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Questioni di metodo. Tra storia e giurisprudenza

Dicevamo (qui) che le motivazioni della sentenza di condanna in primo grado contro Paolo Bellini, ritenuto il quinto uomo nell’esecuzione della strage di Bologna del 1980, sono estremamente complesse (e molto lunghe) soprattutto perché ci sono due piani dell’impianto giuridico e del discorso logico-ricostruttivo proposti dalla procura e accolti dalla Corte d’Assise. Da una parte, infatti, l’inchiesta ha portato alla luce elementi nuovi, che hanno definito le responsabilità penali di Bellini e di altre due persone in posizioni “minori”: Domenico Catracchia l’immobiliarista che gestiva una serie di residenze a Roma per il servizio segreto civile (falsa testimonianza, tre anni) e Piergiorgio Segatel, ex capitano dei carabinieri (depistaggio, sei anni); l’impianto complessivo della sentenza riguarda poi anche i mandanti, individuati in persone scomparse (Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D’Amato e Mario Tedeschi), dunque non processabili. Eppure i giudici non hanno trovato alcun limite invalicabile nella oggettiva impossibilità di attribuire una responsabilità penale: oltre questo piano, c’è infatti quello della comprensione del “contesto” (alla Sciascia) che ha condotto a una operazione stragista di quella terribile portata nel cuore dell’Occidente democratico.

Non ci si stupisca di questo doppio piano: è la conseguenza dei ritardi con cui si è potuta ricostruire la verità di una lunga stagione, che non riguarda solo l’operato di alcune forze criminali, ma quello del segmento criminale del potere stesso. Se si vuole, più semplicemente, è la conseguenza dei depistaggi. Perciò le motivazioni della sentenza non sfuggono al bisogno di spiegare profondamente questa duplicità, ponendo questioni di metodo nei capitoli 4 e 5: “La genesi del procedimento: l’avocazione delle indagini disposta dalla Procura generale” e “Il giudice e lo storico. La prova storica. Memoria e giudizio penale. Il contesto e gli antecedenti remoti”.

L’avocazione delle indagini è di enorme portata, poco o niente considerata dall’informazione mainstream (che del resto si è disinteressata al processo). Nel giugno del 2015, il presidente della Associazione familiari vittime, Paolo Bolognesi, depositò un esposto presso la procura della Repubblica di Bologna, nella quale si sosteneva che erano emersi “chiavi di lettura e materiali nuovi che consentono già di trarre valutazioni circa la loro rilevanza ai fini dell’azione penale nei confronti di alcuni soggetti, pur se nei confronti di altri ogni valutazione di responsabilità può essere ancora suscettibile di ulteriori accertamenti”. Insomma, i familiari delle vittime misero sul tavolo roba nuova anche rispetto alle due precedenti memorie presentate dalla stessa Associazione (il 13 gennaio 2011 e l’11 aprile 2012, cui seguirono due esposti formali).

Tuttavia – si fa notare, con penna sicura e senza piglio – la procura della Repubblica prese una posizione di sottovalutazione di quel materiale documentale e di quella “richiesta di giustizia”, alla fine mancando clamorosamente nel cogliere: 1) l’importanza straordinaria del “documento Bologna” (vedi qui), prova del finanziamento dei piani stragisti, basando la propria ragione sui “richiami acritici” di vecchie inchieste; 2) il nucleo centrale del programma eversivo come piano di spiegazione logica, ritenuto invece eventuale oggetto di interesse della procura di Roma (alla quale venivano inviati gli atti) come epicentri dei progetti stragisti; 3) il ruolo strategico dei mandanti, ancorché defunti; 4) il significato strumentale dello “spontaneismo armato”, categoria usata per escludere aprioristicamente l’idea che soggetti non appartenenti ai Nar (cioè all’organizzazione di Fioravanti e Mambro) potessero avere concorso alla strage. Ed è così che è stato “inevitabile, quasi obbligato e comunque corretto, pur se inconsueto, l’intervento della Procura generale di avocazione del procedimento. Appare logicamente ineludibile il collegamento della strage di Bologna con gli altri tragici eventi che avevano caratterizzato il dopoguerra, con l’avvio della cosiddetta strategia della tensione e la stagione delle stragi”. La procura della Repubblica ne esce a pezzi: segno vitale di quella magistratura che non si sente casta e non si auto-protegge.

Veniamo ora alla questione di metodo più generale, racchiusa nel ragionamento su “Il giudice e lo storico”. La procura si è mossa avvertendo la responsabilità di dare risposte: “L’amministrazione della giustizia si è dunque trovata di fronte a cittadini attivi che hanno chiesto incessantemente conto allo Stato-apparato giudiziario di fare luce sugli autori, ma anche sugli organizzatori e sui mandanti, senza trascurare alcun profilo e aspetto nella ricerca della verità, contenuti presupposti nell’endiadi ‘verità e giustizia’ che compendia il movente di tutte le organizzazioni che in ogni parte del mondo hanno preteso l’accertamento della verità per crimini di massa contro vittime innocenti, legate ad azioni di apparati dello Stato, in particolare in occasione di colpi di Stato o di occupazione e gestione degli apparati di forza dello Stato, in violazione dei diritti fondamentali dei cittadini”.

