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Il 21 aprile di quest'anno Gaspare Spatuzza, ex boss di Brancaccio, aveva chiesto l'accesso alla liberazione condizionale così da poter uscire dal regime di detenzione domiciliare che sta scontando in una località segreta.
Il boss ha sulle spalle numerose condanne tra cui quella per l'omicidio di Don Pino Puglisi e per la strage di Via D'Amelio in quanto riconosciuto autore del furto e della preparazione della Fiat 126 che il 19 Luglio 1992 era stata impiegata come autobomba.
Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva già espresso parere negativo nonostante le Procure e le corti che l’hanno ascoltato in decine di indagini e processi avevano garantito sulla sua attendibilità e sull’importanza del suo contributo. Nello specifico si sono espresse in maniera favorevole alla liberazione condizionale anche la Procura di Caltanissetta e la Direzione nazionale antimafia.  In seguito la prima sezione penale della Cassazione, collegio presieduto da Carlo Zaza e relatore del caso il consigliere Filippo Casa, aveva accolto il ricorso presentato da Gaspare Spatuzza contro l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto la sua richiesta di tornare in libertà. La prima sezione penale della Suprema Corte aveva infatti annullato con rinvio l'ordinanza dei giudici di sorveglianza, disponendo quindi un nuovo esame sull'istanza di Spatuzza.
Oggi l'Adnkronos ha riportato le motivazioni della Cassazione: c'è una "contraddizione palese tra premesse e conclusioni" nella decisione dei giudici del Tribunale di Sorveglianza di Roma che "per un verso, ha dato atto della sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità e di meritevolezza del beneficio, nonché indicato le significative tappe del percorso positivo di ravvedimento seguito dal condannato successivamente alla intrapresa proficua collaborazione, caratterizzato - sottolineano i supremi giudici - dalle esternazioni di pentimento concretamente rivolte ai familiari delle vittime, dall'avvicinamento a modelli che pongono al centro il valore della vita umana, dall'impegno concreto in attività di solidarietà sociale che rispondono a quel valore, dalla dimostrata capacità di gestire i permessi sia giornalieri che prolungati e dell'assenza di qualsiasi elemento indicativo del mancato completamento del processo di ravvedimento richiesto".
Per altro verso, sottolineano i giudici della Cassazione, il tribunale di sorveglianza "è pervenuto, in conclusione, a negare il beneficio adducendo, in modo generico, la necessità di un ulteriore, congruo periodo di verifica giustificato dal numero e dalla gravità dei reati commessi, senza il quale non potrebbe ritenersi consolidato il processo di ravvedimento. Tuttavia, il giudice di merito ha omesso di giustificare, nella sostanza, tale affermazione finale, non spiegando perché il lungo tempo trascorso dall'inizio della detenzione di Spatuzza, risalente al 1997, non avrebbe potuto considerarsi sufficiente e non ancorando siffatto giudizio, implicito, di inadeguatezza a dati concreti". In definitiva, spiegano i supremi giudici della prima sezione penale, "l'affermazione che 'il percorso di riabilitazione deve essere nel caso concreto un percorso necessariamente lungo' appare un'argomentazione basata su un elemento (il fattore tempo) dai contorni indefiniti, non essendo stati evidenziati indici da cui trarre l'incompiutezza, allo stato, del ravvedimento del ricorrente". Ora dopo il pronunciamento della Cassazione la posizione dell'ex mafioso dovrà essere nuovamente valutata dai giudici che si occupano dei detenuti.

Foto © Imagoeconomica

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