di Aaron Pettinari
Nelle motivazioni della sentenza d'appello i giudici evidenziano la mancanza dI "dolo" e “movente”
“Le scelte tecnico-investigative adottate dagli imputati (soprattutto quelle di non curare adeguatamente gli spunti investigativi emersi dall'incontro di Mezzojuso), a maggior ragione ove si consideri che esse vennero adottate da esperti Ufficiali di Polizia giudiziaria, inducono più di un dubbio sulla correttezza, quantomeno dal punto di vista professionale, dell'operato dei due e lasciano diverse zone d'ombra che il dibattimento, nonostante lo sforzo profuso dalla Pubblica Accusa, non è riuscito a dipanare, ma non sono idonee a fornire una prova sufficiente che tale agire fu finalisticamente diretto ad evitare la cattura del Provenzano”. E' così che la Quinta sezione della corte d'Appello di Palermo, presieduta da Salvatore Di Vitale (a latere Raffaele Malizia e GabriellaDi Marco), ha motivato la sentenza con cui lo scorso maggio ha assolto gli ex ufficiali del Ros Mario Mori e Mauro Obinu con la formula “perché non costituisce reato”.
Secondo l'accusa, nell'ottobre del 1995, pur essendo a un passo dalla cattura del boss corleonese, grazie alle rivelazioni del confidente Luigi Ilardo, Mori ed Obinu non fecero scattare il blitz che avrebbe potuto portare all'arresto del capo mafia garantendogli un'impunità che sarebbe durata fino al 2006. La Corte però, pur criticando l'operato dei due imputati, ha confermato l'assoluzione per lunghi tratti “sposando” le considerazioni della sentenza di primo grado. Così, secondo i giudici, “le risultanze processuali sono inidonee a provare la sussistenza del movente della trattativa”.
Secondo i giudici d'Appello “la sua ricostruzione in termini probabilistici, essendo al contrario necessario acquisire la prova rigorosa dei motivi della condotta illecita. Dunque, nel caso in esame la mancata acquisizione di una siffatta prova rigorosa non consente di ritenere accertata l'esistenza del movente originariamente ipotizzato dalla pubblica accusa”.
Poco importa se il Procuratore generale Roberto Scarpinato, e l'allora sostituto Luigi Patronaggio, rispetto al primo grado, avevano chiesto di escludere l'aggravante dell'art. 7, cioé aver agito per favorire Cosa Nostra, ed anche l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 con riferimento al processo Bagarella + altri, quello sulla trattativa Stato-mafia, confermando però la contestazione del favoreggiamento personale (art.378 comma 2 cp.) con l'aggravante di aver commesso il reato ricoprendo la funzione di ufficiali di Polizia giudiziaria (art.61 comma 9).
Ciò ha portato il collegio a scrivere che, con quell'azione, lo stesso Procuratore generale ha sostanzialmente condiviso “le conclusioni a cui è giunto sul punto il Tribunale con la sentenza impugnata”. Di fatto, scrive la Corte, “ha implicitamente riconosciuto che il compendio probatorio acquisito al presente giudizio - e fatte salve le autonome valutazioni che i giudici della Corte di Assise di Palermo saranno chiamati ad adottare all'esito della istruzione dibattimentale che è ancora in corso di svolgimento - è insufficiente a dimostrare, con il requisito di certezza proprio del processo penale, la sussistenza della Trattativa e, quindi, della relativa aggravante”.
