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cattafi rosario pio sg 500di Lorenzo Baldo
Sconcerto. E poi ancora rabbia e disillusione. L’assoluzione di Rosario Pio Cattafi lascia l’amaro in bocca. E’ pur sempre un’assoluzione con rinvio. Ma è un senso di profonda ingiustizia a prevalere dopo la decisione della V sezione penale della Corte di Cassazione presieduta da Maria Vessichelli (relatore Sergio Gorjan).
Cattafi libera tutti? Di primo acchito sembrerebbe questo il segnale che giunge dal Palazzaccio.
Poco più di un anno fa il sostituto procuratore generale di Messina Salvatore Scaramuzza (che assieme ai pm Vito Di Giorgio e Angelo Cavallo si era opposto alla scarcerazione di Cattafi passato dal regime del 41 bis alla piena libertà) aveva inoltrato il ricorso in Cassazione contro la sentenza di appello. Una sentenza che aveva ridotto a 7 anni la pena nei suoi confronti escludendo l'aggravante del ruolo di capo promotore, e riconoscendo Cattafi comunque colpevole, in quanto semplice affiliato a Cosa Nostra, per le condotte tenute sino al 2000.
Il ricorso della Procura generale di Messina veniva motivato a fronte di una “erronea applicazione della legge penale, illogicità, contraddittorietà intrinseca, travisamento dei fatti, nonchè per mancanza di motivazione ricavabile dal testo del provvedimento impugnato”.
Alla luce di una assoluzione che lascia a dir poco sbalorditi, vale la pena riprendere alcuni passaggi di questo ricorso in Cassazione.

Gullotti, Ercolano, Santapaola e quei contatti con Di Maggio
“Il Cattafi - scrive Scaramuzza - è figura certamente atipica nel panorama criminale. In particolare, le prove in atti convergono nel descrivere l’imputato quale uomo dotato di notevoli attitudini relazionali e di non comuni abilità, anche sotto il profilo professionale”. Per il pg sono proprio queste capacità ad essere state messe “a disposizione della congrega barcellonese (e non solo di essa)”. Nel documento si parla di “rapporti diretti” con “personaggi di elevato spessore criminale”, quali Giuseppe Gullotti e “la famiglia Ercolano, longa manus di Nitto Santapaola, tanto da presenziare a veri e propri summit di mafia”, assieme ad “esponenti di vertice della congrega mafiosa barcellonese”.
Una particolare attenzione viene data ai contatti tra Rosario Pio Cattafi e l’ex vicecapo del DAP Francesco Di Maggio nella primavera del 1993. “L’iniziativa di quest’ultimo - il quale era in procinto di essere nominato al vertice del DAP - di contattare il Cattafi detenuto al fine di convincere Nitto Santapaola, allora ancora latitante, a cessare l’iniziativa ‘stragista’ seguita alla cattura di Riina può plausibilmente spiegarsi solo con l’evidenziato ruolo atipico dell’imputato”. Per il sostituto procuratore generale di Messina, Cattafi “ha svolto il ruolo, peculiare ed anomalo, di elemento di coordinamento e collegamento, di ‘trait d’union’, di vera e propria ‘cerniera strategica’ fra la mafia barcellonese e le altre mafie operanti in Sicilia ed al di fuori di essa”. Nel ricorso in Cassazione vengono definite “illuminanti” le dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia esaminati: Federico Corniglia, Giovanni De Giorgi, Giuseppe Chiofalo, Umberto Di Fazio, Eugenio Sturiale, fino ad arrivare ad Angelo Siino, Carmelo Bisognano e Giuseppe Mirabile.  

