L’avvocato spiega tutti gli errori tecnici della separazione delle carriere
"Io alla mia Costituzione ci tengo. Questi maneggioni vogliono cambiare la Costituzione nata dalla lotta del popolo italiano, è scritta con il sangue la nostra Costituzione", ha dichiarato con forza l’avvocato Luigi Li Gotti durante l'incontro tenutosi mercoledì al Teatro Garbatella di Roma dedicato alla presentazione del libro “Stragi d’Italia” (ed. Fuoriscena) scritto da lui stesso e dallo scrittore e giornalista Saverio Lodato.
Li Gotti ha concentrato la critica sugli errori tecnici sulla riforma che introdurrà la separazione delle carriere.
A cominciare dell’articolo 101 della Costituzione, che stabilisce: "i giudici sono sottoposti solo alla legge".
"Si sono dimenticati di modificare l'articolo 101 della Costituzione, si sono dimenticati, perché l'articolo 101 della Costituzione dice, secondo comma, i giudici sono sottoposti solo alla legge. E i Pm? Non l’hanno scritto", ha spiegato.
Secondo il legale questa omissione non è casuale: "Allora si sono lasciati la porta aperta per i pubblici ministeri, perché se non l'hanno modificato vuol dire che si hanno lasciato una porta aperta, nel senso che ad essere sottoposti alla legge sono i giudici. I pubblici ministeri? Non c'è più scritto in Costituzione".
Quindi un domani il pubblico ministero, non più protetto dalla Carta, rimarrà esposto alla sottoposizione all’esecutivo.
“E un argomento sfuggito, a dire la verità è sfuggito a tutti”, ha specificato.
L’Alta Corte disciplinare: un meccanismo che “non esiste” per l’appello
Passando all’Alta Corte disciplinare introdotta con la modifica dell’articolo 105, Li Gotti ha descritto un sistema paradossale.
“Allora hanno modificato l'articolo 105 5 della Costituzione, introducendo l'altra corte disciplinare. I CSM, i due CSM, non si occuperanno di disciplina": "Vi leggo l'articolo che dovremmo andare a votare. L'Alta Corte è composta da 15 giudici, 15, 3 dei quali nominati dal Presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte che il Parlamento in seduta comune, cioè Camera e Senato insieme, entro 6 mesi dall'insediamento del Parlamento, compila mediante elezione. Quindi ne abbiamo 3 di Presidente della Repubblica, 3 il Parlamento in seduta comune entro 6 mesi dall'insediamento, 6 dai magistrati giudicanti, quindi 3, 3 più 3 siamo 6. 6 dei magistrati giudicanti, siamo a 12, e 3 dei magistrati requirenti, questi vengono estratti a sorte, e siamo a 15". 
"Poi continuano: contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza, un magistrato viene sanzionato da quest'altra corte di 15 giudici. Lo dice: contro le sentenze dell'Alta Corte in prima istanza, in primo grado, cioè, è ammessa impugnazione soltanto dinanzi alla stessa Corte".
Quindi ci sono altri 15 giudici?
No, si “sono dimenticati di scrivere gli altri giudici. Chi li nomina? Si sono dimenticati di scriverlo" creando un vuoto normativo molto delicato, soprattutto se si parla di azione disciplinare.
Concorsi separati e Pubblici Ministeri dipendenti dalla polizia giudiziaria
Sulla separazione concreta delle carriere, Li Gotti ha evidenziato le conseguenze irreversibili: la “separazione delle carriere significa separazione dei concorsi, perché l'articolo 106 della nostra Costituzione dice che l'accesso in magistratura avviene mediante concorso. E questo articolo è immutato. E allora inevitabilmente la separazione delle carriere significa che ci siano due concorsi" ha detto spiegando il sistema attuale: "Attualmente com'è? Che si fa un unico concorso, poi si fa un lungo tirocinio Nel lungo tirocinio, peraltro, è previsto che il giovane vincitore del concorso debba partecipare per 6 mesi al dibattimento e poi anche alla Camera di Consiglio, per vedere come il giudice valuta la prova del pubblico ministero. Cioè, è la cosiddetta cultura della giurisdizione". Con “questa riforma i concorsi saranno due. Cioè, il giovane laureato nel momento in cui si iscrive al concorso sceglie la strada che dovrà percorrere per tutta la vita. Sceglie il binario". Tuttavia questo avrà un impatto non indifferente sui pubblici ministeri, soprattutto nella fase finale delle indagini. L’articolo 408 del codice di procedura penale dice che “quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione”. “Cioè gli dicono: diventa giudice, perché ti devi mettere nella testa del giudice al quale arriverà il processo e come il giudice valuterà le prove". Ma se il pubblico ministero, per via della separazione delle carriere, non apprenderà come essere anche giudice, come potrà valutare le prove e formulare una ragionevole previsione di condanna? Come potrà fare ciò se ha ricevuto una formazione diversa ossia quella di avvocato dell’accusa? 