Mancanza di un movente
Durante la requisitoria la Procura generale aveva più volte sostenuto che fosse sufficientemente provata l'azione dolosa degli imputati, “inserita all'interno di un modus operandi fatto di omissioni ed inerzie per motivi che certamente sono extraistituzionali in quanto fuori da quello che la legge prevedeva”. Così aveva proposto “un 'ventaglio di moventi', non riconducibili unicamente alla cosiddetta Trattativa e che potrebbero rintracciarsi nell'errata convinzione del Mori riguardo ai rapporti che la polizia giudiziaria deve instaurare con il pubblico ministero, piuttosto che nelle inclinazioni del Mori ad operare con metodi propri dei servizi segreti e di quelli deviati in particolare, ovvero nei rapporti dello stesso Mori con ambienti partitici, politici e massoni”. Anche questi però, secondo i giudici, “lungi dall'essere suffragati dalla prova rigorosa che sarebbe stata per quanto detto necessaria in questa sede, si risolvono in mere ipotesi alternative tra loro, in quanto tali del tutto inutilizzabili ai fini dell'accertamento della responsabilità penale”. Quindi “il collegio ritiene che non risulti dimostrata la sussistenza in capo agli imputati dell’elemento soggettivo della contestata condotta di favoreggiamento, dunque si impone la conferma della sentenza impugnata”.
Momenti chiave
Tra i momenti chiave che proprio l'accusa aveva individuato per evidenziare il “modus operandi” di Mori vi erano anche la mancata perquisizione del covo di Totò Riina, e lo spinoso caso di Terme Vigliatore con lo sfumato arresto di Nitto Santapaola nell'aprile 1993. Ed anche questi temi sono stati affrontati dai giudici.
Rispetto al primo evento il collegio scrive che “la scelta di privilegiare qualsiasi altra esigenza investigativa rispetto al pericolo che il covo fosse ripulito appare davvero non adeguata per volere usare un eufemismo”. Inoltre “Preme, comunque, sottolineare al riguardo che la scelta condivisa di non perquisire immediatamente il covo blindandola con un servizio di osservazione esterno all'ingresso del complesso edilizio appare davvero singolare ove si consideri che il detto servizio anche ove fosse stato mantenuto per qualche giorno ancora non avrebbe evitato che qualcuno dall'interno provvedesse a 'ripulire' la villetta, cosa che, con tutto il comodo possibile, fu effettivamente fatta”. E poi prosegue: “Appare davvero difficile credere che una decisione di tale importanza non fosse stata comunicata al Morì che era il 'dominus' dell'operazione, tenuto conto che ancor più difficile appare che egli non se ne sia mai interessato, se non quando a distanza di più di un mese fu chiamato dal Procuratore Caselli a renderne conto. Ancor più difficile da spiegare, e a ben guardare nemmeno l'ha spiegato lo stesso Mori, appare il fatto che la cessazione del servizio non fu comunicato tempestivamente all'Autorità Giudiziaria. Invero, la giustificazione fornita: l'essersi mosso 'in uno spazio di autonomia decisionale consentito' appare davvero inadeguata, in specie ove si consideri che il servizio venne tolto poche ore dopo la decisione di effettuarlo come contraltare alla mancata immediata perquisizione dell'abitazione”. Nonostante ciò però secondo i giudici “non può convenirsi con la Pubblica Accusa, allorché ritiene che la condotta oggetto del processo celebratosi innanzi al Tribunale di Palermo possa inserirsi, quale elemento indiziario contrassegnato dal requisito della univocità che insieme ad altri condurrebbero ad affermare la penale responsabilità degli imputati (anche l'Obinu non rimase estraneo all'operazione, seppure in posizione notevolmente defilata rispetto al Mori).
