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napolitano-giorgio-big-28111328 novembre 2013
Il procuratore aggiunto Teresi conferma la volontà di ascoltare il capo dello Stato di persona: "La lettera del capo dello Stato non può essere intesa come sostitutiva della testimonianza del teste, non esaurisce l'argomento da chiarire così come da capitolato di prova".
La lettera inviata lo scorso 31 ottobre dal capo dello Stato Giorgio Napolitano alla Corte d'assise di Palermo in cui annuncia di essere disponibile a testimoniare nel processo per la trattativa tra Stato e mafia ma di non avere nulla da riferire non entrerà nel fascicolo del dibattimento perché alcune parti del processo si sono opposte, a fine udienza, alla sua acquisizione.

"La lettera del capo dello Stato non può essere intesa come sostitutiva della testimonianza del teste. La lettera infatti non esaurisce l'argomento da chiarire così come da capitolato di prova": ha detto il procuratore aggiunto Vittorio Teresi, motivando così la sua opposizione all'acquisizione della lettera e confermando dunque la richiesta di ascoltare il presidente della Repubblica come teste.

Secondo Teresi, quella di acquisire la missiva "è una richiesta alquanto curiosa da parte delle difese, poiché questa lettera non è un documento formale, in quanto tale. E' un atto che il presidente ha inteso inviare quale persona chiamata a testimoniare. Non credo che questo atto 'diverso' possa trovare ingresso nel dibattimento. Mentre la deposizione del capo dello Stato potrà chiarire alcuni aspetti fondamentali".

Contro l'acquisizione della lettera di Giorgio Napolitano si sono espressi nel corso del dibattimento anche altri legali come i difensori dell'imputato Massimo Ciancimino. "La Corte prende atto che non vi è consenso all'acquisizione del documento e soprattutto sulla utilizzazione del suo contenuto rappresentativo - dice il presidente Montalto nel suo provvedimento - resta ovviamente la sollecitazione ai poteri d'ufficio riservati alla Corte d'assise che la stessa Corte oggi registra, riservando a tempo debito le determinazioni che, se vi saranno i presupposti, potranno essere adottate, nel corso dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'articolo 495, comma 4, Codice di procedura penale, così come d'altra parte già indicato nell'ordinanza ammissiva".

palermo.repubblica.it

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