Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.

Il procuratore aggiunto di Catania sentito in Commissione Giustizia al Senato

La questione è l’abolizione del reato di abuso d’ufficio: cioè quella norma che vieta ad un pubblico ufficiale di utilizzare i propri poteri per ottenere vantaggi. La scelta di depennarlo dal codice penale è stata uno dei cavalli di battaglia del ministro della giustizia Carlo Nordio e della maggioranza.
Il Ddl propone un duplice ordine di modifiche alla disciplina delle misure cautelari personali: l'estensione del contraddittorio preventivo e la collegialità nella decisione sulla richiesta di applicazione della custodia in carcere in fase di indagini.
L’intervento legislativo mira anche a ridisegnare il potere d'impugnazione del pubblico ministero facendo restare appellabili le decisioni di assoluzione per i reati più gravi, compresi tutti quelli contro la persona che determinano particolare allarme sociale, tra i quali sono ricompresi i reati cosiddetti da codice rosso.
La proposta di legge è ora al vaglio della Commissione giustizia.
Nella seduta del 5 settembre i commissari hanno ascoltato il procuratore aggiunto di Catania Sebastiano Ardita. Il magistrato sentito ha ricostruito una relazione dal carattere tecnico che per l’utilità sociale che rappresenta in ambito penale (e quindi sociale) è necessario riportarla.
Il magistrato ha definito la scelta di abolire l’abuso d’ufficio come una “una scelta strettamente politica perché va a riqualificare condotte che prima erano ritenute rilevanti sul piano penale come condotte penalmente lecite”.
Per Ardita il reato di abuso d’ufficio rappresenta “un presidio, diciamo, piuttosto rilevante sotto l'aspetto della prevenzione di condotte che possano condurre alla presa di interesse privato da parte di pubblici ufficiali”.
Nel diritto penale è presente infatti una componente che viene definita di orientamento culturale, che è una barriera rispetto alla quale il pubblico ufficiale deve tenersi a distanza, quella appunto della presa di interesse privato. Questo perché va detto? Perché nella storia della nostra giurisdizione penale, ma anche in tutti i sistemi penali europei, credo che non esistano modelli dei quali la presa di interesse privato del pubblico ufficiale è considerata legittima o comunque non penalmente rilevante”. “In questa circostanza, infatti, proprio per questa dimensione di orientamento culturale finirebbe per travolgere la imparzialità, il principio di buona amministrazione, che sono appunto presidi rispetto ai quali l'estrema ratio del diritto penale funge da deterrente, non rispetto a qualunque condotta naturalmente, ma rispetto a condotte nelle quali vi sia una diretta forma di interesse privato”.
Non si è mai rinunciato - ha detto il magistrato - ad avere un presidio che riguardasse appunto la correttezza nello svolgimento dell'attività pubblica da parte dei pubblici ufficiali”, anche perché “la questione riguarda anche l'ultima parte del 323, cioè l'abuso in danno, che da quello che leggo nel disegno di legge non verrebbe sostituito da un'altra norma. L'abuso in danno è un presidio molto importante, occorre riflettere anche sulle conseguenze che potrebbe avere”.
C’è la possibilità che il pubblico ufficio venga utilizzato per danneggiare un soggetto col quale non c'è un rapporto, un nemico, un avversario dell'interessato. Questo è un aspetto che andrebbe verificato perché è anche questo un presidio fondamentale di buona amministrazione. Immaginate l'ipotesi in cui un ufficiale di polizia giudiziaria venisse da me e mi proponesse fra le 100 possibili opzioni di inizio di un'attività investigativa con intercettazioni, un'attività che riguarda un suo rivale”.
Questo comportamento possiamo pensare che possa essere estraneo alla sfera del penalmente rilevante. Oppure il vigile urbano che si piazza sotto casa del rivale e ogni giorno stacca 3-4 contravvenzioni. Cioè tutte le forme di abuso della funzione del potere per commettere un danno quando sono particolarmente gravi e rappresentano forme rispetto alle quali il presidio penale, è un presidio indispensabile”.
Poi c'è la questione che riguarda le misure cautelari, rispetto alle quali c'è un intervento duplice, nel senso che da un lato viene previsto un intervento del giudice collegiale per la misura della custodia cautelare in carcere e per questo viene fatta una modifica anche all'ordinamento giudiziario. Dall'altro lato si stabilisce sostanzialmente la possibilità di procedere all'interrogatorio anticautelare della persona sottoposta alle indagini prima di disporre la misura cautelare. Questa possibilità, come voi ben sapete, viene esclusa in un numero rilevante di situazioni”.
Innanzitutto viene esclusa quando siano presenti le esigenze cautelari di cui la lettera A, e di cui lettera B, quindi il pericolo di fuga e l'inquinamento probatorio. Ed è dunque consentita soltanto quando sia presente la esigenza causata di quella lettera C, il pericolo di reiterazione criminosa”.
Questo cosa significa in concreto? Che “questa norma si applicherebbe a pochissime fatti specie di reato”.
Sostanzialmente si applicherebbe soltanto alle fatti specie nelle quali non è presente una violenza fisica, che sono le fatti specie tipiche dei reati commessi dai pubblici ufficiali, dai soggetti che hanno un ruolo nella realtà politico-finanziaria”.
L’applicazione del giudice collegiale nelle misure cautelari sarebbe limitata a pochissimi casi, ai casi che sono relativi a questi reati, bancarotte, reati finanziari, reati di corruzione, e basta e quindi avremmo un utilizzo veramente molto modesto di questa nuova possibilità di intervenire con l'interrogatorio anticautelare”.E poi ancora: “C’è un profilo che riguarda l'inappellabilità da parte del Pubblico Ministero. Qui esiste la legge Pecorella che è stata” oggetto “di una censura di costituzionalità, la quale aveva due aspetti sostanzialmente”. “Uno riguardava l'aspetto generale con cui operava il meccanismo di impedimento dell'impugnazione. Il secondo aspetto era l'assenza di un bilanciamento rispetto alla scelta di limitare il potere del pm di impugnare. Ecco, la nuova legge mi sembra riprodurre gli stessi presupposti della Pecorella, limitando però questa possibilità ai delitti d'articolo 550”. 

Per scaricare il ddl: senato.it

Per rivedere la seduta di commissione: webtv.senato.it

ARTICOLI CORRELATI

Balsamo: ''Senza abuso d'ufficio l'Italia diventerebbe un'anomalia''


Riforma Nordio, Morosini: ''Indebolisce la lotta all'illegalità nelle pubbliche amministrazioni''

Riforma Nordio, Di Matteo: ''Penalizzerà indagini su mafia e pubbliche amministrazioni''

Riforma Nordio, Ardita: ''Togliere abuso d'ufficio tutela i colletti bianchi''

ANTIMAFIADuemila
Associazione Culturale Falcone e Borsellino
Via Molino I°, 1824 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) - P. iva 01734340449
Testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Fermo n.032000 del 15/03/2000
Privacy e Cookie policy

Stock Photos provided by our partner Depositphotos