Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.

cuffaro-toto2Motivazioni su diniego servizi sociali per ex governatore
di AMDuemila - 16 ottobre 2014
Roma. L'ex governatore della Sicilia Salvatore Cuffaro mon ha fatto i nomi di chi, "all'interno degli uffici di Procura o all'interno delle forze dell'ordine", gli forniva le informazioni utili per aiutare il boss di Brancaccio Giuseppe Guttadauro a sottrarsi alle indagini. Ecco perché la Cassazione ha confermato il 'no' all'affidamento in prova ai servizi sociali chiesto dall'ex governatore della Sicilia. Questo quanto spiegato nella sentenza 43391 depositata oggi. Il verdetto fa seguito all'udienza dello scorso 3 ottobre, conclusasi con il rigetto del ricorso di Cuffaro, difeso dall'avvocato Maria Brucale. A nulla è servito, al legale dell'ex governatore, far presente che se anche Cuffaro facesse i nomi dei pubblici ufficiali 'spioni', i reati sarebbero ormai prescritti. In proposito gli 'ermellini' hanno replicato che, innanzitutto, una volta individuati, gli altri complici potrebbero anche voler rinunciare alla prescrizione che, quindi, non è un argomento del quale Cuffaro può servirsi per difendere la sua scelta di tenere la bocca chiusa. Inoltre, la Cassazione rileva che "una volta che la loro identità sia stata rivelata" da Cuffaro, "la legge non richiede, ai fini della collaborazione, il concorso della condizione negativa che non sia scaduto il termine della prescrizione". Dunque, l'ex governatore è sempre in tempo a raccontare ai magistrati tutto quello che sa sui pubblici ufficiali che con lui avevano messo a punto "uno stabile sistema di controinformazione" a vantaggio dei mafiosi. Inoltre, anche ammettendo che per Cuffaro sia reale l'ipotesi, sostenuta dal suo legale, della "impossibilità della collaborazione" per quanto riguarda i reati commessi con l'aggravante mafiosa, la Cassazione sottolinea che una tale eventualità "non esclude la negativa rilevanza della omessa collaborazione" per gli altri delitti non aggravati e pertanto "non ostativi" all'affidamento in prova.

Fonte ANSA

ANTIMAFIADuemila
Associazione Culturale Falcone e Borsellino
Via Molino I°, 1824 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) - P. iva 01734340449
Testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Fermo n.032000 del 15/03/2000
Privacy e Cookie policy

Stock Photos provided by our partner Depositphotos