Il ricorso presentato da Piercamillo Davigo al Tar del Lazio contro la delibera del Csm che ha dichiarato la sua decadenza da consigliere a causa del suo pensionamento dalla magistratura è risultato inammissibile. Lo ha stabilito lo stesso tribunale amministrativo, che ha dichiarato il proprio "difetto di giurisdizione": competente è il "giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta".
I giudici nella sentenza, in primo luogo, hanno richiamato la giurisprudenza in materia di elezioni amministrative, secondo la quale è affidata al giudice ordinario la competenza "delle controversie afferenti questioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità dei candidati (concernenti diritti soggettivi di elettorato), mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni afferenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo". Il Collegio è "consapevole" che in questo caso sono presenti "differenze" che rendono questa controversia "peculiare rispetto ai precedenti, ma ritiene che le diversità esistenti non siano significative" per affermare la giurisdizione del giudice amministrativo."In primo luogo, non rileva la circostanza che i precedenti giurisprudenziali richiamati riguardino le operazioni elettorali relative alla costituzione di organi politici, in quanto i principi ivi espressi risultano applicabili anche all'elezione di componenti di un organo amministrativo di rilevanza costituzionale quale è il Consiglio Superiore della Magistratura. Ciò in quanto, a prescindere dalle funzioni assegnate all'organo, la situazione giuridica del soggetto in possesso dei requisiti per mantenere la carica assunta a seguito delle elezioni è comunque di diritto soggettivo. Un altro elemento di differenziazione attiene alla circostanza che nel presente giudizio non è in discussione un'ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza in senso proprio nello svolgimento del mandato". Per il Tar "pur non venendo in considerazione una ipotesi di ineleggibilità o decadenza, comunque i poteri esercitati dal Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti del dott. Davigo non possono definirsi di natura autoritativa ma devono ricondursi nell'ambito delle attività di verifica amministrativa della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della carica, ivi compresi quei requisiti che costituiscono un prius logico del diritto di elettorato passivo". In sostanza, per i giudici "il Csm ha affermato che, a seguito del collocamento a riposo, il dott. Davigo, in quanto componente togato dell'organo, non sarebbe più in possesso di un (pre)requisito necessario per mantenere la carica. L'attività di verifica del Consiglio si è basata su una interpretazione del panorama legislativo e dei principi da esso ricavabili". La conclusione è che "poiché la presente fattispecie non riguarda una delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la situazione giuridica di cui si chiede la tutela ha la consistenza, nonostante la veste provvedimentale assunta dalla delibera del Csm impugnata, di diritto soggettivo, la relativa cognizione deve essere riconosciuta al giudice ordinario". Insomma il ricorso "deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere proseguito".
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Tar Lazio: inammissibile il ricorso di Davigo contro Csm
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