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Di Matteo: "Così rischiamo Pm burocrati e condizionati nelle scelte"

Dopo tanto attendere al Consiglio superiore della magistratura è giunto il tempo delle valutazioni della Riforma firmata dall'ormai ex Guardasigilli Alfonso Bonafede, approvata dal precedente Governo e ora al vaglio del Parlamento, che riguarda l'ordinamento giudiziario e il Consiglio superiore della magistratura stabilendo nuovi criteri e norme: dalla futura legge elettorale al destino dei magistrati che scelgono di entrare in politica ma anche sullo stesso Csm.
Sul piatto la discussione sui poteri disciplinari di palazzo dei Marescialli, sui criteri di organizzazione degli uffici, sulle valutazioni della professionalità dei colleghi. E sul sistema di elezione dei componenti dello stesso Consiglio superiore.
La neo ministra della Giustizia Marta Cartabia ha chiesto un'accelerazione sul punto ed oggi nel Plenum è iniziata la discussione per l'approvazione dei 6 pareri - con i quali vengono messe in luce diverse criticità - presentati dalla Sesta Commissione del Csm.
Oggi sono stati illustrati i primi tre e la discussione si è subito accesa in particolare nel primo punto, incentrato sulle nuove norme per le nomine di incarichi direttivi, nella cui premessa si sottolinea che "la scelta legislativa, finendo per irrigidire nella tendenziale stabilità della norma primaria regole fin qui affidate alla più agile flessibilità della disciplina secondaria, genera perplessità, anche per il ridimensionamento delle attribuzioni costituzionali dell'organo consiliare che essa comporta".
Una posizione, quella espressa nel documento (di cui è relatrice la togata di Area Elisabetta Chinaglia) proposto all'attenzione del plenum, che è stata fortemente non condivisa dai laici sin nella sua premessa.
Tra questi i consiglieri del Movimento Cinque Stelle, Alberto Maria Benedetti e Filippo Donati. "Sul piano tecnico dissentiamo dalla ricostruzione che nella premessa si fa dei rapporti tra i poteri del Csm, quelli del Parlamento e la riserva di legge prevista in materia di ordinamento giudiziario - ha detto Benedetti - C'è un senso della premessa che non può essere condiviso sul piano tecnico Costituzionale perché non esiste una riserva di circolare e non esiste una sfera riservata di potestà secondaria del Consiglio, ma esiste una riserva di legge che può essere esercitata dal Parlamento in modo più ampio o ristretto. Limitarsi a rivendicare una generica e non del tutto fondata autonomia, che impedirebbe l'intervento del legislatore, sarebbe un autogol perché sarebbe come dire 'non disturbateci perché vogliamo continuare come abbiamo sempre fatto'".

Altro che magistratura contro la politica
Poi è stata la volta del laico di Forza Italia Lanzi che ha parlato di "insofferenza della magistratura ad essere destinataria di precise direttive da parte del Parlamento".
Un'affermazione che ha visto la replica del consigliere togato indipendente Nino Di Matteo il quale, pur spiegando di essere d'accordo sulla "critica rispetto la premessa metodologica del parere" ha ribadito con forza di essere "convinto che non è vero che la magistratura si è voluta autoassegnare un potere che la Costituzione non gli attribuisce. Sono caso mai convinto che in tema di controllo della legalità nel nostro Paese; di contrasto nei grandi interessi di sistema criminale, corruttivo e mafioso, sono stati altri poteri a delegare sulle spalle della magistratura responsabilità esclusive che, invece, dovrebbe essere anche e prima di tutto responsabilità di altri poteri. Non è stata la magistratura a fare impropri passi in avanti appropriandosi di ciò che non le veniva attribuito come compito della magistratura dalla Costituzione, ma ben altri hanno fatto passi indietro".
Di Matteo ha quindi spiegato che a suo parere nel disegno di legge "non c'è nessuna lesione delle prerogative Costituzionali del Csm né nessuna trasformazione del Csm in un 'concorsificio' o in un organo con meri poteri esecutivi. Io credo che dobbiamo uscire da ogni tentazione di autoreferenzialità e da magistrato voglio ricordare che i magistrati hanno un diffuso interesse e avvertono come esigenza non più eludibile che vengano poste regole certe per l'accesso agli incarichi direttivi e semidirettivi e che queste regole vengano stabilite e consacrate dal legislatore in un testo di normazione primaria. Perché molti magistrati sono stati le prime vittime di un sistema che alcuni hanno alimentato e che si è estrinsecato anche e soprattutto nelle vicende relative a nomine di direttivi e semidirettivi".
Secondo il togato di Area Giuseppe Cascini "è giusto che il legislatore detti regole di indirizzo, anche fortemente vincolanti, quale potrebbe essere l'innalzamento dell'anzianità per l'accesso agli incarichi o l'attribuzione di maggiore peso all'esperienza professionale, ma è sbagliato fissare regole di dettaglio che finirebbero per ingessare l'attività del Consiglio". La relatrice Chinaglia ha quindi auspicato una "riflessione per giungere a una soluzione condivisa" (diversi gli emendamenti annunciati dai consiglieri, ndr), anche proseguendo il dibattito "dopo la settimana 'bianca'", quindi all'inizio di aprile.


