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di Aaron Pettinari
Depositate le motivazioni della sentenza d'appello contro l'ex politico Dc. Ma restano dubbi

La tesi dell'accusa sulla trattativa Stato-mafia? "Illogica ed incongruente". Mannino? "Un uomo politico di riconosciuta straordinaria intelligenza, lucidità ed avvedutezza" che non era finito “nel mirino della mafia a causa di sue presunte ed indimostrate promesse non mantenute" ma, diversamente, era "una vittima designata della mafia, proprio a causa della sua specifica azione di contrasto a ‘Cosa nostra’ quale esponente del governo del 1991". Sono queste le conclusioni dei giudici della Prima sezione penale della Corte di appello di Palermo (presieduta da Adriana Piras, a latere, Massimo Corleo e Maria Elena Gamberini che in 1149 pagine di motivazioni di sentenza spiegano perché hanno confermato l'assoluzione "per non aver commesso il fatto" dell’ex ministro dall’accusa di attentato a corpo politico dello Stato.
L'ex politico Dc è stato processato con il rito abbreviato nel processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Nel procedimento con il rito ordinario sono stati condannati boss mafiosi (Leoluca Bagarella, Antonino Cinà), ufficiali del Ros (Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno) e politici (l’ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell’Utri), e il boss di Cosa nostra Leoluca Bagarella.
I giudici affermano che "anche alla stregua dell'approfondita rinnovazione dell'istruzione dibattimentale esperita dinanzi a questa Corte, non solo non è possibile ribaltare al di là, cioè, di ogni ragionevole dubbio, la sentenza di primo grado trasformandola in condanna ma anzi, in questa sede è stata ulteriormente acclarata l'assoluta estraneità dell'imputato a tutte le condotte materiali contestategli. Tanto a prescindere da una valutazione più complessiva, sia dal punto di vista della ricostruzione storica, sia di quella giuridica, della cosiddetta 'trattativa Stato-mafia', valutazione che si è appalesata del tutto superflua rispetto alle concrete e troncanti risultanze relative alla specifica posizione del Mannino e che, dunque, è insuscettibile di approfondimento in questa sede".

Mannino minacciato ma per l'azione di contrasto
Secondo l'accusa Mannino, finito nell'elenco dei politici da eliminare, aveva dato avvio alla Trattativa, sfruttando i suoi rapporti con i vertici dei Ros dei carabinieri, in particolare Subranni. Una ricostruzione che però non ha convinto in alcun modo i giudici che nella motivazione della sentenza parlano di "contestazione ambigua o, quanto meno, soggettivamente opinabile in seno alle valutazioni degli stessi Pm inquirenti di primo grado, della Procura generale, infine della Corte d'Assise che ha giudicato in primo grado la parallela vicenda dei coimputati". E poi ancora: "Non è stato affatto dimostrato che il Mannino fosse finito anch’egli nel mirino della mafia a causa di sue presunte ed indimostrate promesse non mantenute (addirittura, quella del buon esito del primo maxi processo) ma, anzi, al contrario, è piuttosto emerso dalla sua sentenza assolutoria per il reato di cui agli artt. 110, 416 bis c.p., che costui fosse una vittima designata della mafia, proprio a causa della sua specifica azione di contrasto a ‘Cosa nostra' quale esponente del governo del 1991, in cui era rientrato dal mese di febbraio di quello stesso anno”.
Rispetto alla contestazione rivolta a Mannino in primo luogo la Corte sostiene che “se davvero, come da contestazione, l’imputato fosse stato così vicino a ‘Cosa nostra’ da essere un suo stabile interlocutore politico, costui non avrebbe di certo avuto bisogno, per proporle un patto per sé ‘salvifico’, né dei militari del Ros né del suo acerrimo nemico politico, Vito Ciancimino, ben potendo presentarsi egli stesso ai vertici del sodalizio come prestigioso mediatore (all’epoca era ancora Ministro) per sé stesso e per lo Stato italiano”. E rispetto alle intimidazioni subite viene scritto che queste erano risalenti alla fine degli anni '80 per poi intensificarsi nella seconda metà del 1991 e non dopo la conferma in Cassazione della sentenza del primo maxi processo (30 gennaio 1992). Non solo. Si sostiene, sulla base di atti, che "non solo ciascuna minaccia subita dal Mannino sia stata praticamente denunciata, o da lui personalmente, o da personale alle sue dipendenze che l'aveva direttamente ricevuta, o grazie all'intervento diretto delle forze dell'ordine o della sua stessa scorta, ma aveva avuto, negli anni 1991-1992, la massima eco mediatica, anche grazie ad interviste rilasciate dallo stesso Ministro".
Anche le nuove prove, presentate dalla Procura generale per dimostrare che il Mannino avrebbe avuto un ruolo nell'aggiustamento di processi quale quello relativo all'omicidio del Capitano Basile, secondo la Corte non trovano fondamento.
Ma non sono questi gli aspetti più gravi e su cui, confrontando i fatti con la motivazione della sentenza di primo grado della Corte d'assise (dove gli argomenti sono stati approfonditi abbondantemente con un'istruttoria dibattimentale), restano grandi dubbi.
La Corte d'appello, infatti, va oltre il ruolo dell'imputato Mannino valutando anche le posizioni degli altri imputati. E rivalutano sotto tutt'altra ottica i dialoghi tra il Ros e Vito Ciancimino, sindaco mafioso di Palermo, avvenuti tra la strage di Capaci e via d'Amelio. E vengono prese per buone le dichiarazioni degli stessi imputati.

