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tinti-bruno-web0Tutte le inesattezze dell’editoriale e della replica
di Bruno Tinti - 11 luglio 2012

Non ci si dovrebbe occupare di ciò che non si conosce; figuriamoci scriverci editoriali. Invece, come ormai tutti sanno, è andata proprio così: Eugenio Scalfari ha messo insieme una quantità impressionante di errori giuridici (ma gli mancano adeguati esperti a Repubblica?) e ha anche reso un pessimo servizio alla causa del suo amico, il Presidente della Repubblica Napolitano.

Cominciamo da qui: “Quei giornali così legittimamente desiderosi di chiarire eventuali misteri e possibili ipotesi di reato scrivono come se sia un fatto ovvio che il Presidente della Repubblica è stato intercettato e che il nastro dell’intercettazione è tuttora esistente e custodito dalla Procura di Palermo”. Chiarire. Dunque accertare la sussistenza o l’insussistenza di “misteri e reati”. E lui, Scalfari, è assolutamente certo che non ve ne sono. Bene: chiarisca. Ha appena scritto che è legittimo (io direi doveroso , per i giudici e per i giornalisti) “chiarire”; e lui si trova in una posizione privilegiata: è amico di Napolitano, può accedere a informazioni che altri non hanno. Spieghi ai suoi lettori perché non ci sono “misteri e reati”. Invece no, per lui come per tutti i politici pescati con le mani nel sacco per via di intercettazioni telefoniche, il problema non è questo. Il problema è l’intercettazione. Non è vero che Napolitano è stato intercettato. Ma, se lo fosse stato; e se però fossero emersi “misteri o reati” (pare di no); di cosa ci si dovrebbe preoccupare soprattutto : del fatto che hanno intercettato illegittimamente il Presidente della Repubblica oppure che questa altissima figura istituzionale è coinvolta in un giro di “misteri e reati”?

PARE CHE per Scalfari il problema sia il primo e non il secondo. Va bene, ognuno ha la sua sensibilità. Allora si informi. Perché Napolitano non è stato intercettato. L’intercettato (legittimamente, ma su questo, per fortuna, nessuno discute) era Mancino. Che era molto preoccupato di essere indagato per il reato di falsa testimonianza e ne parlava con un sacco di gente, cercando aiuti (questi sì illeciti) a destra e a manca. Questo fatto deve essere molto chiaro: non esiste una richiesta del pm o un’autorizzazione del gip che si riferiscano a intercettazioni su utenze telefoniche in uso a Giorgio Napolitano. Quale che sia la sensibilità di Scalfari in materia di intercettazioni, è del tutto infondato affermare che, quando l’intercettato Mancino ha parlato con il non intercettato Napolitano, “gli intercettatori avrebbero dovuto interrompere immediatamente il contatto”; e che non averlo fatto costituirebbe “un gravissimo illecito”; e che altro illecito, “ancora più grave” lo avrebbero commesso “i sostituti procuratori” che, pur avendo dichiarato “pubblicamente che la conversazione risultava irrilevante ai fini processuali, anziché distruggerla la conservarono nella cassaforte del loro ufficio dove tuttora si trova”. Si fosse letto, Scalfari, la sentenza 390/2007 della Corte costituzionale avrebbe capito subito che le c.d. intercettazioni indirette di parlamentari o del Presidente della Repubblica (quando queste persone parlano con altra persona intercettata) sono legittimamente utilizzabili nei confronti della persona intercettata mentre, per utilizzarle nei confronti del parlamentare, occorre un’autorizzazione della Camera d’appartenenza (la dessero mai!). Sicché gli intercettatori non dovevano “interrompere immediatamente il contatto”; dovevano invece consegnare la registrazione (come appunto hanno fatto) ai pm che poi, a norma dell’art. 269 comma 1 del codice di procedura, dovevano conservarla nel loro ufficio (come appunto hanno fatto). Questa registrazione, come tutte le altre, doveva essere depositata a disposizione degli avvocati entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni (art. 268 comma 4); ma, se ne poteva derivare pregiudizio per le indagini, si poteva aspettare la conclusione di queste (comma 5); evidentemente si è ritenuta sussistente questa seconda ipotesi, il che è molto ragionevole: cosa si fa, si racconta a tutti che Mancino è intercettato? Una mano santa per le indagini. Una volta depositate le intercettazioni (e questo probabilmente non è – legittimamente – avvenuto) pm, avvocati e gip devono spiegare al giudice quali intercettazioni sono rilevanti per le indagini e quali no; e il giudice decide; quelle non rilevanti vanno stralciate (stralciate, non distrutte) e non entrano a far parte del fascicolo del dibattimento. Il punto è che (art. 269 comma 2) tutte le intercettazioni (tutte) devono essere conservate fino “alla sentenza non più soggetta a impugnazione” (potrebbero rendersi rilevanti dopo il giudizio di primo grado o di appello): Però “gli interessati” possono chiederne la distruzione al giudice (che può accogliere la richiesta ma anche no) perché “la documentazione non è necessaria per il procedimento”. Quindi “gli interessati” si attivino, non si indignino; adottino gli strumenti processuali ordinari e chiedano al giudice la cancellazione; ma questo, come è stato dimostrato dall’intera vicenda Mancino, D’Ambrosio, Napolitano, Esposito, non è percorso ritenuto confacente ai vertici della piramide, quelli che i loro problemi li risolvono mettendosi “a disposizione”.
C’è un’eccezione a questa necessaria iniziativa degli “interessati”, cioè delle parti private (Napolitano processualmente parlando è, in questo processo, parte privata): a norma dell’art. 271 del codice di procedura, il giudice deve disporre che le intercettazioni illegali siano distrutte. “Deve”significa che è obbligo del pm segnalare al giudice che agli atti c’è un’intercettazione illegale e che bisogna distruggerla; poi il giudice deciderà è, se è davvero illegale, ne ordinerà la distruzione. Ma qui, con buona pace di Scalfari, di intercettazioni illegali manco l’ombra.

ECCO PERCHÉ le disastrose precisazioni che Scalfari fa su Repubblica del 10 luglio sono infondate. Qui le prerogative del Capo dello Stato (art. 90 della Costituzione) non c’entrano niente. E non c’entra niente la legge in tema di reati ministeriali e reati previsti dall’art 90 Cost. In particolare non c’entra nulla l’art. 7 di questa legge, e il procedimento di sospensione dalla carica del Presidente della Repubblica che deve essere disposto dalla Corte costituzionale e che è la condizione necessaria per procedere a indagini nei suoi confronti e in particolare per disporre intercettazione delle sue conversazioni telefoniche. Nessuno ha mai iscritto Napolitano nel registro degli indagati, né per reati  ministeriali né per altri reati; nessuno lo ha mai intercettato. Di cosa parla Scalfari? Infine. Ma perché Scalfari chiede al procuratore Messineo se ha avviato la procedura di distruzione delle intercettazioni Napolitano-Mancino? Non è il procuratore Messineo che la deve avviare, è Napolitano che deve chiederla. Non farebbe meglio Scalfari a suggerire questa elementare pratica processuale al Presidente della Repubblica? Apparentemente i suoi consiglieri giuridici di cose così banali non si occupano.

Tratto da: Il Fatto Quotidiano

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