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La neo ministra della Giustizia, Marta Cartabia


Il rischio "appiattimento" della funzione del Pm

Diversamente Di Matteo ha evidenziato una piena condivisione "alla evidenziazione delle criticità della norma che prevede che la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme per chi aspira ad un incarico di legittimità, sia effettuata avendo riguardo all'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento. Questo ovviamente varrebbe per chi aspira a fare il giudice di legittimità o il Procuratore generale o il sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Concordo sul grande pericolo relativo al cosiddetto conformismo giurisprudenziale. E la critica è ancora più forte per il giudice di legittimità e per le funzioni del Pm che aspiri ad un incarico di legittimità. Perché a mio avviso stabilire che conti l’esito dei provvedimenti giudiziari, nel caso del Pubblico ministero, nell’esercizio dell’azione penale, innanzi al giudice avanti al quale il Pm esercita il suo potere-dovere un regime di obbligatorietà di azione penale e nei gradi successivi, spingerebbe verso un appiattimento della funzione del Pm nello scegliere di fare i processi che sono, non solo prevedibile, ma di quasi certa definizione positiva per la tesi di accusa. Per questo presento un emendamento". Quindi ha affermato con forza: "Se noi privilegiamo, come nella prima parte del parere era evidenziato, i cosiddetti criteri qualitativi e quantitativi per la nomina agli uffici direttivi o semidirettivi; o qui gli esiti dei processi anche nei gradi successivi, noi promuoviamo una cultura di un Pm che tende soltanto a fare numeri e statistica e non ad approfondire i singoli procedimenti, quindi più attento ai numeri che al contenuto dei doverosi accertamenti che dovrebbe fare. Poi rischiamo di privilegiare l’ottica del Pm che sostanzialmente promuove l’azione penale solo quando prevalentemente è certo dell’esito. Cioè solo quando il reo viene colto con le mani nel sacco. Noi non dobbiamo premiare questo tipo di Pm e, soprattutto, non dobbiamo penalizzare il Pm che, nell'ottica effettiva del rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale, sa anche indagare in direzioni che sono più complesse. In cui ci si espone con l'esercizio dell'azione penale anche alla possibilità, che è fisiologica, di una pronuncia di tipo negativo rispetto all'ipotesi accusatoria. Quindi mi pare molto importante evidenziare con forza la inopportunità della precisione del criterio degli esiti dei processi nei gradi successivi".

Separazione carriere
Altro aspetto criticato dal consigliere togato è quello sul numero di passaggi di funzioni nel corso della carriera. La riforma prevede, infatti una riduzione dei passaggi consentiti da quattro a due. Ciò, secondo Di Matteo, "equivarrebbe a introdurre una separazione tra la carriera giudicante e requirente che non solo non è aderente all'impianto costituzionale, ma costituirebbe un presupposto pericoloso per limitazioni sostanziali dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ufficio del Pubblico ministero e alla fine costituirebbe un deperimento per l'efficacia della giurisdizione perché sono convinto che la possibilità di svolgere entrambe le funzioni costituisca un arricchimento per la professionalità del magistrato".