Un ruolo di vertice
Oltre ai “contatti particolari” addebitati al Cattafi con altre mafie, viene evidenziato lo “sviluppo” e il “mantenimento” di altrettanti “contatti particolari” con “organismi politico - economici”, e con “apparati istituzionali”; un contatto, quest’ultimo “per sua natura molto più sfuggente” e “meno visibile all’esterno”, che risulta quindi “più difficilmente controllabile e riconoscibile dagli inquirenti, rispetto alle ‘funzioni tipiche’ abitualmente svolte da altri, più ‘normali’ consociati (si pensi ad attività ‘ovvie e banali’, quali il compimento di attività propedeutiche ad estorsioni, la riscossione del ‘pizzo’, la commissione di azioni di fuoco)”. “Ciò vale a collocarlo, all’interno di essa (Cosa Nostra, ndr), in una posizione che è apicale e, nel contempo, qualificata da tratti di stringente infungibilità”. Per la Procura generale si tratta a tutti gli effetti di un “ruolo di vertice” che “deve essere riconosciuto al Cattafi anche per il periodo compreso tra il 1993 e il 1998”. Il fatto poi che Rosario Pio Cattafi “abbia preso parte - insieme a coloro che in quegli anni costituivano il ‘direttivo’ del sodalizio mafioso barcellonese (e cioé Pippo Gullotti, Giovanni Rao e Sam Di Salvo) - ad un riservato incontro per discutere di appalti pubblici (avvenuto nel 1993, ndr), vale a dire di quello che può essere definito, senza ombra di smentita alcuna, come il principale ‘interesse’ e ‘settore di lavoro’ della mafia barcellonese e siciliana in generale, costituisce prova del ruolo verticistico ricoperto dall’imputato (e riconosciutogli dagli altri ‘capi’) anche in quel periodo storico”.
Per il pg Scaramuzza la conferma di tale ruolo si ritrova anche in quello che viene definito “l’estremo ‘attivismo’ del Cattafi durante la sua detenzione carceraria per il procedimento ‘Autoparco’, ‘sollecitato’ da apparati dello Stato, come dallo stesso imputato pacificamente ammesso, nonché le confidenze ricevute da Sturiale Eugenio, in un periodo di tempo compreso fra il 1996 ed il 2000, in ordine alle attività svolte dall’imputato per conto delle più importanti famiglie mafiose ed ai suoi qualificati rapporti con esse”. “Questo ruolo apicale all’interno del sodalizio mafioso dei barcellonesi - si legge ancora nel documento - è stato ricoperto da Cattafi Rosario Pio anche nell’ultimo segmento temporale preso in considerazione dalla Corte di Appello, e cioé tra il 1999/2000 e il momento del suo arresto, avvenuto a luglio del 2012”.
Come è noto la Corte di Appello di Messina invece ha tranciato di netto il periodo che va dal 2000 al 2012 circoscrivendo il ruolo di Cattafi alla stregua di un semplice affiliato a Cosa Nostra fino all’anno 2000. Di tutt’altro avviso il sostituto procuratore generale Scaramuzza per il quale è del tutto evidente che quella stessa Corte di Appello “sia incorsa in un evidente travisamento dei fatti, oltre che in un motivazione palesemente illogica, contraddittoria e destituita di ogni fondamento, quando essa ha inopinatamente escluso, nei confronti dell’odierno imputato, l’aggravante di cui al comma II dell’art. 416 bis c.p.”.

Quella “mafiosità” di Cattafi
Per il pg Scaramuzza i Giudici di Appello hanno “completamente ‘dimenticato’ una serie di episodi, puntualmente narrati dai collaboratori, tutti verificatisi nell’anno 2000 o in epoca successiva, assolutamente sintomatici della persistenza della mafiosità del Cattafi”. Nel ricorso viene ritenuta “completamente falsa l’affermazione secondo cui per il Cattafi, dal 1998 in poi, non vi sarebbe più la prova di una continuità di relazioni con la  famiglia barcellonese”. “La Corte - si legge ancora nel documento - trascura il fatto che il vincolo che lega il singolo ad un’organizzazione criminale di tipo mafioso si connoti, sotto il profilo della sua durata, in termini oltremodo peculiari”. “Colui che aderisce ad una consorteria di siffatta natura acquisisce, infatti, un patrimonio di conoscenze riservate afferenti alla sua composizione, nonché all’attività cui sono dediti gli altri sodali, che gli impedisce, di regola, un successivo e volontario recesso. Nulla di tutto questo è avvenuto con riferimento a Rosario Pio Cattafi”. “Ipotizzare che un soggetto operante in un ambito ex art. 416 bis c.p. come il Cattafi possa decidere, ad un certo punto, per sua autonoma e spontanea volontà, di porre fine alla sua esperienza criminale, costituisce un percorso interpretativo a dir poco privo di ogni ragionevolezza”.
“Tutto ciò, invece, è stato compiuto, in maniera improvvida ed irragionevole, dalla Corte di Appello - prosegue Scaramuzza -. Il ragionamento compiuto da quel Giudice diventa ancora più incomprensibile se si considera che questi ha riconosciuto il Cattafi colpevole del delitto ex art. 416 bis c.p., dunque pianamente organico all’associazione ‘barcellonese’, per un periodo lunghissimo, ossia dai ‘primi anni 70 circa sino all’anno 2000’, quindi praticamente per un trentennio. Non si comprende come l’imputato, dopo un periodo così lungo ed ininterrotto di fedele militanza nella famiglia mafiosa ‘barcellonese’, possa decidere improvvisamente di rescindere quel vincolo, pur nella più totale assenza di quei classici eventi ‘traumatici’, ritenuti dalla giurisprudenza gli unici idonei ad interrompere il particolare legame ex art. 416 bis c.p. (quali, per esempio, come si è già detto, il tradimento ed il ‘transito’ in altra struttura associativa; una scelta collaborativa)”.

