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Il difensore di Scotto, l’avv. Scozzola, tradisce la sua parola e allunga i tempi processuali

La Corte d'assise di Palermo, presieduta da Sergio Gulotta (giudice a latere Monica Sammartino), ha nuovamente rinviato l’inizio della requisitoria del processo sulla morte del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio (uccisi in un agguato il 5 agosto del 1989), che vede imputati il boss dell'Acquasanta, Gaetano Scotto, accusato di duplice omicidio aggravato in concorso e Francesco Paolo Rizzuto, accusato di favoreggiamento.

Si dovrà attendere il 22 novembre per vedere la discussione fra le parti.

A farla slittare è stata la necessità di esaminare nuovamente una serie di atti acquisiti anche nel corso delle udienze precedenti.

Dopo aver verificato il materiale probatorio già acquisito dalla Corte, il sostituto procuratore generale Umberto De Giglio ha presentato ulteriori documenti “sopravvenuti nel corso di questo dibattimento”. Si tratta dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari che è stato emesso dalla Procura di Palermo nei confronti di Vito Lo Forte in relazione alle indagini conseguenti la deposizione che ha reso nel Processo Agostino (Scotto Gaetano + 1). “Solo per il fatto storico dell’instaurazione di quel procedimento e dell’esito parziale dello stesso in relazione alla deposizione di Lo Forte Vito”, ha spiegato de Giglio. Inoltre, ha aggiunto, “copia del dispositivo emesso dalla Corte di Assise d’appello di Palermo nel procedimento parallelo nei confronti di Madonia Antonino perché è intervenuta la sentenza che ha parzialmente confermato - ma di fatto confermato - la condanna del Madonia il 5 ottobre 2023”. Due elenchi, dunque, forniti anche in supporto informatico, ma Scozzola ha paralizzato l’iter opponendosi all’acquisizione e all’utilizzazione del materiale.

Il carteggio di Scozzola
Per quanto riguarda l’avviso di conclusione indagini nei confronti di Vito Lo Forte, Scozzola ha ritenuto che la documentazione non si potesse acquisire perché “la eventuale falsità o reticenza delle dichiarazioni dello stesso devono essere valutate primariamente dal giudice con la sentenza; quindi, alla fine del processo di primo grado come dispone l’art. 207 del codice di rito. Che quelle dichiarazioni siano false o reticenti saranno accertate in un successivo momento”. Sull’acquisizione del rapporto giudiziario del 27 settembre 1989 redatto dal dottor Arnaldo La Barbera - documento irripetibile perché deceduto -, Scozzola si è opposto all’acquisizione dei verbali di s.i.t. (sommarie informazioni testimoniali, ndr) contenuti all’interno e allegati a quel rapporto. Il difensore del boss dell'Acquasanta ha poi rilanciato sulle trascrizioni delle dichiarazioni rese all’ex colonnello del Ros Michele Riccio dal confidente dei carabinieri Luigi Ilardo, ex reggente di Caltanissetta nonché confidente dei carabinieri ucciso il 10 maggio 1996 a Catania. Ilardo fu il primo a parlare di un killer dei servizi segreti con la “faccia di mostro”. Facendo anche un riferimento specifico al caso dell’omicidio Agostino. Per Scozzola “quelle trascrizioni non sono una prova. La prova è la bobina”, anche se, in ogni caso, secondo la difesa “siamo in presenza di un atto inutilizzabile”, perché Ilardo doveva essere avvisato di quelle dichiarazioni.

