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mori CCdi Lorenzo Baldo e Aaron Pettinari
Iniziata in appello la requisitoria del sostituto Pg Patronaggio
“Il 31 ottobre 1995, a Mezzojuso, c'era un summit di mafia con il confidente Ilardo che incontrava il latitante più importante di allora, Bernardo Provenzano”. E' da questo primo dato di fatto, certificato anche nella sentenza di primo grado, che il sostituto procuratore generale Luigi Patronaggio parte quest'oggi nella prima udienza dedicata alla requisitoria al processo a carico del generale Mario Mori e del colonnello Mauro Obinu. I due ufficiali sono accusati di favoreggiamento aggravato di Cosa nostra per la mancata cattura di Bernardo Provenzano con quasi undici anni di anticipo rispetto all'arresto del 2006. In aula Patronaggio, supportato dalla presenza del Procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, cita più volte “il lavoro fatto dal dottor Di Matteo”, pubblica accusa al processo di primo grado. “Mi piace in questa occasione ricordare il dottor Di Matteo per l'impegno che mette nei processi a costi personali altissimi, e quindi questo sforzo a Di Matteo, a cui va il nostro saluto, andava comunque visto, guardato, pesato, soppesato...”. Secondo il Pg, in questo processo “si svolge una battaglia ideologica sul ruolo della polizia giudiziaria” ed è proprio analizzando una serie di fatti che si evince un modus operandi “che va contro il rispetto della costituzione e quelle regole che, a fronte del summit, imponevano la comunicazione immediata all'autorità giudiziaria. Per quale ragione non si è fatto? Le motivazioni possono essere le più diverse, da un'alta ragione di Stato, agli interessi per la carriera, le gelosie professionali, biechi interessi personali o persino inconfessabili intese con Cosa nostra. Certo è che il dominus delle indagini, per legge, resta il pm che deve essere informato sui fatti e sulle circostanze utili alle indagini. Non c'è una discrezionalità rimessa agli ufficiali di polizia giudiziaria”.

Condotte dolose
“Già con i motivi di appello della Procura generale – specifica Patronaggio – avevamo sottolineato che i motivi che avevano spinto gli imputati a delinquere dovevano rimanere sullo sfondo del processo e che l'importante era accertare i fatti storici così come contestati agli imputati. Accertare che la condotta posta in essere dagli stessi fosse stata posta in essere non già per superficialità, imperizia, negligenza, sciatteria: per colpa, in una parola, bensì che fosse stata posta in essere dolosamente”. “Ormai troppi processi ci sono stati che si sono conclusi con 'il fatto non costituisce reato' che hanno ravvisato un fatto colposo – ribadisce il Pg –. Ora dobbiamo cambiare registro: fare un'opera di innalzamento dei nostri livelli critici nella valutazione della prova. Ci apprestiamo a fare questa operazione di salto critico della prova che vogliamo incentrare su fatti concreti e ci diciamo pronti fin da questo momento ad abbandonare la difficile dimostrazione della sussistenza dell'aggravante dell'art. 7 che è stata contestata agli imputati e cioè aver agito per favorire Cosa Nostra (di questo aspetto sarà il Procuratore generale Scarpinato a discuterne in una prossima udienza, ndr). Ma ci apprestiamo ad abbandonare anche, per l'imputato Mori, di sostenere l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 con riferimento al processo Bagarella + altri. E ciò facciamo non perché non crediamo in questo groviglio istituzionale che è la trattativa, o perché non crediamo nell'esistenza di zone oscure, ma perché una volta per tutte dobbiamo uscire da questo empasse processuale per cui tutte le condotte che gli imputati hanno commesso nel tempo in modo seriale sono tutte riconducibili a condotte di tipo colposo. Qui invece noi vogliamo concentrarci su poche condotte, dimostrare che esse sono dolose, e non ci interessa dimostrare altro”.  “Tuttavia – sottolinea il magistrato – non abbiamo gli occhi chiusi, non siamo un Ufficio che non vuole conoscere la verità, non siamo un Ufficio che ha paura della verità, o che ha paura di confrontarsi sulla verità.  Abbiamo cercato di capire il perché di certe scelte. Ci siamo posti il problema del perché questi ufficiali, in così alto grado, hanno fatto queste scelte”. Scelte che, per la Procura generale, devono essere “lette partendo soprattutto dal modo di operare di questi imputati”.

