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La riforma che introduce il Gip collegiale (introdotta dalla legge 9 agosto 2024 n. 114) avrà ripercussioni sul sistema giudiziario italiano. Pur dichiarando l’intento di rafforzare le garanzie per l’indagato, il progetto suscita numerose critiche su più livelli: organizzativo, funzionale e sistemico. Sostituire il giudice monocratico con un collegio di tre giudici per le decisioni sulla custodia cautelare in carcere comporta la necessità di triplicare il numero di magistrati impiegati. La realtà della magistratura italiana è caratterizzata da un deficit di oltre mille unità. Molte sedi, soprattutto i tribunali di medie e piccole dimensioni, non dispongono materialmente della consistenza organica necessaria per costituire un collegio senza paralizzare altre attività (dibattimenti, udienze preliminari, altri collegi). L’ipotesi di un’applicazione differenziata solleva, a mio avviso, profili di rilevanza costituzionale. Limitare l’uso del collegio ai grandi tribunali e non estenderlo ai piccoli genera giustificati dubbi sulla compatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza e con le garanzie del giusto processo. Il regime delle incompatibilità può altresì determinare un vero e proprio corto circuito procedurale: i tre giudici che si occupano della fase cautelare non potranno poi far parte del collegio che decide nel merito, riducendo sensibilmente la disponibilità di magistrati per il prosieguo del procedimento. La mia preoccupazione principale riguarda l’efficienza. La collegialità implica tempi più lunghi per le camere di consiglio e una maggiore complessità amministrativa. In situazioni di urgenza, coordinare le agende di tre magistrati per una decisione cautelare può diventare logisticamente problematico. Sebbene la collegialità miri a decisioni più ponderate, esiste il rischio che la risposta dello Stato si dilati fino a vanificare le finalità cautelari stesse (ad esempio il pericolo di fuga o il rischio di alterazione delle prove). La collegialità, inoltre, è una soluzione formale a un problema sostanziale: non è detto che tre giudici decidano necessariamente meglio di uno. Vi è il rischio che, per consuetudine o per eccessivo carico di lavoro, il collegio confermi senza criticità la bozza predisposta dal relatore, trasformando la collegialità in un obbligo formale piuttosto che in un effettivo confronto dialettico. La riforma prevede altresì l’audizione dell’indagato prima dell’adozione dell’ordinanza (salvo eccezioni). L’accoppiamento tra interrogatorio preventivo e Gip collegiale determinerà un aumento del carico procedurale che potrebbe sovraccaricare gli uffici Gip fino al collasso. La legge sembra scaturire più da una sorta di sfiducia nei confronti del giudice monocratico — ritenuto eccessivamente incline alle posizioni del pubblico ministero (il cosiddetto "piattismo") — che da una concreta esigenza di rafforzare le garanzie per l’indagato. Sarebbe stato preferibile investire nella formazione e nella cultura della giurisdizione. Si è, invece, optato per una soluzione strutturale particolarmente impegnativa. A mio giudizio, se un giudice monocratico è professionale e indipendente, la tutela è già elevata, se non lo è, moltiplicare per tre i giudici non garantisce necessariamente un miglioramento della qualità delle motivazioni. Per i tribunali di ridotte dimensioni, l’obbligo del Gip collegiale può rendere difficile anche la gestione di processi riguardanti la criminalità organizzata o reati complessi, obbligando a ricorrere spesso a magistrati di altri distretti o a trasferimenti che frammentano l’attività giudiziaria. In sintesi, vedo la riforma del Gip collegiale come una "garanzia fosca": teoricamente apprezzabile (più valutazioni sulla libertà di una persona), ma potenzialmente dannosa nella pratica per un sistema privo delle risorse umane e materiali necessarie. Il concreto rischio è che, a causa di un eccesso di garanzie procedurali, si arrivi a una giustizia talmente lenta da diventare essa stessa ingiusta, o che i tribunali siano costretti a respingere le richieste cautelari non per ragioni di merito ma per l’impossibilità materiale di gestire il procedimento collegiale.

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