Le organizzazioni degli uffici

Un altro argomento discusso questa mattina ha riguardato la parte in cui si parla anche delle valutazioni e del "progetto organizzativo per l'individuazione di criteri di priorità nella trattazione degli affari". "E' sicuramente un aspetto critico - ha affermato il consigliere togato D'Amato - Una previsione secca di questo genere merita un approfondimento in questa sede e nella competente sede parlamentare perché così come è formulata è foriera di una serie di ricadute che incidono sul profilo della garanzia Costituzionale di indipendenza interna del Pm. Nel momento in cui si prevedono come obbligatori i criteri di priorità nella trattazione degli affari, il loro inserimento nel progetto organizzativo ne fa scaturire la natura vincolante dei criteri stessi, con la conseguenza che il pm e il singolo sostituto che non vi si attenua può essere esposto a rischio di procedimenti disciplinari".
Dello stesso avviso anche Di Matteo: "La norma andrebbe fortemente criticata in sede di redazione del parere. L'impatto è negativo sul rispetto di fondamentali principi della Costituzione. Sul rispetto del principio dell'indipendenza della magistratura; sul rispetto del principio Costituzionale del giusto processo e sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale; sul rispetto del principio di 'imparzialità' e 'buon andamento' sancito dall'articolo 97 della Costituzione. Io rimango convinto che l'individuazione e l'indicazione da parte del Pm nel progetto organizzativo di criteri di priorità nella trattazione degli affari penali, e quindi anche nella trattazione delle indagini, sia compatibile solo in una Costituzione basata sulla facoltatività dell'esercizio dell'azione penale e non sull'obbligatorietà di tale iniziativa".


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L'ex ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede


Il rischio dei "criteri di priorità"
"Prevedere criteri di priorità come obbligatori e vincolanti per tutti i magistrati dell'ufficio del pubblico ministero, a meno che non si debbano prevedere soltanto per una attribuzione formale e soltanto perché poi non si rispettino, ma ciò sarebbe inaccettabile, significa attribuire al Procuratore della Repubblica scelte di politica criminale che non competono al magistrato".
"Che cosa succede se un Procuratore della Repubblica indica come criteri di priorità obbligatori la trattazione di affari diversi rispetto all'ipotesi di reati contro la Pubblica amministrazione, di corruzione o di altri reati, che in determinati territori assumono una connotazione particolarmente grave? - si è domandato con forza Di Matteo - Che cosa succede se il Procuratore della Repubblica, attraverso l'attribuzione, finisca per compiacere o per volersi ingraziare i favori di una determinata parte politica o, peggio ancora, di determinati potentati economici? Capisco che le visioni possono essere difficili, diverse e tutte rispettabili. Però non mi vede favorevole il dato che in questo parere, questa previsione, sia scivolata come acqua sul marmo. Qui stiamo parlando dei massimi sistemi. Io sono assolutamente scettico nella previsione dei criteri di priorità e credo che il dibattito debba essere particolarmente approfondito. Perché dalla risoluzione e dalla soluzione che troveremo a questi problemi può dipendere una parte significativa dell'andamento degli affari di giustizia, e per le attività delle Procure della Repubblica per i prossimi decenni".
Il plenum proseguirà domani quando, oltre ad andare avanti nell'illustrare i 3 pareri di cui non si è parlato oggi, sarà fatto il punto per decidere l'andamento dei lavori sulla riforma Bonafede. Del resto il termine per presentare emendamenti, inizialmente fissato per venerdì, potrebbe ancora slittare.

Impugnata la sentenza del Tar su annullamento nomina Prestipino
Nel plenum odierno sono state affrontate anche altre questioni come la decisione di ricorrere contro la sentenza del Tar del Lazio che ha bloccato la nomina di Michele Prestipino Giarritta alla carica di procuratore di Roma. Il Plenum del Csm ha votato a maggioranza la delibera della Quinta Commissione con cui si invita l'Avvocatura Generale dello Stato a presentare appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar del Lazio che ha accolto il ricorso di Marcello Viola contro la nomina di Prestipino al vertice della Procura capitolina. La delibera di costituzione in giudizio è stata approvata a maggioranza con 13 voti a favore, 6 contrari (Donati, Lanzi, Cavanna, D'Amato, Di Matteo, Basile) e 5 astenuti (Miccichè, Braggion, Cerabona, Ardita, Gigliotti). Nella sentenza del Tar Lazio, che ha annullato la decisione del Csm del 4 marzo 2020, veniva messo in evidenza come la Quinta Commissione avesse cambiato avviso, dopo la diffusione delle intercettazioni captate dal cellulare dell'ex presidente dell'Anm ed ex componente del Csm, Luca Palamara, come sottolineato dalla difesa di Viola. Il Tar del Lazio ha sottolineato che "non risulta in atti una motivazione specifica sull'esclusione del dott. Viola da parte della Quinta Commissione, per cui deve concludersi che, in realtà, la procedura di conferimento dell'incarico direttivo sia stata viziata 'a monte' dalla carenza di motivazione in ordine all'esclusione del dott. Viola, già oggetto di precedente proposta”.

Foto © Imagoeconomica


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