La replica della procura generale
Non si è fatta attendere la replica del sostituto procuratore generale De Giglio, il quale, a dir poco sorpreso dalle parole di Scozzola, ha prontamente chiesto qualche minuto di sospensione alla Corte per potersi consultare con i colleghi. “L’avv. Scozzola, si è presentato nel mio ufficio e mi ha detto che non avrebbe fatto alcuna opposizione a questi documenti – ha spiegato -. Questo mi ha indotto a fare una richiesta esternamente sbrigativa di produzione perché davo per scontato che la parola dell’avv. Scozzola pronunciata nel mio ufficio trovasse corrispondenza nella posizione processuale nel corso dell’udienza. A questo punto chiedo qualche minuto per verificare e precisare i contorni della mia richiesta attesa da posizione assunta in udienza dall’avv. Scozzola”. Una circostanza confermata anche dal difensore di Scotto, il quale ha precisato di non voler “mettere in dubbio quanto detto dal procuratore generale”. “Io sono stato nel suo studio, avevo visto l’elenco e poi nel mio studio controllando ho trovato quella sentenza a sezioni unite. Da quella sentenza è emersa la mia questione odierna. È un ‘melius re perpensa’”, si è giustificato. Rientrata la Corte, De Giglio ha precisato come le registrazioni delle dichiarazioni di Ilardo “per noi costituiscono dei documenti”. “Anziché scrivere quella fase di collaborazione con l’ufficiale di pg che si stava avviando, perché la vicenda era abbastanza nota, un documento scritto, ha volontariamente dettato in quelle registrazioni le proprie registrazioni - ha detto evidenziando -. Quelle sono le trascrizioni di una volontaria dettatura dell’Ilardo delle sue dichiarazioni. Quindi, la citazione giurisprudenziale fatta dall’avv. Scozzola, che riguarda altro tipo di situazioni, ovvero quando l’ufficiale di pg va a captare una dichiarazione ma senza darne conoscenza a chi la rende. Qui si tratta di una dettatura volontaria. Non è stato possibile chiamare a testimoniare Ilardo perché come noto è deceduto; quindi, non potevamo introdurre queste dichiarazioni in altro modo. La cui rilevanza nel nostro procedimento è abbastanza evidente perché Ilardo con quelle dichiarazioni rese al colonnello Riccio è il primo che parla di questo killer dei servizi con la faccia di mostro. E fa un riferimento specifico al caso dell’omicidio Agostino”.

In merito al rapporto giudiziario del settembre ’89 che vede la firma di La Barbera “risulta già formalmente acquisito da questa Corte all’udienza del 5 novembre 2021. Noi ci siamo limitati a produrlo materialmente. Non facciamo nessun riferimento agli atti allegati. È il rapporto che ci interessa che venga acquisito come atto irripetibile poiché a firma di La Barbera poi deceduto”.

L’avv. Repici: “C’è una contraddizione insanabile nella prospettazione difensiva
Anche le parti civili si sono opposte al comportamento di Scozzola. L’avvocato Fabio Repici, difensore di Vincenzo Agostino, padre dell’agente Nino Agostino, in merito alle dichiarazioni rilasciate da Ilardo a Riccio, ha sottolineato ulteriormente che “a differenza di come poteva apparire dall’intervento della difesa dell’imputato, non si tratta di registrazioni captate o conversazione registrate in modo occulto, ovvero all’insaputa del dichiarante. Si tratta di dichiarazioni consapevolmente rese da Luigi Ilardo davanti a un registratore. Questo è un dato pacifico che anche l’avv. Scozzola è in grado di confermare”. “In quell’occasione furono acquisite quelle conversazioni e c’è l’attestazione in quella sentenza del fatto che tali conversazioni non furono registrate occultamente dall’ufficiale di pg, ma fossero state consapevolmente, da parte di Ilardo, versate in una registrazione che avveniva nella sua consapevolezza e nel suo consenso. Si tratta di spontanee dichiarazioni rese dall’Ilardo, se non ricordo male, tra il 6 e il 10 maggio 1996 a Riccio”, ha puntualizzato Repici.

Per quanto riguarda l’avviso di conclusione indagini relativo a Vito Lo Forte, l’avvocato di Agostino ha sottolineato che “quel documento ha la valenza ex art. 234 che hanno molti dei documenti acquisiti in questo processo”. “Quel documento non ha meno pregio di una richiesta di archiviazione o una requisitoria - ha detto -. Per cui c’è una contraddizione insanabile nella prospettazione difensiva che da un lato chiede l’acquisizione di una requisitoria e al contempo si oppone all’acquisizione di avviso di conclusione indagini. Come documenti hanno la stessa dignità probatoria, cioè valgono a dimostrare ciò che quei documenti possono attestare e null’altro. Per questo insisto nelle acquisizioni”.

Preso atto della complessità della questione per l’esigenza della soluzione delle questioni prospettate oggi dalle parti circa la revisione anche di quanto in precedenza acquisito, la Corte si è riservata e ha rinviato alla prossima udienza per lo scioglimento della riserva e per la discussione del pubblico ministero.
   
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