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I diritti delle vittime di reato non sono adeguatamente protetti a livello processuale nonostante la Costituzione già preveda delle forme di tutela.
Con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, era stato modificato l’articolo 111 della Costituzione, mediante l’inserimento di norme volte a garantire un processo definito e ritenuto 'giusto' per dettato costituzionale. Ciò ha garantito alla figura dell'accusato di godere di una vasta gamma di diritti e facoltà, ponendo la posizione dell’accusato - per così dire - sotto un amplissimo ombrello protettivo.
Tuttavia, continuano invece a mancare dalla Carta costituzionale norme specifiche a tutela di un’altra parte ancora del processo, la vittima dei reati, nonostante che, fin dalla parte iniziale del testo costituzionale, quella sui 'principi fondamentali', si faccia continuo riferimento a princìpi ed esigenze di 'solidarietà politica, economica e sociale'.
È inevitabile quindi, riporta il disegno di Legge Costituzionale firmato anche dall'ex procuratore generale di Palermo e oggi Senatore Roberto Scarpinato, "soprattutto dopo aver costituzionalizzato il principio della parità delle parti per potersi avere un 'giusto processo'” inserirei nella Costituzione anche la tutela della rimanente parte, per di più quella di sovente più debole e meno protetta sotto molti punti di vista: la vittima di un reato".


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Il senatore Roberto Scarpinato © Paolo Bassani


Si legge che "si tratta certamente di una lacuna, che si riverbera anche all’interno del processo penale, ove la vittima del reato trova spazio soltanto se si costituisce parte civile. Si deve peraltro rilevare come a tale presenza, pur all’interno del processo, non sia garantita, allo stato delle norme, una piena tutela, anche perché essa inevitabilmente finisce per appesantire l’iter processuale, così costituendo (e così venendo per lo più percepita) un ostacolo alla rapida definizione del processo".
"L’esigenza di una piena tutela delle vittime del reato è fortemente avvertita ai vari livelli e alle diverse istanze della nostra società, anche perché la parte danneggiata, la parte offesa e la parte civile costituita ricoprono un ruolo e rappresentano un interesse che molte volte non è erroneo definire di natura pubblica o collettiva. Emblematico è il caso delle vittime del terrorismo, quello delle vittime delle stragi, quello degli infortuni-malattie mortali a causa del lavoro, quello delle vittime della criminalità, quello delle vittime di reati a sfondo sessuale soprattutto su minori, quello delle vittime di aggiotaggio o di reati societari-bancari, quello dei reati di disastro ambientale".
Per tutti questi motivi, e anche altri, il disegno di legge propone di applicare tutte le garanzie della persona accusata anche alla vittima di reato.
"Si ritiene che sarà sufficiente questo richiamo 'costituzionalizzato' per convincere il legislatore ordinario a dare attuazione al quadro normativo dettato a garanzia dei diritti delle vittime di reato in sede di Consiglio d’Europa, superando ritardi e dimenticanze e così dando avvio ad un processo penale certamente più giusto per tutte le parti e quindi anche per le vittime dei reati".

Per leggere il disegno di legge: clicca qui!

Foto di copertina © Imagoeconomica

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