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ciancio mario web4di Aaron Pettinari
Nelle motivazioni il giudice invoca un intervento del legislatore
Nuove polemiche in vista sulla conformazione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Il Gip di Catania, Gaetana Bernabò Distefano, ha depositato 170 pagine di motivazioni per cui ha disposto il “non luogo a procedere” perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato” nei confronti dell'editore Mario Ciancio Sanfilippo. Il Gip, parlando del reato contestato, scrive che se sul “profilo teorico la distinzione è chiara”, sotto quello “pratico la differenza può essere problematica”, creando una “difficoltà di concreta applicazione di tale figura”.
“Con ciò - prosegue il Gip - non vuole dirsi che la zona grigia dei cosiddetti colletti bianchi sia una zona neutra, non passibile di controllo giurisdizionale”. Secondo Gaetana Distefano, “Si può affermare che il fenomeno è piu' delicato di quanto non si pensi, ed inoltre ha avuto un'evoluzione, in negativo, che negli anni Ottanta non si poteva neppure prevedere. In sostanza - osserva il Giudice - l'intuizione di Giovanni Falcone e la conseguente creazione di una fattispecie di reato che potesse coprire la zona grigia della collusione con la mafia oggi non può che essere demandata al legislatore, il quale deve farsi carico di stabilire i confini di tali figure di reato, secondo precisi criteri di ermeneutica giuridica. Una volta individuata legislativamente tale fattispecie - osserva il Gip - sarà allora compito dell'interprete capire se il comportamento del singolo individuo vada ricompreso nella figura dell'associato mafioso o meno”. Secondo il Giudice, quindi, allo stato delle cose, la mancata certezza nella definizione del concorso esterno “non consente di sostenere l'accusa davanti al Tribunale”, proprio per la “difficoltà di ipotizzare il cosiddetto delitto di concorso esterno in associazione mafiosa”. “In ultima analisi - scrive ancora il Gip - i singoli elementi indiziari non sono idonei a supportare l'accusa nel successivo giudizio per idoneità, carenza o contraddittorietà degli stessi”.

L'inchiesta nei confronti di Ciancio è stata aperta nel 2010. In precedenza la Procura di Catania aveva chiesto l'archiviazione del fascicolo, ma il Gip Luigi Barone in udienza camerale aveva sollecitato nuove indagini. E così si è arrivati alla richiesta di rinvio a giudizio. I pm della Procura di Catania, nell'avviso di conclusione delle indagini, sottolineavano come “la contestazione si fonda sulla ricostruzione di una serie di vicende che iniziano negli anni '70 e si protraggono nel tempo fino ad anni recenti” e “riguardano partecipazione ad iniziative imprenditoriali nelle quali risultano coinvolti forti interessi riconducibili all'organizzazione Cosa Nostra” e in particolare a un centro commerciale. Ora, nonostante il proncunciamento del Gip, la Procura sarebbe orientata a insistere nelle accuse con ricorso in Cassazione.
Quel che è certo è che le motivazioni del Gip faranno discutere così come era accaduto quando la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo condannò lo Stato italiano a versare all’ex numero tre del Sisde Bruno Contrada (condannato in Cassazione a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa) 10 mila euro per danni morali. Immediatamente iniziò una vera e propria campagna di “beatificazione” nei confronti dello stesso funzionario come se fosse arrivata una sentenza di assoluzione in grado di cancellare fatti provati in tre gradi di giudizio. Sulla base di quel pronunciamento anche l'ex senatore Marcello Dell'Utri (condannato in Cassazione a sette anni di carcere per concorso esterno a Cosa Nostra) era pronto a chiedere l'annullamento della propria sentenza depositando richiesta di incidente di esecuzione alla corte d'appello di Palermo. Una richiesta che venne poi rigettata dalla Corte di appello di Palermo.
Di fatto, come nell'ambito della discussione hanno evidenziato l'ex procuratore capo di Torino, Gian Carlo Caselli, e l'ex pm Antonio Ingroia, si fa finta di non sapere che nel caso di concorso esterno, la preesistenza nasce dalle norme generali sul concorso di persone nel reato adattate al reato associativo.

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