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Il parere di Alessandra Dolci, procuratore aggiunto presso la Direzione distrettuale Antimafia di Milano, a margine della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 4-bis da parte della Consulta, che ha dato tempo un anno al legislatore per intervenire sulla materia: «Già nella sentenza del 2019, sui permessi premio, la Corte costituzionale mise paletti molto stringenti: si attendano le motivazioni». Il ruolo del magistrato di sorveglianza: «Siamo pagati per assumere decisioni che possono anche esporci a rischi. È da superficiali chiedere pareri su scarcerazioni e benefici penitenziari circa l’esistenza e l’operatività attuale della ‘ndrangheta».

«Andrei cauta con le valutazioni». Queste le parole della dottoressa Alessandra Dolci, procuratore aggiunto presso la Dda di Milano, che WordNews riporta a margine della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario da parte della Consulta, intervenuta proprio in queste ore. La questione verteva sulla possibilità o meno di concedere a condannati per reati di tipo mafioso e altri delitti «ostativi», il beneficio della liberazione condizionale, nonostante il loro rifiuto di collaborare con la giustizia (salve le ipotesi di collaborazione impossibile, irrilevante o inesigibile). Con questa decisione, la Corte ha dichiarato l’incompatibilità dell’ergastolo ostativo coi principi costituzionali di ragionevolezza e di rieducazione della pena, ravvisando però al contempo la necessità di un intervento del legislatore. Per questo, si è riservata di tornare sulla questione fra un anno, a maggio 2022, dando tempo al legislatore di adeguare la normativa.

Sul punto, la dottoressa Dolci invita comunque ad attendere le motivazioni. «In epoca precedente - afferma - quando fu posta all’attenzione della Corte costituzionale la questione relativa alla compatibilità con i principi della nostra Costituzione del 4-bis, con riferimento ai cosiddetti permessi premio, prima di conoscere la motivazione della sentenza della Corte costituzionale (la n. 253 del 2019, ndr), vi era un allarme generalizzato. Poi, io stessa - che ero tra quelli che avevano lanciato l’allarme - ho preso atto di quella che è stata la motivazione, e devo dire che mi sono tranquillizzata. Perché la Corte costituzionale, pur dichiarando l’illegittimità dell’articolo 4-bis (in quel caso - ripeto - limitatamente ai permessi premio, ora con riferimento alla liberazione condizionale), comunque ha messo dei paletti molto stringenti: ha stabilito che ci dev’essere un onere di allegazione da parte della difesa del condannato, per cui devono essere indicati elementi fattuali seri, concreti, effettivi che diano conto della rescissione dei legami con la criminalità di stampo mafioso, e che facciano ritenere che non sussista il pericolo della ricostituzione di questi legami.

La Corte addirittura - spiega la dottoressa Dolci - precisa che non è sufficiente la regolare condotta carceraria del detenuto, quindi la semplice relazione di sintesi in cui si dà conto che il condannato ha fattivamente partecipato al percorso trattamentale. Se uno fa il suo mestiere, e si assume le proprie responsabilità, non credo che l’allarme sia giustificato».

Sarebbe quindi opportuno, anche in tema di liberazione condizionale, prevedere dei “paletti” che non vanifichino il ruolo fondamentale svolto dall’istituto dell’ergastolo ostativo nel contrasto alla criminalità mafiosa.

Quanto poi alla possibilità, a questo punto anche tramite l’invocato intervento legislativo, di rimettere alla discrezionalità della magistratura di sorveglianza la decisione in ordine alla concessione ai mafiosi della liberazione condizionale, la dottoressa Dolci commenta: «È stato detto, per esempio, che è pericoloso eliminare la presunzione ex lege di pericolosità sociale e ricondurre questa materia alla discrezionalità dei magistrati di sorveglianza perché in questo caso si espone a possibili pressioni e minacce loro e loro familiari. In realtà, io penso che noi magistrati siamo pagati per assumere tutti i giorni decisioni che possono esporci a rischi, come è dimostrato del resto dalle numerose vittime del dovere. Quindi il punto non è questo. Il punto semmai è sensibilizzare la magistratura di sorveglianza.

Infatti - racconta la dottoressa Dolci - c’è una cosa di cui mi dolgo. Esprimo quotidianamente dei pareri su istanze di differimento pena e di ammissione ai benefici penitenziari. E, sarà per la modulistica standard che viene utilizzata dai colleghi della sorveglianza, ma vale la pena fare questo esempio: soggetto condannato all’ergastolo per tre omicidi, 416-bis in quanto appartenente alla ‘ndrangheta, estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il magistrato di sorveglianza mi chiede notizie, oltre che sull’accertata responsabilità di tutti i compartecipi - evidentemente sul tema della “collaborazione impossibile” - anche “sull’esistenza attuale e operatività della consorteria di appartenenza”. Se questo è stato condannato perché affiliato alla ‘ndrangheta, per la quale ha commesso tre omicidi, ma di che stiamo parlando? Mi viene chiesto se esiste o è ancora attuale la ‘ndrangheta? Non è possibile!

Anche oggi - aggiunge - altro parere che mi viene chiesto: soggetto condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, ‘ndrangheta. Il magistrato di sorveglianza mi chiede “se l’organizzazione criminale cui il condannato era legato, o diramazione della stessa, siano tuttora operanti”. Capisco che è modulistica, però... è un approccio di tipo superficiale, quantomeno dal mio punto di vista. Non va bene.

Quindi - conclude il capo della Dda di Milano - il tema è questo. È possibile che l’intervento della Corte costituzionale, con la declaratoria di legittimità costituzionale, il venir meno della presunzione, espongano la magistratura sorveglianza a rischi ancora maggiori rispetto a quelli cui è attualmente esposta. Però, ribadisco, siamo pagati per fare questo.

Un profilo diverso potrebbe essere quello di prevedere una competenza in capo, per esempio sul 41-bis, al Tribunale di sorveglianza di Roma, che già si occupa dei reclami avverso l’applicazione del 41-bis e avverso le proroghe del regime di carcere duro. Così si eviterebbe anche una giurisprudenza a macchia di leopardo».

Foto © Imagoeconomica

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