“La Spagna, e non l’Italia, era tenuta a tutelare i diritti delle persone a bordo e, dunque, in linea di principio, anche a fornire l’approdo in un Place of safety (porto sicuro)”. Lo scrivono i giudici del tribunale di Palermo nelle motivazioni della sentenza con cui, a dicembre, hanno assolto l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. La decisione, depositata oggi, chiarisce che l’Italia non aveva l’obbligo di assegnare un porto sicuro (Pos) alla nave Open Arms, coinvolta nell’agosto 2019 nel soccorso di migranti nel Mediterraneo.
I giudici arrivano a questa conclusione sulla base di alcune considerazioni “che definiscono il naturale profilo centrale assunto dalla Spagna nella vicenda (a dispetto di una artificiosa chiamata in causa dell’Italia)”. Il centro di coordinamento e soccorso marittimo spagnolo aveva “operato, sin da subito, un sia pur minimo coordinamento da ‘primo contatto’, quale quello diretto a orientare la nave nella individuazione degli Stati responsabili (o almeno quelli che aveva ritenuto responsabili) per la zona del sinistro, prima la Tunisia e poi Malta, mettendo in contatto l’imbarcazione con le rispettive autorità competenti”. Malta, spiegano i giudici, “nel declinare la propria responsabilità per i primi due eventi di salvataggio, aveva chiaramente indicato la Spagna (Stato di bandiera) quale unica autorità che avrebbe dovuto assistere il natante nella prosecuzione delle operazioni”.
Inoltre, “sia pure dopo diversi giorni, la Spagna aveva finalmente concesso il Pos, esortando la barca a recarsi ad Algeciras e poi nel più vicino porto spagnolo rispetto alla sua posizione (Maiorca), non potendo più disconoscere, a quel punto, vieppiù pressata da stringenti motivazioni umanitarie, la propria giuridica competenza sull’evento”. Quando Open Arms rappresentò l’impossibilità di raggiungere il Pos indicato, “la Spagna aveva disposto l’invio della nave della Marina Militare Audaz per prelevare i migranti soccorsi e condurli in Spagna (organizzando una soluzione alternativa per raggiungere il place of safety)”.
“Il convincimento che nella vicenda oggetto del presente procedimento nessun obbligo di fornire il Pos gravasse sullo Stato italiano, né, dunque, sull’odierno imputato,” esclude le accuse mosse a Salvini. I giudici sottolineano che questa conclusione rende superfluo affrontare altre questioni dibattute, come la possibilità che la nave Open Arms “avesse potuto fungere da Pos, ovvero al fatto che il primo intervento non avesse in realtà riguardato un’imbarcazione in distress, o ancora al fatto che i tempi trascorsi in attesa del Pos potevano legittimamente spiegarsi con l’esigenza di provvedere prima alla distribuzione dei migranti fra gli Stati Europei”.
Foto © Imagoeconomica
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