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La Procura generale aveva già ammonito il Procuratore capo di Caltanissetta che dovrà proseguire le indagini sui mandanti esterni

"La Corte dichiara inammissibile il ricorso del pm". E' questa la decisione dei giudici della Quinta sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione in merito al ricorso del Procuratore della Repubblica di Caltanissetta Salvatore De Luca contro l’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari Graziella Luparello che aveva rigettato per la seconda volta la richiesta di archiviazione e disposto nuove indagini sui mandanti esterni della strage di via d’Amelio.

In attesa delle motivazioni della sentenza già il dispositivo non ammette repliche. Gli ermellini hanno evidentemente dato ascolto alla richiesta della Procura generale  rappresentata dalla sostituto procuratore generale Mariella De Masellis, che nelle scorse settimane aveva bacchettato con forza la Procura nissena.

Nella requisitoria veniva sottolineato come l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari il 19 dicembre 2025 “non può essere qualificata quale atto abnorme, estraneo al sistema processuale, ovvero espressione dell'esercizio, da parte del giudice, di un potere non riconosciutogli dall'ordinamento, trattandosi, viceversa, di intervento di impulso previsto dall'art. 409 co. 4 cod. proc. Pen.”.


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Graziella Luparello © ACFB


Diritto alla mano la Procura generale aveva messo in evidenza come il provvedimento della Luparello “non appare estraneo al sistema ordinamentale, né soprattutto idoneo a determinare la stasi del procedimento e l’impossibilità di proseguirlo, dato che l'effetto immediato, ossia lo svolgimento di indagini, comunque, è previsto dall'ordinamento in esito alla deliberazione positiva sull'opposizione, su cui il Pubblico Ministero non ha formulato rilievi”.

Non solo. “L’ordinanza impugnata - insisteva la Pg - non appare connotata da profili di patologica anomalia, né avulsa dai paradigmi normativi del sistema processuale, avendo fornito, nel rispetto dei legittimi poteri conferiti al Giudice per le indagini preliminari dalla legge, indicazioni di impulso (e non di delega) al Pm, che rimane comunque libero di scegliere lo strumento più idoneo per approfondire i temi indicati dal giudice. Nè può ritenersi che gli atti in questione abbiano provocato stasi di nessun genere, giacché il PM è rimasto 'dominus' del procedimento e non ha certamente visto preclusi i poteri d'iniziativa investigativa e processuale che la legge gli attribuisce”.

In poche righe di sentenza viene sconfessata la presa di posizione della Procura di Caltanissetta per cui l’ordinanza sarebbe abnorme in quanto “priva il pubblico ministero del potere-dovere di direzione e di coordinamento delle indagini, trasformando il GIP da organo di verifica e controllo dell’attività requirente in un vero e proprio giudice istruttore con una torsione ed una elusione dei principi generali che governano l’attuale rito penale”.


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Salvatore De Luca © Imagoeconomica
 

Le indagini da compiere

Adesso la Procura guidata da Salvatore De Luca dovrà eseguire le “attività a sorpresa” indicate nell'ordinanza del Gip che aveva rigettato la richiesta dell'archiviazione della "pista nera" e mandanti esterni per la strage di via d'Amelio.

Nei nuovi temi di indagine veniva indicata la necessità di approfondire “l’esistenza di quel comune fil rouge che avvince le stragi del 92 e quelle del Continente degli anni '93-'94”, senza limitarsi al movente degli appalti pubblici (la cosiddetta pista mafia-appalti di cui si è innamorata la Commissione parlamentare antimafia).

La Gip nella sua ordinanza aveva richiamato elementi quali “l’allarme lanciato da Giovanni Falcone sulla necessità di una rivisitazione della storia criminale d’Italia con possibili imputazioni di responsabilità in capo alla destra eversiva e a Gladio”, “l’indagine svolta dal predetto magistrato sul delitto Mattarella”, “lo spionaggio condotto sull’attività investigativa di Borsellino e in particolare sugli interrogatori del neo collaboratore Gaspare Mutolo” o ancora la necessità di “approfondimento della presenza di Paolo Bellini in Sicilia tra il 21 ed il 25 maggio 1992, l’appartenenza di Paolo Bellini a Gladio e la presenza di un velivolo a noleggio in data 23 maggio 1992 sull’area di Capaci fino al momento dell’esplosione”.

E ci auguriamo che venga approfondita anche la documentazione che il legale di Salvatore Borsellino, Fabio Repici, aveva depositato quando si è opposto all'archiviazione proposta dalla Procura.


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Fabio Repici © Jamil El Sadi


Era stato proprio Repici, lo scorso luglio, a chiedere alla gip di fissare una nuova udienza alla luce di un verbale che era stato appena rinvenuto, risalente al 15 giugno 1992, sulla strage di Capaci.

Il verbale in questione risulta firmato anche dal giudice Paolo Borsellino. Alla riunione, svoltasi a Palermo, presero parte Pietro Giammanco, procuratore capo, Vittorio Aliquò e Paolo Borsellino, procuratori aggiunti, Vittorio Teresi, sostituto procuratore e Pietro Maria Vaccara, sostituto procuratore a Caltanissetta. Nel verbale emerge che i magistrati presenti alla riunione si scambiarono informazioni riguardanti la strage di Capaci e altre sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nei confronti del collaboratore di giustizia Alberto Lo Cicero (nel frattempo deceduto) e della sua ex compagna Maria Romeo, nel corso delle quali si accennava a Capaci. Lo Cicero e la sua compagna, sono stati i primi a raccontare della presenza di Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale, in Sicilia nei giorni dell’attentato di Capaci. I documenti prodotti da Repici, dimostrerebbero come Borsellino fosse interessato alle dichiarazioni di Lo Cicero, il pentito che ha raccontato del coinvolgimento degli estremisti neri nelle stragi.

Come abbiamo già scritto in un precedente editoriale ci chiediamo, di fronte a questo intervento della Cassazione, con che autorità il Procuratore capo De Luca possa continuare a dirigere un ufficio così delicato come quello che si dedica alla ricerca della verità sulle stragi degli anni Novanta.

Il Consiglio superiore della magistratura, di fronte ad una palese dimostrazione di incompetenza sul piano tecnico giurisprudenziale e disconoscenza dei meccanismi che regolano il ruolo del Giudice delle indagini preliminari interverrà sul piano disciplinare?

Foto di copertina © Imagoeconomica

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