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Vincenzo Musacchio, criminologo e docente universitario negli Stati Uniti: “Il concorso esterno in associazione mafiosa è indispensabile nella lotta alle nuove mafie”.

Professor Musacchio pochi giorni fa Stefano Giordano, figlio del giudice del maxiprocesso ha contestato Maria Falcone sostenendo che nel maxiprocesso, da Giovanni Falcone istruito, fu esclusa la configurabilità del concorso esterno, come stanno realmente le cose secondo lei?
Per quanto è a mia conoscenza, il concorso esterno è nell’ordinanza-sentenza del primo maxi processo contro Cosa Nostra, istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e dal resto del pool antimafia. La fattispecie fu ottenuta sommando gli articoli 110 e 416 bis del codice penale, onde perseguire i cosiddetti “colletti bianchi” e cioè quei soggetti che apportavano contributi concreti all’attività mafiosa. Il riferimento più lampante fu Vito Ciancimino. Il riferimento storico non è di poco conto se si considera che l’articolo 416 bis c.p. sarebbe stato introdotto nel 1982 e il grandissimo intuito di Giovanni Falcone aveva portato a coprire una zona meritevole di tutela che fu sempre e comunque giurisdizionale. Tommaso Buscetta nel 1984 dichiara: “Ciancimino è nelle mani dei Corleonesi“. Ricordo benissimo quando nel giugno del 1990 il Sindaco di Palermo fu arrestato su mandato di cattura emesso da Giovanni Falcone, per una serie di delitti tra cui anche l’associazione per delinquere. L’accusa fu di aver pilotato gli appalti per le manutenzioni e il rifacimento della rete idrica di Palermo in combutta con il clan mafioso dei Corleonesi. Nel 1992 la Cassazione lo condanna a otto anni di reclusione per associazione mafiosa e corruzione. Nel procedimento penale “Abbate Giovanni + 706” c’è molto di più e si va addirittura oltre il concorso esterno. I giudici di merito misero in luce come lo status di “uomo d’onore” andava ben oltre una semplice adesione morale - penalmente irrilevante - integrando invece il modello delittuoso ex art. 416 bis c.p. . Nello specifico, alla partecipazione associativa faceva da prodromo un rituale di affiliazione, a seguito del quale il partecipe era a disposizione del sodalizio mafioso in vista del perseguimento del programma criminoso. Cos’è questo se non un concorso esterno dell’extraneus nell’associazione mafiosa?

Per la Corte europea dei diritti dell’uomo questa condotta sarebbe poco chiara "La fattispecie sarebbe stata usata come grimaldello per colpire soggetti non punibili come mafiosi”. È davvero così?
Che si possa meglio tipizzare l’area applicativa della fattispecie mi sembra ovvio e auspicabile ma l’abolizione sic et simpliciter mi pare assolutamente pericolosa specialmente in un momento in cui la lotta alle mafie vive un momento di stasi. Guardi la sua utilità nella lotta contro le mafie a me sembra evidente.

Ci spiega meglio quest’ultimo aspetto magari con un esempio?
Se un soggetto nasconde un cadavere e si fa aiutare da un altro soggetto, quest’ultimo per il nostro codice penale risponde a titolo di concorso nel delitto di occultamento di cadavere (art. 412 e 110 c.p.). Così come se un mafioso ricicla denaro sporco con la complicità di un direttore di banca, quest’ultimo risponde a titolo di concorso nel delitto di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio (art. 416 bis e 110 c.p.). Mi sembra sia molto chiaro.

Che cosa pensa dell’iniziativa del ministro Carlo Nordio, circa la rimodulazione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa?
In primis vorrei capire cosa significa rimodulare. Le mafie, nelle loro espressioni più attuali, s’insinuano pervasivamente nella politica, nell’economia e nella finanza. Proprio agendo in questi ambiti si spiegano le varie commistioni tra mafia e la cosiddetta “area grigia” che rende certamente le organizzazioni criminali più forti e maggiormente incisive. Il tema dei rapporti tra mafia ed estranei alla stessa, pertanto, si presenta particolarmente complesso, specie nel caso in cui la relazione tra i due è di reciproca convenienza.  Un intervento legislativo ad hoc in questo momento è plausibile? Siamo pronti ad affidare a questa classe dirigente una scelta tanto complessa e delicata? Vogliamo mandare esenti da colpevolezza i membri di quell’area grigia che collega criminalità organizzata e soggetti esterni alla stessa? Prima di agire dovremmo rispondere a questi semplici interrogativi.

Secondo lei il concorso esterno quindi va mantenuto, va modificato o addirittura andrebbe abrogato?
Se devo rispondere seccamente, direi va mantenuto. Ripeto si può incidere sulla sua pratica applicazione tipizzando i requisiti soggettivi e oggettivi della fattispecie, individuando più dettagliatamente l’area della prova e della motivazione, ma nella sostanza, in questo momento, non lo toccherei.

I più critici verso la fattispecie criminosa sostengono che si sia arrivati a cose assurde come imprenditori che pagavano il pizzo e che per questo motivo sono stati condannati per concorso esterno, le risulta?
No, non mi risulta. L’estorto è soggetto passivo del reato e quindi vittima per cui sarebbe un controsenso. Il concorso esterno è stato usato per colpire soggetti esterni che consolidavano o rafforzavano il potere criminale mafioso. Quell’area grigia i cui comportamenti potevano essere qualificati come penalmente rilevanti e collateralmente mafiosi.
Secondo lei Nordio riuscirà a “rimodulare” il concorso esterno in associazione mafiosa?
La maggioranza di cui fa parte ha i numeri in Parlamento per farlo. Mi sembra tuttavia che sia già stato sconfessato dal sottosegretario alla Presidenza del Consigli Alfredo Mantovano peraltro magistrato come lui. Vedremo cosa accadrà.

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