Si afferma dunque una forte esigenza di intervento dello Stato nella ferma convinzione che “non esistano santuari di impunità”, come dimostra l’attività investigativa e la sentenza della Corte di assise di Roma sul famigerato “Piano Condor”, attuato dai regimi militari degli Stati sudamericani negli anni Settanta: lì si sono riconosciute, a distanza di tanti anni, le responsabilità per omicidio di oppositori politici (nostri connazionali), di capi di governo, ministri, alti funzionari delle dittature militari di Argentina, Uruguay, Paraguay, Cile, Bolivia, Perù, Brasile.


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Il modello è quello. Ed è inevitabile la commistione con il piano della storia, quando i fatti si allontanano nel tempo, e con loro i testimoni e le prove. Non che lo storico abbia il ruolo o lo scopo di “aiutare i giudici a definire la colpevolezza dei singoli imputati, ma in quanto esperto della selezione e ricerca del materiale storiografico utile alla ricostruzione di una vicenda anche sulla base di fonti storiche (le sentenze e i materiali utilizzati per la loro composizione sono ormai fonti storiche e documentarie), può rispondere a domande concernenti le conclusioni cui diverse Corti sono pervenute, sui materiali utilizzati, le valutazioni compiute, le alternative ricostruttive formulate, i dati considerati accertati come veri, quelli ritenuti falsi, gli altri considerati provati ma insufficienti a determinate conclusioni in un contesto dato”. La verità processuale non si distingue da quella storica per deficit di strumentazione: “in ambo i casi i limiti alla prova convergono verso l’aspettativa di attendibilità della prova. La differenza sta nel fatto che il giudice si deve fermare di fronte al giudicato, alla prescrizione dovuta al tempo o alla mancanza d’imputazione, mentre lo storico procede in ogni caso e lavora per successive stratificazioni di fonti e informazioni”.

Qualcuno potrebbe domandarsi se non ci sia il rischio della “giuridificazione della storia, intesa come sottoposizione dell’indagine storica, di norma libera o soggetta a convenzioni sociali o accademiche, alle regole giuridiche del processo”. La Corte bolognese risponde che non c’è nulla da temere, ed è naturale, quando i fatti sono già storia, che “il discorso sugli eventi del passato (storia) in termini di progressiva attrazione nella sfera della giuridicità di accadimenti storici in quanto fonti di specifiche conseguenze rilevanti per l’ordinamento”.

Ma il processo, ricordiamolo, ha bisogno di imputati, si occupa di responsabilità individuali. Può occuparsi di altri fatti se, e nella misura in cui, l’imputato opera in un quadro più ampio dal quale possono essere tratti elementi, dati, indizi che spieghino la sua condotta. Non si tratta di situazioni ricorrenti ma eccezionali, seppure non uniche. In questo senso, il processo non parte da responsabilità accertate per spiegare eventi che si pongono in posizione causale con l’azione dell’individuo, ma elabora i fatti per risalire alle responsabilità. Si ammette, tuttavia, come possa “accadere che l’importanza della ricostruzione del contesto prevalga nella e sulla economia del giudizio, sullo scopo precipuo di un processo”.

Un esempio assai significativo in questo senso è dato dalla sentenza Cavallini, quella che ha portato in primo grado a giudicare colpevole di strage il neofascista nella posizione del “quarto uomo”: la ricostruzione integrale di una responsabilità̀ individuale ha richiesto un recupero completo e una ricostruzione integrale di ciò che pure era stato oggetto di sette giudizi per il primo processo, compresa l’appendice di Sergio Picciafuoco, condannato in primo grado, poi assolto, e di cinque per il secondo (Ciavardini, il “terzo uomo”). Ciò accade quando si diffonde la percezione del processo come strumento efficace, socialmente e per i singoli, “per sancire e porre rimedio all’ingiustizia. Il valore della sentenza è simbolico e terapeutico: il giudizio diventa vero e proprio vettore di memoria”.

Certo, nei processi in genere non viene trattata la prova scientifica di carattere storico, perché non serve. Ma in quanto anche la ricerca storica ha statuto di scienza, “non vi è ragione per non applicare alla consulenza storica e archivistica i medesimi parametri di valutazione che si adottano quando si valutano altre indagini scientifiche, in primo luogo per accertare il nesso di causalità in ambito naturalistico, dal quale la ricerca storica si differenzia, perché il suo compito non è di spiegare come e perché un evento si è prodotto, ma di comprendere lo sviluppo di eventi storici, alla luce di circostanze e fatti ragionevolmente accertati, con esclusione dell’approccio condizionalistico, inapplicabile per definizione nei fatti storici, per i quali non esiste riproducibilità e verifica sperimentale”.

In definitiva, si può e si deve comprende la ragione per cui – di fronte alle stragi con centinaia di vittime che hanno trasformato il conflitto politico in guerra civile – lo Stato di diritto non può sottrarsi alla promessa di garantire i diritti delle vittime. Questo spiega i processi sul “Piano Condor” e sulle stragi naziste, ma anche la giurisprudenza argentina sul diritto alla verità, come pure le commissioni “Verità e giustizia”, con cui si è cercato di ricostruire sistemi di convivenza civile in contesti macchiati da massacri, torture, violenze di Stato. Ed è quello che avviene nei casi di conflitti in cui si contesta la violazione del diritto internazionale e di guerra: non si può negare il diritto al processo per le vittime quando i fatti sono ormai plasmati dalla storia.

È quello che, con questa sentenza, hanno ottenuto i familiari delle vittime della strage di Bologna.

Tratto da: terzogiornale.it

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