La vicenda Terme Vigliatore
Per quanto riguarda le vicenda di Terme Vigliatore la Corte evidenzia come “sia rimasta non accertata la ragione per la quale i militari del Ros guidati dal De Caprio si siano trovati a Terme Vigliatore il 6/4/1993”. Nel documento vengono sottolineate le divergenze sul punto dei vari testimoni ascoltati nel corso del dibattimento. Infatti non si è capito se “ciò sia avvenuto casualmente durante il trasferimento da Messina a Palermo (come sostanzialmente riferito dai testi Randazzo, Mangano e dallo stesso De Caprio) o se ciò sia avvenuto nell'ambito di un servizio programmato, per il quale era stato ordinato ai militari operanti di convergere appositamente nella zona in questione (come risulterebbe dalle dichiarazioni dei testi Olivieri, Longu e - pur tra molte incertezze - dello stesso Calvi, che in sostanza, parzialmente modificando o non confermando quanto dichiarato al Procuratore generale in data 23/9/2014, non ha chiarito le ragioni per cui, pur trovandosi in quei giorni di servizio a Milano si fosse recato a Messina, e forse nella zona di Terme Vigliatore, per incontrare il De Caprio)”. “Le notevoli perplessità derivanti dalle rilevate divergenze nella ricostruzione dei fatti da parte dei diretti protagonisti – aggiungono i giudici - appaiono ulteriormente accresciute dal rilievo che l'erroneo riconoscimento dell'Aglieri nella persona dell'Imbesi Fortunato è circostanza scarsamente verosimile, ove si consideri la davvero poca somiglianza tra i due che, a prescindere dalla differenza di età tra costoro (comunque pari a circa nove anni), emerge chiaramente dai confronti dei tratti somatici dei medesimi, quali risultanti dalle fotografie prodotte dal Procuratore generale e risalenti all'epoca della vicenda in esame”. Nonostante la presenza di “superiori elementi, pur idonei ad ingenerare serie perplessità in merito allo reale svolgimento dei fatti ed alle ragioni che avevano portato il De Caprio a Terme Vigliatore” questi “non assumono un valore univoco, tale da dimostrare la fondatezza dell'assunto accusatorio (secondo cui, in buona sostanza, si sarebbe trattato di una messa in scena per mettere sull'allarme il Santapaola ed indurlo ad allontanarsi dalla zona, così da garantirne la latitanza), sussistendo ulteriori elementi di indubbio segno contrario”. Inoltre “pur essendo logico ricollegare la presenza del Mori in Sicilia all'informazione datagli dal m.llo Scibilia, nulla - al di là del mero sospetto - consente di ritenere accertato che il Mori abbia incontrato il De Caprio e comunque lo abbia incaricato di recarsi in Terme Vigliatore allo scopo dì allertare il Santapaola, non essendo emersa la prova né di un qualsivoglia contatto tra i due, né - come detto - del fatto che la presenza del De Caprio a Terme Vigliatore fosse finalizzata al suddetto scopo”.
Nell'emettere la sentenza la Corte aveva disposto “la trasmissione alla Procura di Palermo di copia dei verbali e delle trascrizioni delle deposizioni rese da Mauro Olivieri, Francesco Randazzo, Pinuccio Calvi, Giuseppe Mangano, Roberto Longu e Sergio De Caprio (meglio noto come “Ultimo”), per valutare l'eventuale sussistenza del reato di falsa testimonianza”. Nelle motivazioni, infatti, scrive: “Ciò che tuttavia è emerso dalle dichiarazioni dei predetti militari - e che appare indubbiamente singolare ed in definitiva inquietante - è l'estrema difficoltà dagli stessi manifestata nel corso delle loro deposizioni nell'indicare e chiarire in modo plausibile le ragioni della loro presenza a Terme Vigliatore, incorrendo anche in palesi contraddizioni”.
Il mancato blitz a Mezzojuso
Tornando al mancato blitz la mattina del 31 ottobre 1995 viene riconosciuto che il boss confidente Luigi Ilardo aveva svelato al colonnello Michele Riccio che avrebbe partecipato a un incontro con Provenzano, nelle campagne di Mezzojuso. I giudici entrano nel merito della “scelta attendista”: “la scelta investigativa, discutibile ed in definitiva rivelatasi vana e dunque errata, di puntare tutto solo sulla prospettiva di un nuovo incontro dell'Ilardo (il confidente Luigi Ilardo, ndr) con il Provenzano; l'approccio sostanzialmente burocratico e sicuramente censurabile sul piano della solerzia investigativa nelle indagini per l'identificazione dei due favoreggiatori del Provenzano indicati dall'Ilardo, ed infine il ritardo con cui il rapporto 'Grande Oriente' è stato inoltrato alla competente Procura, risultano indubbiamente essere condotte 'astrattamente idonee a compromettere il buon esito di una operazione che avrebbe potuto procurare la cattura di Bernardo Provenzano', come affermato nella sentenza impugnata”.
