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La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, in merito all'ordine europeo di indagine, ha stabilito che l'acquisizione all'estero della messaggistica criptata sulla piattaforma SKY-ECC dovrà essere inquadrata in due disposizioni differenti: se riguarda comunicazioni avvenute in fase "statica" (cioè già create e trasmesse e in seguito registrati o memorizzate come messaggi di testo o email archiviati) dovranno essere applicate le disposizioni sulla perquisizione e il sequestro, in particolare l'articolo 254-bis del codice di procedura penale.
Mentre se si tratta di comunicazioni avvenute nella fase "dinamica" - quindi comunicazioni in tempo reale o in corso come una telefonata o una conversazione in tempo reale su una piattaforma di messaggistica istantanea, come WhatsApp o Messenger - dovranno essere applicate invece le disposizioni relative alle intercettazioni telematiche in base agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.
È questo in estrema sintesi la decisone contenuta nella sentenza numero: 44154 (Presidente Gaetano De Amicis e il consigliere estensore Ercole Aprile) emanata dalla Cassazione nell'ambito di un ben più ampio caso riguardante, nello specifico, l'applicazione di una misura di custodia cautelare da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti Bruno Iaria, accusato, si legge nella sentenza, "di avere fatto parte di un'associazione per delinquere, diretta da Bartolo Bruzzaniti, dedita al traffico illecito di sostanza stupefacente del tipo cocaina importata dall'estero, nonché per avere concorso nell'acquisto di ingenti quantitativi di cocaina, destinata in parte ad essere trasportata in Calabria".
Bruno Iaria aveva presentato ricorso (accolto) dai giudici della Cassazione che hanno annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio al Tribunale di Milano.
Per gli ermellini si dovrà "valutare la utilizzabilità in Italia della prova raccolta all'estero" e di "dichiarare, se nel caso, la inutilizzabilità degli elementi di conoscenza acquisiti, concernenti comunicazioni nella fase 'dinamica', in assenza di un preventivo provvedimento autorizzativo del giudice italiano".
Inoltre la Cassazione ha stabilito che nel caso di un ordine europeo di indagine emesso dal pubblico ministero italiano, se tale ordine mira a ottenere una prova già disponibile nello Stato di esecuzione e questa è stata definitivamente trasmessa da detto Stato, la questione della sua illegittima emissione non può essere sollevata davanti al giudice italiano. In tal caso, la difesa può solo contestare la mancanza delle condizioni di ammissibilità della prova secondo le norme procedurali italiane.
L'uso delle prove acquisite all'estero a seguito dell'ordine europeo di indagine è soggetto all'esame da parte del giudice italiano, che deve verificare se siano rispettate le condizioni di ammissibilità dell'atto di indagine secondo le leggi nazionali e se siano conformi alle norme inderogabili e ai principi fondamentali. Questo vale soprattutto nei casi in cui sono coinvolte questioni relative al diritto della difesa all'accesso agli atti d'indagine, come nel caso di comunicazioni telematiche criptate acquisite e decriptate dalle autorità francesi.

Fonte: cortedicassazione.it

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Foto © Imagoeconomica

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