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di Luca Grossi

Le problematiche del mondo delle criptovalute, volenti o nolenti, stanno diventando sempre più importanti, semplicemente perché attorno a questo mondo, giorno dopo giorno, girano sempre più soldi.

Negli ultimi anni, specialmente a partire dall’ultima grave crisi finanziaria del 2008, le criptovalute sono diventate sempre più centrali nei meccanismi della finanza mondiale, dei mercati dei capitali, e della criminalità organizzata. Come ha riferito il procuratore aggiunto di Firenze Luca Tescaroli sul Fatto Quotidiano le "plurime investigazioni, che ho coordinato e che sono in essere, hanno rivelato come soggetti dediti al crimine - imprenditori stranieri collettori di risorse di provenienza delittuosa, intermediari finanziari e acquirenti di sostanze stupefacenti - anche inseriti in contesti di criminalità organizzata – utilizzino tali strumenti per la loro idoneità ad assicurare l’anonimato del titolare effettivo delle transazioni, l’assenza di territorialità e rapidissimi trasferimenti da un exchange (piattaforme elettroniche che consentono di operare attraverso le c.d. criptovalute, ndr) all’altro ubicati in Paesi europei e in paradisi fiscali di altri continenti". Tramite tali strumenti le organizzazioni criminali pagano le partite di stupefacenti, truffano gli investitori e riciclano denaro con conseguente evasione ed elusione fiscale poiché le cripto valute vengono dirottate verso piattaforme straniere sino a far perdere le tracce.
Secondo Tescaroli, nonostante il nostro Paese sia all'avanguardia in Europa nel contrasto a questa tipologia di reati, le misure adottate non sono sufficienti.
"È fondamentale - ha scritto il magistrato - poter accedere alle informazioni inerenti ai titolari effettivi dei portafogli digitalizzati e di coloro che effettuano gli scambi e i trasferimenti a livello europeo e mondiale per scoprire chi si cela dietro". Inoltre occorre "la collaborazione internazionale - che si basa, sulla scorta della mia esperienza, su richieste di rogatoria e sull’ordine di investigazione (Oei) in ambito Ue, ovvero sul ricorso al supporto di Eurojus e dell’Unità di Investigazione Finanziaria (Uif della Banca d’Italia e sulle strutture omologhe esistenti negli altri stati Fiu) per l’espletamento di attività pre rogatoriale - non è sempre facile da ottenere e, quando si ottiene, è spesso tardiva. Un nuovo impulso potrebbe derivare dalla Procura europea di nuova costituzione" per poi concludere che si necessita di "una legislazione sovranazionale condivisa e vincolante per aggiornare la regolamentazione al progredire dell’attività criminosa. Sarebbe utile una centrale unica europea per censire gli exchange che gestiscono le piattaforme, raccogliere i dati identificativi degli operatori sia in entrata sia in uscita, prevedendo un obbligo, adeguatamente sanzionato, di comunicare alle Agenzie delle Entrate di ogni Paese o autorità analoghe i dati identificativi (comprensivi di codice fiscale) per il loro inserimento nell’Anagrafe dei Rapporti, sia dei clienti nazionali sia di quelli internazionali".

In tale ambito si era già espresso anche il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho durante i lavori dell'evento sul Programma Falcone-Borsellino sulle strategie e tecniche di contrasto al crimine transnazionale organizzato, sottolineando l’esigenza di una strategia condivisa sovranazionale: “il Bitcoin e i sistemi di pagamento anonimi sono canali su cui occorre intervenire con adeguate misure volte a garantire maggiore trasparenza. I canali virtuali sono tantissimi e difficilmente monitorabili senza la piena collaborazione di tutti, collaborazione che dovrebbe essere immediata, attiva e sentita". "Bisogna interrompere i flussi finanziari stabiliti dalle organizzazioni criminali per reinvestire le loro ricchezze nel mondo tramite attività apparentemente legali che determinano una concorrenza impossibile da sopportare per le imprese sane".

Luca Tescaroli ha ricordato infine le normative che nostro Paese ha emesso nel contrasto ai reati legati alle criptovalute come il “vigente d. lgs. 231/2007 novellato dal d. lgs 4 ottobre 2019, n. 125” che “reca le definizioni di 'valuta virtuale' e di 'prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale', nonché l’individuazione di questi soggetti tra gli operatori non finanziari destinatari degli obblighi antiriciclaggio. È stata estesa l’applicazione delle disposizioni previste per i cambiavalute ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, prevista l’iscrizione dei predetti prestatori di servizi in una sezione speciale del registro dei cambiavalute tenuto dall’Organismo agenti mediatori (Oam, con i commi 8-bis e 8-ter del d. lgs. 90/2017, inseriti nell’art. 17-bis del d.lgs. 141/2010). Con il decreto legislativo n. 125 del 2019, il governo ha apportato integrazioni e correzioni al d. lgs. 231/2007 in materia antiriciclaggio, anche con la prospettiva di recepire la quinta direttiva europea (Ue 2018/843) intervenuta su aspetti specifici della disciplina di prevenzione del riciclaggio".

Foto © Paolo Bassani

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