Tuttavia, secondo la Corte, il dolo del comportamento dei due ufficiali non viene dimostrato: “La scelta investigativa di privilegiare unicamente l'attesa di un nuovo incontro tra il Provenzano e l'Ilardo non era meramente pretestuosa o palesemente erronea, ed era stata condivisa, se non alimentata, dallo stesso Riccio (il colonnello Michele Riccio, ndr)... l'atteggiamento burocratico e poco solerte nell'avviare e condurre le indagini per l'identificazione dei due favoreggiatori del Provenzano indicati dall'Ilardo, pur sicuramente negligente e imperito, non è univocamente riconducibile alla consapevole volontà di favorire il latitante, potendo essere parimenti riconducibile alla scelta attendista volta a privilegiare in via esclusiva la prospettiva di un secondo incontro e di non compromettere la stessa attraverso attività investigative dirette che avrebbero potuto allarmare i destinatari ove scoperte, come per altro effettivamente accaduto nei confronti di uno dei suddetti favoreggiatori (Nicolò La Barbera) appena pochi mesi dopo la presentazione del rapporto 'Grande Oriente'”.
Nelle motivazioni della sentenza viene riconosciuto che la notizia della presenza di Provenzano nel casolare venne comunicata “tempestivamente” da Riccio, tuttavia la Corte rileva alcune contraddizioni nelle dichiarazioni di Riccio, principale accusatore dei due imputati.
“Con ciò non si vuol dire che bisogna aprioristicamente ritenere del tutto inattendibili le propalazioni del teste Riccio – scrive la Corte - bensì si sottolinea la necessità di operare una attenta valutazione delle sue affermazioni, procedendo eventualmente ad una valutazione frazionata delle stesse dichiarazioni - secondo un principio elaborato dalla Giurisprudenza in tema di chiamata in reità o correità - ma applicabile anche alle fonti più in generale orali”. In particolare, secondo i giudici, il teste non avrebbe chiarito se fosse stato presente la mattina del 31 ottobre a Mezzojuso, in occasione del servizio di osservazione che venne svolto dal personale proveniente da Caltanissetta, agli ordini del Capitano Damiano.
Sul punto, ascoltato nell'aprile 2015, Riccio aveva riferito: “Il giorno dell’incontro tra Ilardo e Provenzano ero presente nella zona perché sapevo che mi sarei dovuto vedere con il confidente successivamente. Damiano intanto aveva disposto le operazioni di osservazione con i militari che erano collocati in vari punti”.
Critiche e giustificazioni
Così nelle motivazioni della sentenza da una parte vengono effettuate dure reprimende sull'operato dei due ufficiali (“Rimane davvero razionalmente inspiegabile - né gli imputati lo hanno spiegato in qualche modo - perché tutte le attività di indagine susseguenti all'incontro di Mezzojuso furono compiute in modo tardivo, non coordinato, e soprattutto burocratico, mediante l'invio di note a vari reparti, che fino a quel momento erano rimasti estranei alle indagini, assolutamente burocratiche e, soprattutto senza che da parte degli imputati fosse dedicata l'attenzione che la particolare delicatezza del caso senza ombra di dubbio richiedeva”) dall'altro si giustifica (“Non vi è dubbio che la scelta tecnica di ritardare ogni intervento immediato nell'occasione dell'incontro di Mezzojuso, al di fuori della semplice attività di osservazione del predetto bivio e delle annotazioni in quelle occasioni effettuate, pur non costituendo la scelta tecnica, col senno di poi, più adeguata al caso, non costituiva certamente condotta marcatamente lontana da quella doverosa, se persino il Riccio si convinse in un primo momento della praticabilità di questa opzione”). Così tutto viene depotenziato anche se, alla luce dei fatti, le “zone d'ombra” ed i “dubbi” su certe condotte, restano.
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