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Scarpinato: "I piani alti della piramide sociale sono ostili al fenomeno della collaborazione"

"Chi erano i personaggi che chiesero a Riina di organizzare in fretta e furia la strage di via D’Amelio prima che Borsellino potesse mettere a verbale dichiarazioni che avrebbero rivelato l’esistenza del complesso piano di destabilizzazione politica sotteso alle stragi, compromettendo alcuni mandanti eccellenti?".
"Chi erano gli infiltrati della polizia in via D’Amelio che Francesca Castellese scongiurò il marito Santo Di Matteo di non nominare ai pm con cui questi aveva iniziato a collaborare, dopo che era stato rapito il figlio undicenne Giuseppe, ricordandogli tra le lacrime che avevano un altro figlio da salvare?".
"Chi era il soggetto esterno a Cosa Nostra che, come ha dichiarato Spatuzza, presenziò alle operazioni di caricamento dell’esplosivo nella Fiat 126 utilizzata per la strage del 19 luglio 1992?".
"Chi erano gli uomini degli apparati statali presenti in via D’Amelio prima dell’arrivo delle forze di polizia, che fecero sparire l’agenda rossa su cui Borsellino aveva annotato informazioni e rivelazioni che non dovevano venire a conoscenza della magistratura?"
Le domande sono numerose e le risposte insufficienti.
Queste lacune rischiano di rimanere tali, poiché, come spiegato da Roberto Scarpinato nella seconda parte dell'articolo pubblicato sempre sul 'Fatto', i "piani alti della piramide sociale" sono da sempre "ostili al fenomeno della collaborazione", strumento fondamentale che ha permesso di scoprire molte verità.
Basti vedere i frutti delle dichiarazioni di soggetti come Gaspare Spatuzza, Giovanni Brusca, Leonardo Messina e dello stesso Tommaso Buscetta.
Ma la riforma dell'ergastolo ostativo, invece, oltre a disincentivare la collaborazione, promuove di fatto la cultura dell'omertà.
Quella cultura che "bolla come infame chi tradisce il codice di solidarietà al clan sociale di appartenenza accusando i suoi complici, e non ritiene infame invece chi col suo silenzio non prova alcuna ripulsa morale a consentire ai sodali di continuare a uccidere, a estorcere, a seminare violenza".
Eppure grazie al nuovo testo, che dovrà passare al vaglio del Senato, anche coloro che non hanno collaborato e hanno taciuto potranno essere rimessi in libertà. C’è anche un altro fattore rimasto in ombra nel dibattito pubblico: se il condannato all’ergastolo rifiuta di collaborare, “posto che neppure la collaborazione con la giustizia basta a dimostrare il sicuro ravvedimento”, come può un osservatore esterno essere sicuro che tale soggetto si è ravveduto o perlomeno non è più un pericolo per la società?
E soprattutto: "quali sono le motivazioni soggettive della non collaborazione compatibili e coerenti con il sicuro ravvedimento?"
Anche su tale quesito gli organi competenti, Consulta e Parlamento, non hanno saputo ancora dare una risposta. Anzi, si sono limitati a fare alcuni esempi per i quali il condannato non può collaborare: "per non mettere a rischio la sicurezza dei propri cari", per non esporsi "al rischio di auto-incriminarsi, anche per fatti non ancora giudicati" oppure perché non ha oggettivamente nulla da dichiarare.
I casi elencati tuttavia non sono pertinenti alla rieducazione. Scarpinato, ha ricordato, di aver "suggerito di prevedere, per esempio, che il condannato debba motivare le specifiche ragioni del rifiuto di collaborare, in modo tale che il Tribunale di Sorveglianza possa trarne importanti elementi per valutare la sussistenza o meno del sicuro ravvedimento". "Nonostante tale esplicito invito della Corte - si legge sul 'il Fatto' il legislatore ha glissato passando a sua volta la palla ai Tribunali di Sorveglianza".
Tale decisone da 'scarica barile' espone pericolosamente i giudici della Sorveglianza poiché dovranno essere loro a decidere su basi soggettive, quindi anche a rischio di provocare dei contrasti interni di natura giudiziaria, se il condannato potrà godere dei benefici penitenziari.
"Il testo approvato in Commissione Giustizia" e poi dalla Camera, "si limita infatti ad accennare che i magistrati di sorveglianza potranno tener conto delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione: l’avverbio 'eventualmente' autorizza e legittima l’irriducibile a mantenere il silenzio anche sulle motivazioni della mancata collaborazione come se fossero superflue; e lascia carta bianca ai magistrati di sorveglianza nel decidere quali motivazioni soggettive del rifiuto di collaborare siano meritevoli di positivo apprezzamento per provare la rieducazione, incrementando così il rischio di soggettivismi interpretativi e di contrasti giurisprudenziali esiziali, viste l’estrema delicatezza e rilevanza della questione".
Il problema e che tra le "motivazioni soggettive", per le quali sarà possibile concedere i benefici penitenzieri, è inclusa anche quella per cui 'l'irriducibile' decide di non collaborare perché a suo giudizio "ciò che conta è pentirsi dinanzi a Dio e non agli uomini".
Da tale motivazione sarà impossibile capire se un condannato ha deciso veramente di ravvedersi o, per lo meno, se ha cessato di essere un pericolo per la società.
A conti fatti restano una domanda e una certezza:
Chi uscirà dalle carceri sarà un soggetto realmente ravveduto o almeno non pericoloso?
Al di là della risposta una cosa è certa: coloro che sanno le verità sulle stragi del '92 e del '93, e che sono tutt’ora in carcere, potranno uscire senza averle raccontate. Con il beneplacito dello Stato.

Fonte: ilfattoquotidiano.it

Foto © Imagoeconomica

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