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Ierfone: "Bypassato il dirigente del Dap Sebastiano Ardita"

Una rete di intelligence che operava in collaborazione direttamente con l’ufficio ispettivo delle carceri ma fuori da qualsiasi controllo dell'autorità giudiziaria.
Così a pagina 2664 delle motivazioni della sentenza d'Appello del processo Trattativa Stato-Mafia si è tornati a parlare di "Protocollo Farfalla", o meglio di "Operazione Farfalla", (come aveva precisato il suo ideatore, il colonnello Felice Ierfone a maggio 2017 durante un'udienza del Trattativa).
Ricordiamo che tale operazione era stata avviata a partire dal 2002 sulla base di accordi tra il vertice del Dap, nella persona di Giovanni Tinebra, il Direttore del Servizio Segreto del Sisde, il generale Mori e con la complicità di Salvatore Leopardi, preposto all'Ufficio Ispettivo del Dipartimento.
Tra gli atti acquisiti dalla Corte figura un documento classificato come 'Riservato', datato 24 maggio 2004 e avente oggetto: 'Settore carcerario mafioso. Operazione Farfalla. Pianificazione', riassume il contenuto e le linee programmatiche dell'Operazione.
"Tra le linee guida indicate era presente una pianificazione che" - hanno scritto i giudici - tre le altre cose, prevedeva il "monitoraggio di circuiti carcerari di interesse e - in progressione ad avvenuto consolidamento del rapporto - all'attuazione di progetti di intelligence di più ampio respiro". Questa ultima frase, scrivono i giudici, allude ad una possibilità di un "salto di qualità nelle regole di ingaggio, ma al contempo proietta ombre inquietanti sull'asservimento delle risorse così reclutate per progetti di intelligence di più ampio respiro".
I giudici di secondo grado hanno rivelato anche che questi accordi "non furono mai consacrati in documenti ufficiali anche se agli archivi del Servizio figurano diversi documenti classificati sull'operazione". Inoltre nelle motivazioni della sentenza di Appello vengono altresì evidenziati alcuni comportamenti impropri: come la creazione di una lista di "detenuti al 41 bis per i quali si ventilava di inserirli nel programma. Era previsto anche un compenso in denaro, ma da erogare senza passare attraverso funzionari del Dap".
"Del resto - si legge - questo strumento (l'Operazione Farfalla ndr) era "molto più di quello costituito da una formale collaborazione con la giustizia, faceva parte di quella vecchia scuola di cui Mori, a dire del Prof. Giuseppe Arlacchi, era convinto interprete e che puntava sull'apporto dei confidenti e quindi sull'attivazione di sempre nuove fonti confidenziali che consentissero di acquisire notizie aggiornate dall'interno delle organizzazioni mafiose, grazie alle soffiate di chi ne faceva parte".
"Ma già dalla testimonianza del generale del Ros Giampaolo Ganzer, che pure è attento a rimarcare come il Ros ricorresse a questo strumento con le dovute autorizzazioni (lui stesso cita ad esempio il colloquio investigativo da lui avuto con Salvatore Biondino al carcere di Pianosa, previa rituale autorizzazione), trapela come l'interesse a sfruttare le potenzialità dei colloqui investigativi non andasse disgiunto da quello di ampliarne la fattibilità oltre i limiti imposti dall'articolo 18". Come mai allora si è cercato questo dialogo con i carcerati? A che scopo? E per quale motivo tra i vincoli sanciti dal protocollo doveva esserci quello di non avvisare l'autorità giudiziaria di questi colloqui? Domande che ancora attendono una risposta.

