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di Domenico Gallo
La “scandalosa” ordinanza con la quale la Gip di Agrigento non ha convalidato l’arresto della capitana della Sea Watch e ne ha disposto la rimessione in libertà costituisce un raggio di luce che squarcia un orizzonte cupo. Molti osservatori, pur apprezzando il coraggio di Carola e le motivazioni umanitarie sono rimasti perplessi ritenendo illegale la sua condotta di ingresso nelle acque territoriali italiane al fine di sbarcare i naufraghi recuperati al largo della Libia.
Differentemente noi abbiamo già osservato (il coraggio di Carola, il Corriere dell’Irpinia, 28/6/19) che la sua condotta è un atto di obbedienza al diritto, che fa emergere l’illegalità del bando che impedisce alla navi delle ONG di effettuare il salvataggio della vita umana in mare.
Il provvedimento della GIP di Agrigento mette bene in evidenza che non è stata commessa alcuna illegalità poiché la Capitana, salvando i naufraghi e sbarcandoli nel porto sicuro più vicino, ha adempiuto ad un dovere giuridico imposto dal diritto e dalle Convenzioni internazionali, che prevalgono sulle leggine e i provvedimenti amministrativi che pretendono di impedire lo sbarco dei profughi.
Quindi il discorso sulla legalità è stato rovesciato: quello che veniva denunciato dai nostri miserabili politici come un atto di gravissima illegalità è stato riconosciuto come conforme al diritto di conseguenza sono fuori dalla legalità le condotte ostative del potere politico.
Allora il problema è: da quale parte sta il diritto, ovvero cosa si intende per legalità.
La legalità deriva dalla legge come dice l’etimologia, ma la legge che cos’è?
Posto che la legge è un comando politico vincolante per tutti i cittadini in quanto adottato in conformità ad una procedura costituzionale prevista dall’ordinamento, dobbiamo chiederci: qualunque comando politico può diventare legge o ci sono dei canoni che governano la legalità? Se la legalità deriva dalla legge, è la legge che qualifica la legalità, o la legalità si nutre di canoni suoi che possono anche confliggere con la legge? In altre parole, la legalità ha un’anima? E se ce l’ha, come facciamo ad identificarla?
Non c’è dubbio che le leggi razziali del 38 qualificassero la legalità dell’epoca, per cui chi disobbediva a tali leggi commetteva un atto illegale.
La legalità rifletteva la forza del governante che imponeva il suo volere a tutti i consociati, previo il rispetto di certe procedure. La legalità era il vestito della forza.
Dopo il 1945 la legalità ha cambiato natura, con la Dichiarazione universale dei diritti umani, con le nuove Costituzioni democratiche, la legalità è stata agganciata inscindibilmente ad una tavola di valori, al centro della quale c’è la dignità della persona umana, titolare di diritti inviolabili, come recita l’art. 2 della Costituzione. Se prima del 1945 la legalità dipendeva dalla legge, dopo il 1945 è la legge che dipende dalla legalità, per cui la legge può perdere la sua legittimità e diventare giuridicamente invalida se non rispetta la legalità. La legge stessa può diventare illegale se il comando politico da cui è stata generata si pone in contrasto con i canoni della legalità.
Noi viviamo in un tempo in cui la politica si sta adoperando per separare la tavola di valori universali, che ci è stata consegnata come patrimonio della Resistenza, dall’ordinamento giuridico e ricondurre la legalità alla mera dimensione del comando politico che si impone a tutti per la forza del governante, come avveniva all’epoca delle leggi razziali. Non a caso è sul terreno dell’immigrazione e dei diritti fondamentali dei non cittadini che si realizza più fortemente, in modo simbolico, il divorzio fra la giustizia ed il diritto, e quindi si sperimenta un nuovo diritto della forza nel quale la legalità è stata mutilata della sua anima.
Proprio perchè rischiamo di perderla, è necessario riaffermare con forza il valore della legalità che nel nostro ordinamento è inscindibilmente fondata sui valori della Costituzione, che ne definisce la natura, la sostanza ed il contenuto.
Dobbiamo essere grati alla Gip di Agrigento che ha ristabilito la forza del diritto sul diritto della forza.

Tratto da: articolo21.org

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