La separazione delle carriere tra magistratura giudicante (i giudici) e requirente (i pubblici ministeri) attraverso una legge ordinaria è una questione giuridica di notevole complessità. L’interpretazione proposta da eminenti giuristi come Paolo Ferrua poggia su un’analisi rigorosa dell’articolo 111 della Costituzione, relativo al cosiddetto "giusto processo". Secondo tale prospettiva, sarebbe possibile procedere senza dover necessariamente ricorrere a una riforma costituzionale, individuando i principi fondamentali delineati lucidamente da Ferrua. Il nodo centrale non è soltanto di natura organizzativa, ma tocca la stessa essenza del sistema giudiziario. L’articolo 111 stabilisce che ogni procedimento debba svolgersi davanti a un giudice terzo e imparziale. Se giudici e pubblici ministeri appartengono alla medesima carriera, condividendo lo stesso percorso economico e giuridico, la terzietà del giudice rischia di apparire compromessa, perlomeno dal punto di vista dell’imputato e dell’opinione pubblica. La soluzione a questa problematica, più apparente che reale, mediante legge ordinaria è, tuttavia, fattibile. È possibile intervenire sul sistema ordinamentale per garantire una vera terzietà, separando in modo netto i percorsi professionali. La praticabilità di quest’approccio, si potrebbe articolare in tre principi fondamentali: Concorsi distinti: sin dall’ingresso in magistratura, prevedere concorsi separati per chi aspira a diventare giudice e per chi intende diventare pubblico ministero, evitando così una comune formazione culturale fin dall’inizio. Divieto assoluto di trasferimento: attualmente il passaggio tra funzioni è limitato ma non escluso. Una legge ordinaria potrebbe renderlo irrevocabile o vietarlo del tutto, garantendo che la scelta della carriera sia definitiva. Valutazioni professionali differenti: all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), istituire commissioni separate per la valutazione dei magistrati giudicanti e requirenti, evitando che ciascuna fazione giudichi l’altra. Resta aperto il tema della configurazione del CSM riguardo agli articoli 104 e 105 della Costituzione. Pur nel rispetto rigoroso di tali normative, si potrebbe giungere a una separazione interna, con un unico CSM articolato in sezioni indipendenti. Giudici e pubblici ministeri, in questo modo, non voterebbero più reciprocamente nelle elezioni del CSM, riducendo così quell’influenza incrociata che tenderebbe a omogeneizzare la figura del giudice alle posizioni dell’accusa. Queste brevi riflessioni mi portano a pensare a "scopi occultati" che mirerebbero a indebolire l'autonomia della magistratura aumentando il controllo da parte della politica.
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