Il ruolo di Di Maggio
Tale operazione, si legge nelle motivazioni, "costituì il tentativo più compiuto di dare concreta realizzazione al progetto che dieci anni prima Francesco Di Maggio (magistrato ex vice del Dap) aveva adombrato, facendone verosimilmente oggetto di promettenti interlocuzioni con Mori (che però non ebbero poi ulteriori sviluppi)".
Secondo i giudici Mori e De Donno avrebbero rivolto a Di Maggio "la richiesta di segnalare in anticipo eventuali segnali di cedimento di detenuti al 41 bis, contavano sul fatto che questi avesse attivato i proprio sensori che lo mettessero in condizioni di captare e quindi di informarne il Ros nella persona di Mori e dello stesso Ganzer (e già una simile prassi sarebbe stata di dubbia compatibilità con il rispetto delle competenze e dei doveri di un alto dirigente del Dap). E questa aspettativa collimava con il progetto che il Di Maggio aveva in mente, secondo quanto riferito, da Morini, di dare vita ad una rete di intelligence interna alle carceri, in cui, essendo la raccolta di informazioni di interesse investigativo l'obbiettivo principale, la captazione della disponibilità di qualche detenuto a collaborare con gli inquirenti si integrava con lo sviluppo successivo costituito dalle prassi di colloqui investigativi". Colloqui "un po' sconsiderati", scrivono i giudici, "cioè praeter legem (non regolamentati dalla legge e quindi non illegale) di cui ha parlato appunto Loris D'Ambrosio, riferendosi ad una prassi vista con favore da una certa cordata istituzionale della quale avrebbero fatto parte Mori e Di Maggio propensa ad un uso flessibile del 41 bis, in funzione dell'instaurazione di rapporti confidenziali".

I pesanti giudizi di Ardita sull'operazione Farfalla
Un altro passaggio carico di perplessità individuato dai magistrati è stata la testimonianza di Felice Ierfone: "Il teste è apparso a disagio quando gli è stato chiesto se talvolta i documenti che venivano trasmessi dall’interno del Dap sui contatti o sulle informazioni acquisite presso i detenuti, o sul loro “profilo”, venissero distrutti e non conservati negli archivi del Servizio: in sostanza non lo esclude".
Il testimone ha confermato soprattutto che nell’operazione era stato “bypassato”, è questa l’espressione che è stata utilizza, "il dirigente del Dap che avrebbe avuto competenza specifica (si trattava anche di autorizzare tra l’altro contatti e colloqui tra agenti del Servizio e detenuti al 41 bis), e cioè il dottor Sebastiano Ardita (attuale componente togato del Csm ndr); il suo referente diretto all’interno del Dap fu piuttosto il dottor Salvatore Leopardi (oggi, sostituto procuratore a Palermo ndr), che era a capo dell’Ufficio Ispezioni e controlli del Dap".
Il consigliere togato aveva già avanzato dei pensati giudizi in merito a questa 'prassi investigativa' e sui "profili di illegittimità del Protocollo Farfalla. Anzitutto, per lo stravolgimento dei principi che regolano l'ordinamento penitenziario a causa della contaminazione che ne scaturiva tra le attività e le finalità d'istituto del personale del Dap e le finalità di stretta intelligence e di esclusivo appannaggio del Servizio cui l'operazione era asservita, al di fuori di qualsiasi controllo dell'A.G (autorità giudiziaria ndr) e resta quindi opaco l'uso delle informazioni raccolte: "Il ricorso a fonti confidenziale - aveva detto Ardita - ingaggiate dietro remunerazione non prometteva nulla di buono sotto il profilo dell’attendibilità e della genuinità delle informazioni raccolte. Si tratterebbe di una prassi totalmente illegale dal punto di vista dell’ordinamento penitenziario, ecco, io a quello mi riferisco, sarebbe una prassi che non solo va ad incidere sui colloqui investigativi, ma addirittura potenzialmente può creare un inquinamento. Allora rifacendosi all’esempio di poc’anzi, se una persona vengono rivolte domande prima che collabori con la giustizia e poi viene dato un contributo economico, magari connette le due cose e ritiene che la risposta a quella domanda sia l’effetto del contributo, questa è una cosa assolutamente diciamo....rappresenta un pericolo, ecco, un pericolo grave. Mi auguro che non sia mai successo".

Foto: it.depositphotos.com

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