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fiore robertoCome annunciato da alcune fonti giornalistiche, il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore (in foto), candidato alle elezioni nazionali come capo politico della lista "Italia agli Italiani", sarà a Palermo il 24 febbraio per un comizio che si terrà nel pomeriggio. Il luogo non è stato ancora comunicato dagli organizzatori, che probabilmente temono altre manifestazioni di protesta, che si sono già verificate in altre città.
Roberto Fiore, condannato per banda armata e associazione sovversiva come capo di Terza posizione, è fuggito all’estero nel 1980 prima che i suoi ex camerati Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini eseguissero la strage di Bologna (2 agosto 1980, 85 vittime). Come ha riferito la stampa, la Corte di Cassazione, nella sentenza definitiva (a Sezioni Unite) sulla strage di Bologna, ha affermato che Fiore e altri ex di Terza Posizione fossero fuggiti proprio per non fare la stessa fine di altri sodali della stessa formazione, come Mangiameli ucciso in carcere.
Il movimento Forza Nuova viene fondato da Fiore nel 1997, quando ancora è a Londra ed è strutturato come un partito nazionale, con numerose sedi provinciali. Da allora nessuna condanna, anche se sono numerosi gli appartenenti al movimento che commettono reati e vengono perseguiti penalmente. Ma sono anche numerose le querele che partono dagli appartenenti al movimento contro chi li accusa di volere ricostituire il partito fascista.
Malgrado attentati come alla sede del Manifesto a Roma e periodiche aggressioni, da Padova a Bari e poi a Bologna, a Roma ed in diverse città italiane, sembra proseguire la linea del doppio binario perseguita da Fiore e dagli iscritti a Forza Nuova. La candidatura nelle diverse scadenze elettorali si accompagna ad una continua attività violenta che si affida generalmente alle componenti giovanili del movimento. Le uniche cifre ufficiali su Forza Nuova sono state fornite dal ministero dell’Interno: in 65 mesi, tra il 2011 e il 2016, ben 240 denunce e soltanto dieci arresti. Quattro raid al mese. Un attacco neofascista alla settimana. Ma una risposta assai modesta sul piano giudiziario.
Siamo fermamente contrari a qualunque forma di ospitalità che la città di Palermo si appresterebbe ad offrire ad una manifestazione di Forza Nuova e del suo leader, quale che sia il luogo nel quale si svolgerà. Partecipare alle elezioni non è un salvacondotto per essere legittimati. Anche il partito nazista in Germania ed il partito fascista in Italia andarono al governo attraverso scadenze elettorali. La copertura offerta da Forza Nuova al cecchino di Macerata Traini, e il continuo ripetersi di atti di violenza riconducibili ad appartenenti a questa organizzazione dimostrano in modo inequivocabile che non si tratta di garantire la libertà di associazione o di riunione, ma piuttosto di impedire che si reiterino comportamenti che di fatto tendono alla ricostituzione di una nuova forma di partito fascista e costituiscono comunque un incitamento all’odio razziale, vietato dalla legge.
La Costituzione Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, dopo una sanguinosa guerra di liberazione, dichiara il divieto assoluto di ogni riorganizzazione del disciolto partito fascista, sotto qualsiasi forma, nelle disposizioni transitorie e finali (XII).
I reati sintomo dell'adesione alle idee proprie del fascismo sono, in particolare, puniti ai sensi della cd. legge Scelba (L. 645 del 1952) di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta (art. 1) la "riorganizzazione del disciolto partito fascista". In base all'art. 1 della legge, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando "una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista".
Costituisce in particolare apologia del fascismo (art. 4) la propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità proprie del partito fascista; la pena prevista è la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da euro 206 a euro 516. La stessa pena è inflitta a chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche (comma 1). Aggravanti sono previste: dal comma 2, se l'apologia riguarda idee o metodi razzisti (reclusione da uno a tre anni e multa da euro 516 a euro 1.032) e dal comma 3, se alcuno dei fatti che costituiscono apologia sono commessi col mezzo della stampa (reclusione da due a cinque anni e multa da euro 516 a euro 2.065).
Analogamente, la legge 645 del 1952 punisce le manifestazioni fasciste (art. 5) cioè il reato di chi, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste; la pena è quella della reclusione fino a tre anni e la multa da euro 206 a euro 516. Sia per l'apologia che per le manifestazioni fasciste è prevista, in sede di condanna, la pena accessoria dell'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici, dall'elettorato attivo e passivo e da ogni altro diritto politico; tuttavia, mentre per l'apologia l'interdizione è obbligatoria, per le manifestazioni fasciste è rimessa alla discrezionalità del giudice Malgrado le risalenti sentenze riduttive del divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista,
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 74 del 1958, confermando la legittimità dell'art. 5 della legge Scelba che vieta le manifestazioni fasciste (nel caso specifico, si valutava la legittimità del saluto romano), ha chiarito i presupposti per la sanzionabilità dell'illecito, chiarendone il perimetro di applicazione. In particolare, ha affermato che "la denominazione di "manifestazioni fasciste" adottata dalla legge del 1952 e l'uso dell'avverbio "pubblicamente" fanno chiaramente intendere che, seppure il fatto può essere commesso da una sola persona, esso deve trovare nel momento e nell'ambiente in cui é compiuto circostanze tali, da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste. La ratio della norma non é concepibile altrimenti, nel sistema di una legge dichiaratamente diretta ad attuare la disposizione XII della Costituzione. Il legislatore ha compreso che la riorganizzazione del partito fascista può anche essere stimolata da manifestazioni pubbliche capaci di impressionare le folle; ed ha voluto colpire le manifestazioni stesse, precisamente in quanto idonee a costituire il pericolo di tale ricostituzione.
Secondo la legge Mancino del 1993, “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni che, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
 In base alla stessa legge è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente trai propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiose. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.
L'art. 2 della legge Mancino n. 205 del 1993 punisce con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da 103 a 258 euro chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge n. 654/1975 (gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)