Polizia giudiziaria e rischio di fascicoli “confezionati” dall’esecutivo
Dagli studi dell’avvocato Li Gotti emerge un quadro allarmante: la polizia giudiziaria, già dipendente “dal governo”, potrà in molti casi farsi carico integralmente delle indagini senza dare comunicazione al pubblico ministero e consegnargli tutto il fascicolo a cose fatte. “Gli porta il faldone confezionato, già fatto. E chi l'ha fatto allora? L'ha fatto l'esecutivo il fascicolo con la raccolta delle prove, non l'ha fatto il PM. Gli porta tutto confezionato”.
Ma come avviene?
L’art. 347 del codice di procedura penale detta: “Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione”.
Mentre l’art. 348 del codice di procedura penale detta: “Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell’art. 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole”.
Quanto al senza ritardo che impone alla polizia giudiziaria la comunicazione al PM, l’art. 108 bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, ne specifica la portata (“Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall’art. 347, commi 1 e 2, del codice sono trasmesse senza ritardo”).
Quindi senza ritardo solo nei casi di urgenza (ad esempio per i reati da codice rosso o perché debba procedersi al compimento di atti irripetibili).
Casi di Urgenza e Tempi (artt. 347 e 108-bis c.p.p.)
La normativa impone la comunicazione "immediata" (anche in forma orale, poi seguita da quella scritta) per: delitti di criminalità organizzata o di grande rilievo; reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) n. 1-6 c.p.p; situazioni in cui l'urgenza è dettata dal rischio di dispersione delle fonti di prova; atti compiuti per i quali è prevista l'assistenza del difensore, in cui la notizia è inviata solitamente entro 48 ore.
Ne consegue che per i casi non urgenti, la polizia giudiziaria svolge tutte le indagini raccogliendo gli elementi utili per la ricostruzione del fatto e l’individuazione del colpevole.
La polizia giudiziaria dipende dal Ministero della Difesa (carabinieri), dal Ministero dell’Interno (polizia di stato), dal Ministero delle Finanze (guardia di finanza).
Ne consegue che il PM sarà di fatto condizionato dal potere esecutivo e sarà l’avvocato della polizia.
Chi deciderà il tipo e oggetto delle indagini, chi cercherà le prove, chi consegnerà il prodotto confezionato al PM, sarà la polizia giudiziaria dipendente dal potere esecutivo, ossia dal governo. "Fanno un disastro, rendetevene conto. Un disastro. E noi possiamo e dobbiamo impedirlo. Votiamo no!".
Foto © Paolo Bassani
ARTICOLI CORRELATI
''Toccare la Costituzione significa uccidere di nuovo Paolo Borsellino''
Votiamo NO
''Stragi d'Italia'', il libro di Saverio Lodato e Luigi Li Gotti stasera a ''Otto e Mezzo''
''Stragi d'Italia'': in uscita il 30 settembre il libro di Luigi Li Gotti e Saverio Lodato
Tutto ciò che il governo nasconde sulle stragi d’Italia fino al caso di Osama Almasri
di Giorgio Bongiovanni
Caso Almasri, Li Gotti: ''Denuncia al Governo? Un atto giudiziario, non un favore a Meloni''
La destra ha vinto la sua battaglia per l'egemonia
Lodato: la lotta alla mafia è tornata all'età della pietra, prima di Falcone e Borsellino
Saverio Lodato: ''Si nasconde via D'Amelio per nascondere la storia delle stragi d'Italia''
Lodato: ''Preso atto della querela della Colosimo, valuto possibile denuncia per calunnia''