piras adriana mannino lettura sentenza appello 22072019

Un frame della lettura della sentenza



Tutte le fonti - scrivono i giudici - sia quelle dirette (il generale Mori e il colonnello De Donno) sentite in epoca per loro non sospetta come testimoni di una vicenda ancora lontana dal partorire le indagini a loro carico, sia quelle indirette e provenienti, peraltro, da personalità istituzionali di pacifica onestà e integrità morale, sono risultate convergenti nel descrivere l’iniziativa assunta dal Ros come un’operazione investigativa di polizia giudiziaria".
Quei colloqui erano, a loro dire, "regolari", anche se negli archivi dei Carabinieri non è stato trovato alcun documento riferibile a quell'attività.
Era sufficiente aver comunicato l'esistenza di quel dialogo "al loro diretto superiore gerarchico, che allora era il generale Subranni e fu realizzata attraverso la promessa di benefici personali a Ciancimino, per mantenere la quale era stata chiesta quella ‘copertura politica' intesa in tale esclusivo senso - cioè l’assecondare, ove possibile, le richieste nell’interesse del Ciancimino, prossimo alla carcerazione - così come pacificamente inteso dalla Ferraro, da Martelli e dallo stesso Violante (che, invero, rifiutò il contatto personale, indirizzandolo verso i canali istituzionali) con la sollecitazione di un’attività di infiltrazione in ‘Cosa nostra di Ciancimino, che ne avrebbe dovuto contattare i capi, al fine della cattura di Totò Riina, interrompendo, così, la stagione delle stragi”.
In questo quadro Mannino è innocente anche perché “nessuna delle fonti dichiarative sentite, nel descrivere i contatti avviati dal colonnello Mori per favorire la collaborazione di Ciancimino, ha fatto invece riferimento ad un preesistente ‘mandato’ politico (quello asseritamente costituito da Mannino, secondo la pubblica accusa) che gli alti ufficiali avrebbero posto a giustificazione di quell’operazione ma, al contrario, hanno tutte univocamente indicato in una richiesta di sostegno ‘politico ex post rispetto all’iniziativa e consistente nel non ostacolare quell’operazione, eventualmente assecondando, ove possibile, le richieste di benefici personali per Ciancimino (il passaporto, i propri beni, etc.), dietro l’assicurazione della cattura dei latitanti".

Paolo Borsellino e quella conoscenza della trattativa
Addirittura i giudici si spingono a sostenere che Paolo Borsellino fosse a conoscenza di quell'operazione arrivando ad una conclusione diametralmente opposta a quella dei giudici del processo che si è celebrato con il rito ordinario. Secondo la Corte d'assise Paolo Borsellino fu ucciso proprio per la trattativa (“Ove non si volesse prevenire alla conclusione dell’accusa che Riina abbia deciso di uccidere Borsellino temendo la sua opposizione alla ‘trattativa’, conclusione che peraltro trova una qualche convergenza nel fatto che secondo quanto riferito dalla moglie, Agnese Piraino Leto, Borsellino, poco prima di morire, le aveva fatto cenno a contatti tra esponenti infedeli delle istituzioni e mafiosi, in ogni caso non c’è dubbio che quell’invito al dialogo pervenuto dai carabinieri attraverso Vito Ciancimino costituisca un sicuro elemento di novità che può certamente avere determinato l’effetto dell’accelerazione dell’omicidio di Borsellino, con la finalità di approfittare di quel segnale di debolezza proveniente dalle istituzioni dello Stato e di lucrare, quindi, nel tempo dopo quell’ulteriore manifestazione di incontenibile violenza concretizzatasi nella strage di via d’Amelio, maggiori vantaggi rispetto a quelli che sul momento avrebbero potuto determinarsi in senso negativo”). Secondo i giudici della sentenza Mannino: "Appare altamente probabile che gli alti ufficiali del Ros avessero informato della loro iniziativa anche il giudice Borsellino, che con Mori e De Donno aveva all’epoca un rapporto di assoluta ed esclusiva fiducia, tanto da chiedere di vederli, riservatamente, nei locali della caserma dei Carabinieri e non in quelli della Procura, per parlare del rapporto ‘mafia-appalti' nel luglio 1992, poco prima della sua uccisione”.
A sostegno di questa "tesi" il dato che "quando il giudice (Borsellino, ndr) ne era stato informato dalla dottoressa Ferraro non ne era rimasto affatto stupito, né contrariato, rispondendo alla dirigente degli Affari Penali del Ministero che andava bene e che se ne sarebbe occupato lui. Se, dunque, si trattava di iniziativa discussa dagli alti ufficiali del Ros col giudice o, comunque, prossima all’asseverazione di Borsellino che già ne aveva preso atto, senza stupirsene, a fine giugno 1992 parlando con la Ferraro, l’ipotesi che l’operato di Mori e De Donno celasse l’istigazione del Mannino per avere salva la vita, diventa una remota illazione, priva di qualsivoglia giustificazione logica, in tale ricostruito contesto”.

