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di Aaron Pettinari - 23 febbraio 2014
Prescrizione per l'ex poliziotto Paolilli, accusato del depistaggio
A riportare la notizia è stata per prima l'edizione palermitana di “La Repubblica”. I pm della Procura di Palermo, Antonino Di Matteo e Francesco Del Bene, hanno richiesto nei giorni scorsi l'archiviazione per i boss Antonino Madonia e Gaetano Scotto, sospettati di essere i killer dell'agente Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, e per Guido Paolilli, il poliziotto indagato per aver depistato le indagini sull'omicidio. 
Nel documento scritto dai magistrati non mancando le considerazioni soprattutto in merito al ruolo avuto da Paolilli nel depistaggio delle indagini. 
In particolare emerge totalmente da un'intercettazione ambientale effettuata il 21 febbraio 2008 nella sua casa di Montesilvano, in provincia di Pescara. Mentre in televisione va in onda un servizio durante la trasmissione “La Vita in diretta” in cui il padre di Nino, Vincenzo Agostino, parla del biglietto trovato nel suo portafogli - in cui era scritto “se mi succede qualcosa guardate nell'armadio di casa” - il figlio di Paolilli lo interroga: “Cosa c'era in quell'armadio?”. E la risposta è stata lapidaria: “Una freca di cose che proprio io ho pigliato e poi ne ho stracciato”. 
Dalle indagini condotte è emerso che Paolilli frequentava Agostino prima della sua morte. Ufficialmente era in servizio alla questura de L’Aquila e non era raro che veniva aggregato alla sezione Antirapine della squadra mobile di Palermo, anche se non se ne conosce il reale motivo.
Ma le anomalie investigative sulle indagini sono soprattutto altre, come ad esempio il verbale di relazione scritto dallo stesso Paolilli ed inviato al dirigente della Squadra Mobile. Un documento dove si dà atto che nel corso delle indagini erano state "effettuate tre perquisizioni presso quella abitazione (di Agostino ndr) e, solo nel corso della terza, durante la quale a differenza delle altre partecipava anche lo scrivente, in uno stanzino venivano rinvenuti 6 fogli su cui l'Agostino aveva scritto di proprio pugno, tra l'altro, di temere per la propria incolumità. I 6 fogli venivano opportunamente sequestrati e posti a disposizione della S.V. per i relativi accertamenti”. Nella richiesta di archiviazione i pm sottolineano come questi sei fogli non siano inseriti tra gli atti acquisiti fin qui dalla Procura e come i verbali agli atti evidenziano solo due accessi di perquisizione all'interno dell'abitazione di Agostino. E in merito all'intercettazione del 2008 Di Matteo e Del Bene scrivono: “Durante l’interrogatorio negava, sebbene lo stato di evidente imbarazzo, di avere pronunciato quelle parole”. 
Paolilli, risentito lo scorso luglio, ha anche detto di non voler rinunciare alla prescrizione in quanto il reato a lui contestato è stato consumato nell'agosto 1989, pertanto eccoci alla richiesta di archiviazione con le indagini che subiscono una forte frenata dopo che nel 2007 proprio la procura di Palermo, anche su impulso dell'avvocato degli Agostino Vincenzo Gervasi, presentò una serie di ragioni per cui era necessario continuare ad indagare sul delitto del 5 agosto 1989.
Di fronte alla nuova richiesta di archiviazione a protestare è la famiglia di Agostino con l'avvocato Fabio Repici che per conto delle sorelle dell'agente ha presentato opposizione. 
In merito alla posizione di Scotto, secondo la difesa, la stessa “appare già oggi sufficientemente raggiunta da elementi di responsabilità che rendono ben plausibile per lui l’esercizio dell’azione penale”. 
Riguardo alla posizione di Paolilli per Repici sarebbe erroneo il calcolo fatto dalla Procura per la prescrizione del reato di favoreggiamento. “L’attività di favoreggiamento non può ritenersi cessata al momento in cui fece sparire documentazione rilevante reperita nella disponibilità di Agostino. Gli indizi di reità a carico di Paolilli, infatti, sono emersi solo con l’intercettazione, di cui si è già detto, del 21 febbraio 2008, cosicché fino a quella data sarebbe stato obbligo per Paolilli riferire all’A.g. ogni circostanza a suo conoscenza. Tale inadempienza deve far ritenere consumato il reato di favoreggiamento almeno fino alla data del 21 febbraio 2008, cosicché l’ipotesi di reato ascritta a Paolilli non può in alcun modo ritenersi prescritta”. 
 
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