Un sodalizio mafioso
Il pg di Messina evidenzia che “il sodalizio mafioso di cui l’imputato è stato ritenuto partecipe è ancora operativo sul territorio barcellonese” e che “tale assunto trova conferma in recenti indagini svolte dalla D.D.A. di Messina”. Il primo riferimento riguarda il procedimento denominato “Gotha 4”. E’ il 10 luglio 2013 quando viene eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 36 indagati per associazione mafiosa, estorsione, rapina, omicidio, detenzione di armi e munizioni ed altri delitti aggravati dalle finalità mafiose.
Ad aprile 2015 è la volta dell’operazione “Gotha 5”, che ha portato all’arresto di 22 soggetti accusati di vari reati, tra cui associazione mafiosa, estorsioni, rapine, porto abusivo di armi ed altri reati contro la persona e il patrimonio.
“Ne è scaturito - si legge ancora nel ricorso in Cassazione - un panorama puntuale della nuova composizione del sodalizio mafioso, operativo nell’hinterland barcellonese, comprensivo dei consociati subentrati nei vari ruoli - secondo il collaudato meccanismo mafioso del ‘rimpiazzo’ - ai referenti mafiosi arrestati nelle operazioni antimafia che si sono succedute negli ultimi anni, nonché uno spaccato dell’attività pervasiva di controllo del territorio”. La puntualizzazione della Procura generale di Messina non lascia spazio all’immaginazione: “Non vi è alcun elemento probatorio che porta a ritenere la disgregazione del sodalizio mafioso di cui Cattafi Rosario è stato ritenuto partecipazione”.

Quale conclusione?
Questa assoluzione si somma al paradosso che vede lo stesso Rosario Pio Cattafi essere passato dal 41 bis all’assoluta libertà. Unico caso in Italia. Lo scorso anno l’avvocato Fabio Repici, legale di numerosi familiari di vittime di mafia, aveva commentato a caldo: “Il provvedimento di scarcerazione di Cattafi - così come la motivazione della sentenza d’appello depositata da ultimo - è davvero un unicum, ad personam. Lo dico perché è proprio la Corte di Appello di Messina ad averlo scritto nero su bianco. La Corte ha infatti scritto che, secondo le regole e la giurisprudenza assolutamente univoca (e dalla Corte condivisa), Cattafi sarebbe dovuto rimanere in carcere. Invece - ha proseguito la Corte - a Cattafi, solo a lui, le regole che valgono per tutti gli altri non devono essere applicate”. Certo è che questa improvvisa e inaspettata libertà ha sortito l’effetto di evitare una sua possibile collaborazione con la giustizia che avrebbe aperto scenari a dir poco inquietanti.
In attesa che i nuovi giudici a Reggio Calabria possano ristabilire il giusto ordine delle cose, restano le parole di Rosario Cattafi, pronunciate nel 2013, durante un'udienza al processo con rito abbreviato alla mafia di Barcellona Pozzo di Gotto (un procedimento scaturito dall’indagine “Gotha 3”). Nel corso delle sue dichiarazioni spontanee lo stesso Cattafi  aveva proferito parole pesanti all’indirizzo dell’avv. Repici: “Avrei dovuto prendere a schiaffi l’avvocato Fabio Repici, mi pento di non averlo fatto. Auguro con tutto il cuore all’avvocato Repici di subire tutto quello che ha fatto subire ad altri”. Una vera e propria minaccia mafiosa da un detenuto che all'epoca era al 41 bis e che oggi si trova a piede libero.

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