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Il giudice della sezione civile del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Elisa Di Giovanni ha stabilito che non c'è stata alcuna diffamazione negli articoli pubblicati tra settembre e novembre del 2009, sul sito Internet ''www.antimafiaduemila.com'' e sul blog 'www.enricodigiacomo.org', dedicati all'affare del Parco commerciale di Barcellona Pozzo di Gotto e, in particolare, al ruolo ricoperto dalla società DiBeca e dalla famiglia legata all'imprenditore Rosario Pio Cattafi, condannato in appello lo scorso ottobre a Reggio Calabria a 6 anni di carcere per associazione di stampo mafioso.
Il giudice ha quindi respinto la richiesta di condanna al pagamento dei danni, patrimoniali e non, avanzata dagli architetti Mario e Santino Nastasi (fratelli) e Giovanni Cattafi, oltre che dalla stessa DiBeca (di cui ha fatto parte per un periodo lo stesso Rosario Cattafi).
Secondo la sentenza "le notizie dal sapore inquisitorio tipico dell'inchiesta su affari di pubblico interesse, risultano riportate, nella maggior parte della estensione contenutistica, attraverso le virgolette, sintomo della riproduzione delle fonti" da cui ha attinto il giornalista Antonio Mazzeo, poi diffusi telematicamente da Enrico Di Giacomo (direttore responsabile del blog) e Giorgio Bongiovanni (direttore responsabile della rivista on line ANTIMAFIADuemila), tutti e tre processualmente tutelati dagli avvocati Fabio Repici e Maria Rita Cicero. Nel processo erano imputati anche Antonello Mangano e Giuseppe Restifo, anch’essi assolti e difesi dall’avvocato Carmelo Picciotto.
Nel testo della sentenza si legge che il 'focus' rivolto "al business dei centri commerciali" in odore di mafia, sono frutto di "un lavoro di ricerca delle fonti minuzioso e dettagliato, sintomatico dell'interesse a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti". Tra le fonti citate figurano la relazione della Commissione prefettizia sul condizionamento mafioso del Comune di Barcellona P.G. del luglio 2006, l'informativa del Gico di Firenze del 3 aprile 1996 e la relazione di minoranza della Commissione parlamentare antimafia della XIV legislatura, primo firmatario Giuseppe Lumia. Per il giudice, l'inchiesta giornalistica, oggetto di contestazione, "resta confinata entro le maglie del rispetto della dignità umana e professionale, stante l'assenza di aggettivi qualificativi aggressivi o dileggiatori rivolti alla persona umana o alla figura professionale". Quanto poi alla circostanza per cui la DiBeca viene "indicata come una società mafiosa che intrattiene rapporti economici con soggetti contigui ad ambienti criminali di natura mafiosa, inserita in una cittadina anch'essa mafiosa", il tribunale ha osservato che, "dalla lettura dei contenuti degli articoli, oggetto di puntuale trascrizione già nel corpo della citazione introduttiva - oltreché di produzione - non consta evidenza di impiego di locuzioni definitorie della società in questione elusive del canone della continenza giornalistica". Insomma, "gli stessi articoli sono rivelatori dell'intento primario di sensibilizzare l'opinione pubblica su affari di interesse generale, perseguito mediante il richiamo a fonti di informazione di attendibile provenienza la cui matrice investigativa non può che riflettersi sul tono suggestivo impiegato senza, tuttavia, tradursi in attacco personale".

Foto © Imagoeconomica

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