Quel dolo nel mancato blitz
Nella sua esposizione il sostituto Pg rimarca quindi alcuni punti cardine in cui si evidenza il dolo dei due ufficiali. Dall'omessa osservazione del covo di Provenzano, all'omessa comunicazione alla Procura di Palermo dell'incontro tra Ilardo e Provenzano (nonostante la procura allora diretta da Giancarlo Caselli avesse già formato dei pool sulla ricerca dei latitanti dove si prevedeva la socializzazione delle notizie e delle informazioni). Un'omissione ancor più grave se si considera che appena pochi giorni prima, il 28 ottobre '95, si era tenuta alla presenza di Mori proprio una riunione del pool.
Altra questione riguarda poi l'omissione di ogni attività di indagine sul covo, con tanto di assenza di microspie, telecamere o di servizi dinamici della vigilanza. “Non fu fatta – aggiunge il Pg – nessuna indagine sul 31 ottobre 1995. Non vennero realizzate attività sui soggetti che il confidente Ilardo aveva indicato a Riccio e che erano stati comunicati agli imputati. Eppure questo è l'abc della polizia giudiziaria, c'erano le auto segnalate per la staffetta, c'erano segnalati soggetti specifici, c'era un fascicolo fotografico più che significativo e che già bastava per avviare certi approfondimenti”.
“L'incontro – prosegue Patronaggio – tra Ilardo e Provenzano c'è stato, è fotografato in modo documentale in questo fascicolo processuale in cui si vede la macchina di Ilardo che si ferma al bivio. Vi è una Ford Escort e Ilardo vi sale. Bastava prendere il numero di targa per poi vedere a chi appartenesse. Eppure nell'immediato non si fa nulla ed il primo accertamento sul caso è del marzo 1996 mentre la prima intercettazione è del novembre 1996. Qui si è ben oltre alla 'tecnica attendista' del Ros, questa è inerzia, omissione, dolo. Non solo. L'osservazione nel giorno del 31 ottobre 1995 viene fatta in malo modo e con mezzi e uomini inadeguati, a cui si aggiunge il fatto che la Procura viene informata solo con l'informativa Grande Oriente, alla morte dello stesso Ilardo”.

I punti critici della sentenza
Nella requisitoria l'accusa pone più di un accenno sulla sentenza di primo grado spiegando i motivi che hanno portato prima il pm Nino Di Matteo, e poi la stessa Procura generale, a presentare appello. Patronaggio in particolare evidenzia come il Tribunale abbia “abbassato il livello probatorio spendendo 853 pagine di motivazioni sul movente non concentrandosi sul fatto storico, sulla condotta e sul dolo. E non si dica che questo sbilanciamento sia a causa del lavoro del pubblico ministero perché nella requisitoria ben tre parti sono dedicate ai fatti e solo una è dedicata al movente e sulla strategia che gli imputati avrebbero seguito”. Tra i punti critici individuati della sentenza di primo grado vi è il riferimento al covo di Provenzano che si sarebbe trovato in una zona impervia (“Abbiamo mandato gli ufficiali della Dia in quei luoghi e si dimostra che non era così anche nel video che abbiamo visionato durante questo processo”). Pur non soffermandosi troppo sul movente che può aver spinto il Ros ad agire in una certa maniera Patronaggio sottolinea come “non si può negare che tra De Donno, Mori e Ciancimino vi sono state pericolose interlocuzioni che sono sfuggite al controllo della magistratura tanto che lo stesso Vito Ciancimino viene messo a disposizione dei magistrati solo dopo che queste interlocuzioni erano avvenute. Quei rapporti sono confermati da diversi collaboratori di giustizia ed anche quanto riferito da Massimo Ciancimino, che comunque riferisce anche alcune cose vere, confermate dai pentiti, andava vagliato senza pregiudizio. Il pm di primo grado ha fatto bene a scavare su quanto avvenuto all'interno del mondo carcerario (soffermandosi sul ruolo di Di Maggio ed anche su quanto riferito dall'avvocato Pio Cattafi, così come giustamente vede con sospetto il contatto tra Mori e Violante. A che titolo questo avviene? Che senso aveva un salvacondotto per Ciancimino così come aveva fatto De Donno con il tentativo di procurare un passaporto?”. Nonostante questi riferimenti, però, il Pg specifica come “su questi aspetti specifici vi è anche un processo in corso mentre il nostro obbligo è verificare che siano state rispettate le norme, gli obblighi di comunicazione di reati, se questa condotta omissiva ha messo in pericolo sull'ala di Provenzano, se il mancato sviluppo delle indagini ha favorito questo segmento di Cosa nostra”.
Patronaggio è critico anche rispetto al tentativo di demolire la figura di Michele Riccio, principale accusatore di Mori e De Donno, utilizzando pezzi di sentenze che riguardano altre figure evidenziando anche come, sul piano giuridico, non fosse sua competenza avvisare la Procura di Palermo, ma vi fosse una responsabilità diretta di quelli che erano i suoi superiori, ovvero Mori ed Obinu. “Il Tribunale – dice Patronaggio - non ha valorizzato la personalità di Riccio e dei suoi risultati conseguiti. Riccio ha un suo atteggiamento, ma i risultati si vedevano. E' il primo investigatore che porta i pizzini di Provenzano in un periodo in cui si metteva in dubbio che Provenzano fosse vivo. Così il Ros di Mori aveva in mano un'arma che le altre forze di polizia non avevano: una persona che parlava con Provenzano. E il Ros se lo fa sfuggire”.

