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L'ordinanza n. 97/2021 sull'ergastolo ostativo per delitti di mafia, depositata presso la Consulta, non è, per ora, un provvedimento libera tutti. È un'ordinanza che ritiene sia non conforme alla Costituzione il considerare la collaborazione, l’unica via di accesso per ottenere la liberazione condizionale. In sostanza si abbandona l'assunto che la collaborazione sia segno di per sé di ravvedimento, nella consapevolezza che la mancata collaborazione possa comunque avere una rilevanza. Ciò premesso, sospende il giudizio di costituzionalità e passa la questione al legislatore dandogli un anno di tempo per disciplinare la materia. L’ordinanza, a mio parere, trascurando alcuni aspetti fondamentali, ritiene che il non collaborare non significhi mantenere legami con associazioni criminali di appartenenza.  Senza collaborazione, chiaramente ove essa è possibile, non ci può essere piena rieducazione, per cui, il Parlamento dovrà disciplinare la materia tenendo conto anche di quest’ultimo aspetto. Ora occorre al più presto possibile rimodulare nuovi parametri di valutazione per la concessione della liberazione condizionale. Partiamo dal presupposto che l’ergastolo non rappresenta più una pena definitiva giacché dopo ventisei anni il condannato può riottenere la libertà. Al tempo stesso è bene ricordare che esistono anche una funzione retributiva della pena e una di prevenzione generale, per cui, i dibattiti sullo scopo della stessa in ambito penale vanno avanti da secoli. Se è incontestabile che i reati vadano suddivisi sulla base della loro gravità, è altrettanto assodato che la pena sia commisurata alla gravità del reato commesso. La conseguenza penale per chi ha commesso ed ha ordinato un’infinità di omicidi può essere uguale alla pena prevista per chi ne ha commesso solo uno? Qual è la pena adeguata per il primo criminale? La finalità rieducativa si può realizzare anche attraverso una sanzione penale quale quella dell’ergastolo, tenendo conto che oggi esso non rappresenta una pena definitiva come un tempo perché dopo ventisei anni il condannato può essere riammesso alla libertà? Tenuto conto che a oggi la disciplina previgente dell’ergastolo ostativo andrà modificata, credo che in tal contesto un ruolo primario debba essere svolto dalla magistratura di sorveglianza la quale dovrà valutare, osservare e comprendere se sia il caso di far cessare la pena perpetua o se essa, anche a tutela della società, debba essere mantenuta. L’ergastolo per alcuni delitti contro lo Stato e la sicurezza della democrazia stessa è l’unica tutela possibile per la collettività. Il Parlamento deve stabilire quali nuovi elementi possono sostituire e/o coadiuvare la collaborazione allo scopo di accedere alla liberazione condizionale. La Consulta nell’ordinanza indica persino alcune possibilità. Suggerisce, ad esempio, l’indicazione delle ragioni della mancata collaborazione, o l'introduzione di specifiche prescrizioni che disciplinino il periodo di libertà vigilata del soggetto beneficiario. Da valutare a sostegno del ravvedimento anche le prove concrete quali il risarcimento del danno cagionato e l’inizio di un reinserimento lavorativo concreto e non solo formale. Il lavoro socialmente utile per i mafiosi ergastolani, efficacemente vigilati, fungerebbe da dimostrazione di un acquisito senso di restituzione e d’impegno risarcitorio e può essere un’ulteriore soluzione per chi non collabora. Ventisei anni di lavoro regolare e impegnativo per i boss mafiosi potrebbe essere il biglietto da visita per accedere ai benefici premiali e alle misure alternative dalla pena. Questa ipotesi peraltro va anche in direzione delle richieste di rieducazione e di reinserimento sociale evidenziate dalla Corte Costituzionale. La cosa più importante in questo momento è evitare l’inerzia parlamentare e creare immediatamente gruppi di pressione anche mediatica affinché il legislatore faccia il proprio dovere colmando le lacune in parte già indicate dalla Consulta. Si faccia presto evitando così un colpo mortale alla lotta alle mafie e realizzando ciò che Riina chiese sempre fino a prima di morire.

Foto tratta da: faiinformazione.it

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