PDF presidenza.governo.it/USRI/confessioni/norme/dl_122_1993.pdf

Secondo la Cassazione (sentenza n. 1475 del 1999) "se si ritiene di non poter riconoscere, attraverso la propaganda razzista, la ricostituzione del disciolto partito fascista, la propaganda può acquistare rilevanza, sul piano penale, solo come forma di incitamento punibile ai sensi della legge n. 205 del 1993". Nella sentenza n. 37577 del 2014, la Cassazione ha ritenuto che il saluto romano è, come manifestazione fascista, punibile ai sensi dell'art. 5 della legge Scelba in quanto " reato di pericolo correlato al fatto che le manifestazioni usuali, evocative del disciolto partito fascista, vengono in rilievo in quanto realizzate durante pubbliche riunioni e pertanto possiedono idoneità lesiva per la tenuta dell'ordinamento democratico e dei valori allo stesso sottesi". Nella fattispecie - secondo la Corte - deve ritenersi pienamente configurato il fatto tipico e punibile da parte dei ricorrenti, posto che il "saluto romano" di certo rientra in tali manifestazioni esteriori considerate idonee a determinare il pericolo di riorganizzazione del partito fascista ed è stato posto in essere durante una pubblica manifestazione.
Chiediamo pertanto alla Prefettura e alla Questura di Palermo, non soltanto di negare l'autorizzazione a svolgere qualsivoglia iniziativa promossa da formazioni di estrema destra, ma anche di avviare un'indagine per accertare i reati di apologia di fascismo e ricostituzione del disciolto partito fascista e di valutare, se comunque avrà luogo, la portata eversiva dell’ordine costituzionale dell’iniziativa annunciata da Forza Nuova.
 
Chiediamo al Comune di Palermo, per le stesse ragioni sopra indicate, di negare la concessione di spazi pubblici per iniziative che non possono essere spacciate come propaganda elettorale o libera manifestazione del pensiero o della libertà di riunione, configurandosi piuttosto come chiaramente preordinate alla sovversione dell’ordine democratico stabilito dalla nostra Carta Costituzionale che afferma principi, come il principio di non discriminazione e il divieto di ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista, che sono stati continuamente violati da tutte le iniziative fin qui promosse dalla formazione denominata “Forza Nuova”.

Palermo, 19/02/18
FORUM ANTIRAZZISTA PALERMO
- Fulvio Vassallo Paleologo - ADIF, Associazione Diritti e frontiere
- Fausto Melluso - ARCI Palermo
- Don Enzo Volpe - Centro Salesiano "Santa Chiara" Palermo
- Sergio Cipolla - CISS, Cooperazione Internazionale Sud Sud
- Renato Franzitta - Cobas Palermo
- Nicola Teresi - Emmaus Palermo e Rete dei Numeri Pari Palermo Ottavio Terranova - ANPI Palermo
Angelo Candiloro - Coord.to Prov.le Democrazia Lavoro CGIL Palermo Saverio Cipriano - Coord.to Regionale Democrazia Lavoro CGIL Sicilia Bijou Nzirirane - Ufficio Migranti CGIL
Ana Vasile - ARCIGAY Palermo
Massimo Milani - Coordinamento Palermo Pride
Manuela Casamento - ROMpiamo i pregiudizi e La migration
Pasqua De Candia - Coordinamento Antitratta Favour e Loveth Francesca Di Pasquale - Osservatorio "Noureddine Adnane"
Giorgio Maone - UAAR Palermo
Nadine Abdia
Giampiero Di Fiore
Enza Longo
Fabrizio Massaro
Enrico Montalbano
Mariarosa Ragonese
Gandolfo Sausa
Massimiliano Greco - Associazione InformaGiovani

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