Dal covo di Riina a Terme Vigliatore
L'accusa ribadisce più volte quella “serialità nel comportamento del Ros, una ben precisa volontà di sottrarsi al controllo dell'autorità giudiziaria che si evidenzia in casi come quello della mancata perquisizione del covo di Riina al mancato blitz per la cattura di Santapaola a Terme Vigliatore. Siamo ben aldilà dei semplici errori: siamo di fronte a persone che coscientemente utilizzano delle tecniche per finalità che non siamo in grado di definire. Vi è comunque una serialità delle omissioni”. Per Patronaggio la lettura va fatta complessivamente passando anche da certi fatti proprio per comprendere anche quanto avvenuto a Mezzojuso nella gestione della vicenda Ilardo.
“Di responsabilità disciplinare del capitano Ultimo parla la sentenza di assoluzione sulla mancata perquisizione del covo – dice il Pg rivolgendosi alla corte presieduta da Di Vitale – Convinsero la magistratura a non effettuare la perquisizione dicendo che avrebbero fatto l'osservazione del covo, poi staccarono le telecamere e non informarono nessuno, sottraendosi al controllo di legalità della magistratura. Sui fatti di Terme Vigliatore, invece, il Tribunale si è bevuto una versione che, dopo le successive indagini che abbiamo condotto, è dimostrato essere assolutamente distorta. La squadra di Ultimo non si trovava per caso in quella zona. Nella sentenza di primo grado si dice che per far fuggire Santapaola non era necessaria la sparatoria ma che avrebbe avuto più senso effettuare una perquisizione in prossimità del covo del boss catanese. Ed abbiamo scoperto che è proprio questo che si è verificato. Lo abbiamo scoperto sentendo i membri della famiglia Imbesi, ma anche tramite le documentazioni rinvenute. Anche in questo caso abbiamo la certezza che i pm non furono informati di quel che stava accadendo”.

Zone oscure
“Riteniamo che le modalità in cui si sono svolti i fatti di Terme Vigliatore – evidenzia quindi Patronaggio –, quelli relativi alla mancata perquisizione del covo di Riina e alla mancata cattura di Provenzano a Mezzojuso sono indice di una volontà ben precisa da parte degli imputati di dirigere le investigazioni verso zone oscure e per fini che non sono certamente quelli che a loro vengono istitizionalmente attribuiti”. “Non sappiamo perchè ciò è avvenuto. Può essere perchè con questi falsi si è voluto coprire una mancata cattura, nel senso di un fallimento operativo? Può essere. Può essere, però, che ci sono altre logiche per cui Santapaola non doveva essere catturato in quel momento e in quel territorio. Potrebbero essere delle motivazioni che portano alle investigazioni sull'omicidio di Beppe Alfano. Lo stesso Alfano aveva rivelato agli investigatori e anche al pm Olindo Canali di essere convinto che Santapaola si rifugiasse nel territorio di Barcellona P.G.. Tutto può essere. Si può andare dalla volontà di fare il falso per creare un fallimento operativo per amore di Corpo, ci possono essere ragioni più 'alte', una strategia stragista che si articola passando da Terme Vigliatore. Ci possono essere fini che non sappiamo”. “Un dato è certo – conclude il Pg –: fu un'operazione connotata da falsità, l'autorità giudiziara fu tenuta all'oscuro e sicuramente quale che sia stata la ragione, il movente di questa operazione sono fini che non sono i fini istituzionali agli ufficiali di P.G. Queste condotte seriali, comunque di per sé, nei suoi segmenti non sono condotte neutrali perchè ogni segmento di queste condotte: dalla mancata perquisizione del covo di Riina, passando per Terme Vigliatore, fino a Mezzojuso, questi segmenti costituiscono altrettante ipotesi di reato, altrettante ipotesi di falsità in atti pubblici, di false testimonianze o di false informazioni al Pm. E' su questa condotta che va ricostruito il dolo del reato di favoreggiamento personale”. 
Udienza rinviata al giorno 11 novembre per la prosecuzione della requisitoria.

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