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In questi giorni il tema delle intercettazioni sta tenendo banco sul tavolo della riforma della giustizia promossa da Carlo Nordio.
Quando si pensa a 'intercettazioni' la mente viene richiamata subito all'acquisizione di tabulati telefonici e alla trascrizione di conversazioni.
Ma vi è anche un altro aspetto: l'acquisizione di dati per esigenze investigative (per reati come stalking o reati in materia di sostanze stupefacenti) disposta su dispositivi elettronici quali smartphone, personal computer, tablet et similia, sequestrati dall'autorità giudiziaria.
Allo stato, non esiste reato che non possa essere provato mediante l'acquisizione di dati contenuti nella copia di tali dispositivi.
Questo porta ad una conseguente compromissione dei diritti costituzionalmente garantiti dell'indagato e ingenerare, di contro, una diffusione di dati penalmente irrilevanti ma capaci di comportare una grave lesione della privacy.
Al fine di risolvere questo vulnus il senatore Roberto Scarpinato, già procuratore generale di Palermo, ha presentato il Ddl S.690 che prevede l'introduzione dell'articolo 254-ter del codice penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici.
Tale introduzione normativa ha lo scopo di lasciare intatte le "esigenze di indagine" unitamente "all'esigenza di tutela della privacy dell'indagato".
Lo fa attraverso una struttura 'ibrida' tra "il procedimento di sequestro, le disposizioni relative all'acquisizione dei dati del traffico telefonico e delle comunicazioni elettroniche, nonché quelle attinenti alle intercettazioni".
In concreto il procedimento "prevede la richiesta, da parte del pubblico ministero di autorizzazione del sequestro al giudice per le indagini preliminari qualora sussistano gravi indizi di reato sufficienti, per quanto concerne i delitti di criminalità organizzata; lo stesso pubblico ministero, nei casi di urgenza, può disporre il sequestro subordinando la convalida ad un momento successivo. Una volta effettuato il sequestro il pubblico ministero ne ordina la copia su adeguato supporto con una procedura che ne garantisca l'immodificabilità e la genuinità del materiale acquisito rispetto agli originali presenti nel dispositivo".
A conclusione di questo il dispositivo dovrà essere "restituito al soggetto, salvo i casi in cui si debba procedere alla confisca".
Sempre a tutela dell'indagato - si legge nel documento - "la conservazione dei dati estrapolati dal dispositivo è prevista all'interno dell'archivio riservato del pm. Una volta concluse le operazioni di selezione del materiale rilevante per le indagini, gli interessati possono richiedere la distruzione di quanto ad esse estraneo o irrilevante".
I dati di interesse verranno poi acquisiti su previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore, dell'indagato, dell'imputato della persona offesa e delle altre parti private.
Il disegno di legge prevede anche che, in caso di urgenza, "ovvero quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre le 48 ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione che nelle successive 48 decide per la convalida".
Tale operazione, però, potrà essere effettuata solo per quei reati per cui è previsto l'ergastolo.

Per scaricare il Ddl: senato.it

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