anziché far intervenire la Corte Costituzionale un conflitto di questo tipo. Avremo poi che lo Statuto, pensate, delle opposizioni, che avranno anch’esse da reclamare, è affidato al regolamento della Camera. Cioè la Camera in mano alla maggioranza che diventa competente per elaborare lo statuto delle opposizioni.

* Trascrizione dell'intervento al Seminario di studi sulla Riforma della Costituzione al Palazzo di Giustizia di Palermo il 22 novembre 2016 a cura di Cristina Pinna

Foto © Ansa

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