All'interno di questa rubrica abbiamo più volte fatto riferimento alla figura di Bruno Contrada, l'ex numero tre del SISDE (servizio segreto per le informazioni e la sicurezza democratica).
E' arrivato il momento di analizzare, in maniera chiara, la complessa vicenda giudiziaria di cui è stato protagonista, che rappresenta un vero e proprio unicum nella storia italiana.
Arrestato il 24 Dicembre 1992, Bruno Contrada venne condannato dal Tribunale di Palermo a 10 anni di reclusione e a 3 di libertà vigilata per concorso esterno in associazione mafiosa. La Corte d’Appello di Palermo, nel 2001, ribaltò il verdetto dei giudici di primo grado e assolse l’imputato. Un anno dopo, la Cassazione decise di annullare la sentenza di assoluzione e dunque di riaprire il caso: venne disposto un nuovo giudizio (il processo d’appello-bis) davanti alla Corte d’Assise di Palermo che, come sarà poi confermato in Cassazione, infliggerà una condanna a 10 anni di reclusione a Contrada per concorso esterno.
Ma in cosa consiste la forma del concorso esterno in associazione mafiosa? Stando al dettato della sentenza n. 16 della Cassazione del 5 ottobre 1994, “è configurabile il concorso esterno nel reato di associazione mafiosa per quei soggetti che, sebbene non facciano parte del sodalizio criminoso, forniscano – sia pure mediante un solo intervento – un contributo all’ente delittuoso tale da consentire all’associazione di mantenersi in vita, anche limitatamente ad un determinato settore, onde poter perseguire i propri scopi”.
Secondo gli organi di giustizia italiana, Contrada fu responsabile di una serie di specifici favori a importanti boss, con molti dei quali intratteneva rapporti privilegiati, e di gravi fatti di costante supporto a Cosa Nostra, avendo tra l'altro fornito ai suoi membri una serie di informazioni riservate riguardo ad indagini ed operazioni di polizia in cui essi stessi erano implicati.
Un caso chiuso, si direbbe. E invece no.
Nel 2015, con una (discutibilissima) sentenza, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato lo Stato Italiano a risarcire Bruno Contrada per i danni morali e le spese processuali da lui sostenute poiché, secondo i giudici europei, egli non poteva essere condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, dal momento che, all’epoca dei fatti, il reato non era “codificato”: essendo infatti nella interpretazione della Corte il concorso esterno un reato di creazione giurisprudenziale, anziché, come inteso dal giudice italiano, il frutto del combinato disposto degli artt. 10 e 416 bis cp, all'epoca dei fatti esso non sarebbe ancora stato contemplato dall'ordinamento giuridico (questa pronuncia porterà la Cassazione italiana a dichiarare “ineseguibile e improduttiva di effetti penali la sentenza di condanna”).
Eppure, come abbiamo ricordato in precedenza e come anche confermano illustri giuristi come Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte ne La verità sul processo Andreotti, “Il reato di concorso esterno in associazione mafiosa altro non è che il risultato della previsione congiunta degli articoli 110 e 416 bis del codice penale. Quindi non un reato inventato dalla giurisprudenza (cosa che sarebbe affatto impossibile per l’ordinamento italiano), ma un reato come tutti gli altri, scritto nel codice penale. Peccato che questa chiarezza sia mancata alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel trattare la vicenda Contrada”. Secondo i due giudici, infatti, “Il formalismo astratto produce giustizia da laboratorio, avulsa dal mondo concreto della mafia. Una corazzata contro cui non si può essere costretti a lottare con una misera fionda. A meno che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non voglia richiamarsi al don Ferrante manzoniano: che negava la peste mentre ne stava morendo…”.
Occorre però ribadire un elemento di estrema importanza: la pronuncia della CEDU non ha in alcun modo intaccato l'accertamento dei fatti gravissimi che avevano portato Contrada alla condanna in via definitiva, tra i quali la concessione della patente ai boss Stefano Bontate e Giuseppe Greco, l'avere agevolato la latitanza di Totò Riina e la fuga di Salvatore Inzerillo o la rivelazione di segreti di indagine ai mafiosi in cambio di regali e favori. Stiamo parlando dello stesso Bruno Contrada dei cui legami con Cosa Nostra si stava occupando lo stesso Paolo Borsellino, che ne era stato informato dal pentito Gaspare Mutolo nel corso di un interrogatorio, nei giorni subito precedenti alla sua morte; stiamo parlando dello stesso Bruno Contrada che, dopo che la Procura di Caltanissetta non trovò il tempo di ascoltare Paolo Borsellino nei 57 giorni tra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio, si vide chiedere dal Procuratore Giovanni Tinebra di collaborare alle indagini sulla morte del giudice che proprio su di lui stava indagando.
I legami tra Bruno Contrada e gli uomini di Cosa Nostra sono stati oggetto delle dichiarazioni di moltissimi pentiti di mafia (oltre a Mutolo ricordiamo, in particolare, Tommaso Buscetta, Salvatore Cancemi e Vito Galatolo) nonché delle rivelazioni di Luigi Ilardo, il confidente del ROS ucciso dalla mafia a seguito di una “soffiata istituzionale” pochi giorni prima di entrare ufficialmente nel programma di protezione: di fronte al Colonnello Michele Riccio, il quale stava raccogliendo le sue rivelazioni, Ilardo definì infatti Bruno Contrada «l'anello di congiunzione tra mafia e istituzioni, l'uomo dei misteri».
Il 6 Aprile 2020, a titolo di riparazione per la “ingiusta detenzione" patita da Contrada nel procedimento penale, la Corte d'Appello di Palermo ha liquidato in suo favore la somma di 667 mila euro.
È lecito, perlomeno, storcere il naso di fronte a tutto questo?
Rubrica Mafia in pillole

L'incredibile vicenda giudiziaria di Bruno Contrada, l'uomo dei servizi segreti che favoriva Cosa Nostra
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- Stefano Baudino