strage capaci via damelio

Rilettura dei motivi delle stragi
Ma la Corte d'appello del processo Mannino torna anche su altri fatti come l'analisi dell'intera campagna stragista. "La strategia avviata con l’omicidio Lima e certamente proseguita con la strage di Capaci e quella di Via D’Amelio - scrive - non era certamente quella finalizzata ad ottenere dallo Stato concessioni o ad indurlo a trattare”. Secondo i giudici “l’omicidio Lima e la strage di Capaci non possono in alcun modo integrare le minacce di cui all’art. 338 c.p. alla cui trasmissione allo Stato, secondo la contestazione della rubrica, avrebbero variamente concorso diversi esponenti delle istituzioni, giacché a quell’epoca il contatto - finalizzato, secondo l’accusa, ad una trattativa con ‘Cosa nostra’ - tra Mori, De Donno e Ciancimino non si era ancora compiutamente realizzato e, dunque, non si era certamente creato, sempre secondo l’ipotesi accusatoria, il presupposto per l’eventuale veicolazione, attraverso soggetti istituzionali, concorrenti esterni alla minaccia, delle proposte contenute nel cd. ‘papello‘, dietro il ricatto di ulteriori stragi”.
Poco importa se proprio dopo la strage di Capaci vi sarà l'elezione del Capo dello Stato e quel candidato che fino a quel momento sembrava favorito (Andreotti, ndr) sarà sostituto dall'elezione di Oscar Luigi Scalfaro.
Addirittura i giudici archiviano le rivendicazioni della Falange Armata e la morte del maresciallo Guazzelli, visto nell'ottica dell'intimidazione verso Mannino, come argomentazioni "suggestive ma prive di fondamento".
Persino la questione dei gravi silenzi istituzionali che venivano censurati dalla Corte presieduta dal giudice Montalto non ha trovato sponda nelle ultime motivazioni della sentenza. Le dichiarazioni dei vari Martelli, Ferraro, Contri "non possono considerarsi tardive ed inattendibili" in quanto "rese in modo convergente da tutti i soggetti istituzionali sentiti che, non appena avuta pubblica notizia delle dichiarazioni (dalla Corte d’Assise ritenute inattendibili e da questa Corte inutilizzabili) rese prima ancora che agli inquirenti a stampa e televisione da Massimo Ciancimino, negli anni 2009 - 2010, dunque ex post rispetto alla vicenda in esame, si sono sentiti responsabilmente tenuti e lo hanno fatto in tempo reale all’acquisizione della notizia dai mass media, a riferire all’autorità giudiziaria informazioni che, all’epoca, non avevano loro destato alcun sospetto né dì anomalie, né di illiceità sull’operato del Ros”.
Un discorso a parte viene riservato all'ex Presidente della Camera Luciano Violante. Secondo i giudici c'è stato "un inspiegabile silenzio durato troppi anni" su quanto appreso dall'ufficiale del Ros Mario Mori nell'autunno del 1992 sull'intenzione di Vito Ciancimino di avere un colloquio. I giudici non risparmiano le critiche alla gup Marina Petruzzella che in primo grado avrebbe fatto "laconiche osservazioni" che "non sono condivisibili perché orientate a giustificare" il "silenzio inspiegabile di Violante". "Si osserva - dicono i giudici - che i 17 anni di ritardo delle dichiarazioni di Violante non sono la spiegazione della cattiva valutazione che il pm ha fatto della sua testimonianza, ma sono anzi l'essenza stessa della contestazione che gli si è mossa. Come è possibile che abbia reso quelle dichiarazioni solo 17 anni dopo i fatti e soprattutto solo dopo che era diventato di dominio pubblico il fatto che Ciancimino avesse iniziato a parlare?".
Infine per la Corte è "indimostrato che Mannino abbia operato pressioni per la revoca del regime del carcere duro, secondo la tesi accusatoria che lo vuole come input, garante, e veicolatore alle autorità statali della minaccia contenuta nella trattativa, cade in via definitiva".

Foto © Imagoeconomica

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