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Il magistrato fiorentino: "E' la condotta del mafioso ergastolano che incide sui valori costituzionali"

La Corte costituzionale, con ordinanza relativa al problema del cosiddetto “ergastolo ostativo”, cioè alla disposizione di legge che considera la “collaborazione con la giustizia” l’unica prova certa del ravvedimento del condannato ai fini della concessione della libertà condizionale, ha ritenuto che questa disposizione contrasta con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Successivamente la Consulta aveva rinviato la trattazione dell’udienza a maggio 2022, “per consentire al legislatore di adottare gli interventi che tengano conto, sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della collaborazione con la giustizia in questi casi”. Questa scelta potrebbe quindi portare alla cancellazione dell'ergastolo ostativo, il fulcro della normativa antimafia promossa dal giudice Giovanni Falcone.
Tuttavia occorre chiedersi se la disciplina vigente sia davvero incompatibile con la Carta costituzionale e se ci sono davvero delle soluzioni che la possano sostituire.
"Invero l’incostituzionalità non sussiste", ha scritto il procuratore della repubblica di Firenze Luca Tescaroli sul Fatto Quotidiano, spiegando invece che è proprio la condotta del mafioso ergastolano che va ad incidere "direttamente o indirettamente su plurimi valori costituzionali, vale a dire i diritti inviolabili (art. 2 Cost.) – quali la libertà personale, l’uguaglianza, il diritto alla vita e alla sicurezza – ed entra in tensione anche con il principio per cui le prestazioni personali e patrimoniali possono essere imposte solo sulla base della legge (impone il pagamento di tributi paralleli rispetto a quelli previsti dallo Stato, come il sistematico pizzo agli operatori economici), incide sull’iniziativa economica privata libera, sul diritto di proprietà e sulla sua funzione sociale". Infatti ancora oggi la mafia detiene ancora il potere di infiltrarsi nella gestione delle imprese nel momento in cui queste si ritrovano a non poter più far fronte ai debiti. Secondo Tescaroli questo modus operandi condiziona "la libera concorrenza" e mina "all'uguaglianza tra tutti gli operatori economici".
Inoltre in base al nostro ordinamento il Parlamento è il solo organo che ha il potere di legiferare. Cosa Nostra, ha ricordato il magistrato è giunta ad "attuare attacchi terroristico-eversivi al cuore dello Stato, ponendo in essere otto stragi (due in Sicilia e sei nel continente) nel triennio ’92-’94, con la prospettiva di ricattare esponenti delle istituzioni (abolire l’ergastolo, eliminare il 41 bis e la legge sui collaboratori di giustizia in cambio della cessazione delle stragi), condizionandola politica e la funzione legislativa, che è riservata al Parlamento e al governo, arrivando persino a condizionare, con la strage di Capaci, la nomina del presidente della Repubblica (Scalfaro), riservata al Parlamento in seduta comune dei suoi membri". Oltretutto ricordiamo che la verità completa sule stragi non è ancora stata rivelata e che uno dei principali esecutori di quello stragismo, Matteo Messina Denaro, continua a essere latitante.
La ricerca della verità sulle stragi, la cattura dei latitanti in possesso di segreti indicibili in merito ai rapporti tra lo Stato e la Mafia, cosi come un adeguato ordinamento giudiziario e penitenziario sono gli strumenti con cui la repubblica ha saputo eliminare gli ostacoli che "limitano i diritti fondamentali" incentivando la collaborazione della giustizia.
“Pertanto - ha spiegato Tescaroli - la sola collaborazione dovrebbe espressamente essere indicata quale criterio vincolante per il giudice al fine di escludere la possibilità di accedere al beneficio della liberazione condizionale, posto che, ove fosse per così dire ‘istituzionalizzata’ la dissociazione, ne deriverebbe una valenza evidentemente disincentivante per le collaborazioni non esponendo a conseguenze il condannato, non essendo la scelta irreversibile (a differenza della collaborazione) e non creando pregiudizio al sodalizio, consentendogli di perpetuare la sua esistenza".
Infatti non sono stati pochi i casi in cui i criminali mafiosi sono stati rilasciati e una volta fuori hanno ripreso i contatti con l'organizzazione tornando alle posizioni gerarchiche di origine.
Un esempio su tutti, ha raccontato Tescaroli, è quello di "Antonio Gallea, condannato all’ergastolo come mandante dell’omicidio di Rosario Livatino, rientrato in posizione di comando nella sua organizzazione (stidda)" dopo che il tribunale gli aveva assegnato un regime di semilibertà". "Perciò, il legislatore potrebbe virare sul mantenimento, a tempo, di una presunzione assoluta di pericolosità sociale del condannato che non collabora - ha spiegato il pm - pur essendo nelle condizioni di farlo, sino all’annientamento della relativa organizzazione e ciò limitatamente agli esponenti di vertice dei tradizionali gruppi mafiosi che siano in grado di fornire collaborazioni di peso, documentate da provvedimenti giurisdizionali e da relazioni delle Procure distrettuali interessate dalla gestione del collaboratore e dalla Procura Nazionale. Senza il decisivo requisito della collaborazione severamente controllata e riscontrata manca ogni fattore obiettivo a cui ricollegare il distacco dal consorzio mafioso".
I mafiosi cosiddetti irriducibili hanno giurato fedeltà perpetua all’organizzazione e il loro status è “per sempre”. Di conseguenza è razionale pensare che altre misure, come quelle della dissociazione, vengano usate dal crimine mafioso per attuare un ben preciso piano funzionale alla loro condizione. Per esempio, scrive Tescaroli, "sul finire del 2000 - inizi del 2001 - alcuni esponenti di vertice di Cosa Nostra, tentarono di avviare un dialogo mostrando una disponibilità ad ammettere le proprie responsabilità, senza accusare i propri complici; di recente anche Filippo Graviano ed esponenti della camorra stanno percorrendo la medesima strada". Deve essere sempre considerato il fatto che il mafioso irriducibile può essere fatto uscire dal circolo del sodalizio solo attraverso la collaborazione con la giustizia poiché solo con quest'ultima si rompe il legame associativo e che "l’appartenente al sodalizio che collabora realmente compie una scelta irreversibile di rottura, che lo espone addirittura al pericolo concreto di vita una volta ritornato in libertà (a titolo esemplificativo, si pensi all’assassinio di Claudio Sicilia, esponente della Banda della Magliana) o a vendette “trasversali”, rischio che non viene corso da chi si limita a una dissociazione".

Foto © Imagoeconomica

Fonte: Il Fatto Quotidiano

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