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ardita sebastiano c giorgio romeodi Sebastiano Ardita
“Altri mafiosi, con figli di 10 anni senza madri, potrebbero avere benefici”

L’intervento in Commissione al Senato del procuratore aggiunto di Catania, Sebastiano Ardita, ex direttore dell’ufficio detenuti, sul tema dell’ordinamento penitenziario, che attende il via libera definitivo.

La disposizione che presenta maggiori problemi interpretativi e potrebbe dar luogo a “pericolose” conseguenze è rappresentata dall’art. 7 del decreto che introduce l’art. 4 ter dell’ordinamento penitenziario. (…) Tale disposizione che prevede per legge il cosiddetto “scioglimento del cumulo”, per la genericità della sua formulazione e per la sua collocazione fuori dal 4bis (ossia all’esterno della norma che specificamente prevede il divieto di accesso ai benefici) sembrerebbe potersi applicare a tutte le possibili situazioni più favorevoli - non solo ai benefici penitenziari - e dunque potrebbe incidere sui presupposti di applicazione dell’articolo 41bis, trasformandosi in un possibile varco attraverso il quale una abbondante fetta di detenuti di mafia uscirebbero dal regime speciale. (…) V’è da ricordare come già nel 2002 - all’indomani della introduzione della prima riforma del 41bis - alcuni tribunali di sorveglianza operarono lo scioglimento del cumulo (istituto normalmente applicato ai benefici penitenziari), anche rispetto ai presupposti di applicazione del 41bis.
Ne conseguì una piccola frana che portò complessivamente - per questa e per altre ragioni interpretative - all’annullamento di oltre 70 decreti di 41bis (ma v’è da dire che non tutti i tribunali applicarono lo scioglimento del cumulo ai 41bis, alcuni di essi si rifiutarono).
(…) Successivamente il legislatore del 2009 introdusse la modifica sopra richiamata. (…) Oggi questa norma rischierebbe di superare la disposizione del 2009 (…), finendo per incidere pesantemente sui presupposti di applicazione del regime speciale. (…) Con riferimento alla soluzione adottata nel decreto – che consiste nel mero abbattimento dello sbarramento ai beneficio che prima era previsto per coloro che rispondono dei delitti del 4bis - si può formulare qualche osservazione. Innanzitutto le sentenze della Corte (…) censuravano l’eccessiva eterogeneità del 41bis che “contiene reati di diseguale gravità”, rilevando come fosse particolarmente delicata la questione tutte le volte che il bilanciamento di interessi (…) potesse includere per l’appunto soggetti estranei.
La Corte non negava questa possibilità di bilanciamento, ma pretendeva che operasse in modo più rigoroso. (…) Inoltre le pronunce della Consulta sono centrate sulle detenute madri giacché affrontano in modo diretto la questione del rapporto madre-figlio; si è deciso invece di estendere questa possibilità anche ai padri. E così i detenuti di mafia uomini, con pena residua fino a 4 anni, vedrebbero la concreta possibilità di essere ammessi al beneficio qualora abbiano prole sotto i dieci anni o affetta da disabilità e la madre sia morta o assolutamente impossibilitata a occuparsene. La norma pone seri problemi di ordine pubblico, nella misura in cui consente a esponenti di mafia, anche pericolosi, di ottenere la possibilità di uscita dal carcere al determinarsi di condizioni impeditive del ruolo della madre. (…)
Per quanto riguarda il clima interno agli istituti, dal 2011 - sul presupposto dell’adeguamento a parametri europei - sono stati adottati una serie di interventi legislativi ed amministrativi che hanno modificato le caratteristiche della vita penitenziaria. Alcune disposizioni attengono alle concrete modalità di circolazione all’interno delle strutture ed in particolare hanno introdotto il cosiddetto regime aperto, che consente la libera circolazione dei detenuti fuori dalle camere detentive ed all’interno della sezione durante le ore diurne. Questa innovazione era stata introdotta (…), prevedendo che fossero i responsabili di polizia caso per caso a stabilire chi potesse essere ammesso al regime aperto. Poi (…) è stato aperto a tutti, anche a soggetti dei quali non era stata preventivamente valutata la pericolosità. Solo recentemente è stata prevista la possibilità di riportare a un regime chiuso i pericolosi.
(…) Un altro problema è la mancanza di qualunque connessione tra le opportunità previste per i detenuti attinenti ai maggiori spazi da fruire, a intrattenimento, ad affettività e la risposta alla proposta di rieducazione. (…) Se non si bilancia il sistema, pure le disposizioni ispirate da sacrosante intenzioni di civiltà rischiano di accreditare una rieducazione autogestita, sindacalizzata, imposta agli operatori, produttiva di pretese che si scontrano con la realtà della scarse, o inesistenti, risorse.

Tratto da: Il Fatto Quotidiano del 16 Febbraio

Foto © Giorgio Romeo

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