Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.

I legali di Ilaria: "Morte di Stefano Cucchi si spiega solo con il pestaggio"

Il sostituto procuratore generale della Cassazione Tomaso Epidendio ha chiesto la conferma delle condanne in Appello per omicidio preterintenzionale per la morte di Stefano Cucchi comminate ai carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro e un nuovo processo "limitatamente al trattamento sanzionatorio" per il carabiniere Francesco Tedesco, il militare che con le sue dichiarazioni ha fatto luce sul pestaggio del 31enne romano, arrestato il 15 ottobre del 2009 e deceduto sette giorni dopo all'ospedale Sandro Pertini.
La prossima udienza è stata fissata davanti ai supremi giudici della V sezione penale per il prossimo 4 aprile. Di Bernardo e D'Alessandro sono stati condannati in Appello lo scorso maggio a 13 anni di carcere come chiesto dal pg, mentre quattro anni sono stati inflitti al maresciallo Roberto Mandolini, per aver coperto quanto accaduto. Due anni e mezzo di carcere per Tedesco che, inizialmente imputato per il pestaggio, durante il processo di primo grado aveva denunciato i suoi colleghi diventando un teste chiave dall’accusa.
Per il pg di Cassazione, la sentenza di appello mostra ''un dato certo su cui converge una mole impressionante di elementi probatori di vario genere: la circostanza che Cucchi fosse stato 'pestato' (perché questo è l'unico termine compatibile con l'entità delle lesioni refertate) allorché si trovava alla stazione dei carabinieri di Roma Casilina dove era stato portato per il fotosegnalamento subito dopo il suo arresto per illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (20 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina e 2 pasticche di ecstasy) e dopo la perquisizione domiciliare''. ''La circostanza del pestaggio operato in quel frangente da Di Bernardo e D'Alessandro non è solo tratta da quanto riferito dal milite presente e coimputato Tedesco, ma è avvalorata da numerosissimi ulteriori elementi compiutamente indicati in sentenza. In particolare - si legge nella requisitoria depositata - è avvalorata dalle 'confidenze' di Cucchi (sul fatto che a pestarlo erano stati i carabinieri che lo avevano arrestato e non altri) rivolte a persone di svariata condizione che erano entrati in contatto con lui e che erano rimaste impressionate dalla maschera del suo volto e dalla sua andatura paurosamente claudicante con difficoltà anche solo a rimanere in piedi (tanto da indurli a richiedergli spiegazioni), (…) e dalle conversazioni della Carino (già coniuge dell'imputato) con lo stesso D'Alessandro in cui gli rimprovera come lui stesso avesse raccontato a tanta gente quanto si fosse ''divertito'' a ''picchiare quel drogato di merda”. Per il sostituto pg di Cassazione ''è evidente che i due carabinieri abbiano voluto infliggere una severa punizione corporale a Cucchi per il solo fatto di aver mancato loro di rispetto, reiterando colpi al medesimo anche quando era rovinato a terra e nonostante si trattasse di persona che, come rappresentato in sentenza, risultava di impressionante magrezza e debilitato (tanto da avere le difese tentato di agganciare a tali condizioni alternativi decorsi causali della morte, seppur con censure infondate in punto di diritto non potendosi riconoscere a tali condizioni l'elisione giuridica del nesso causale tra lesioni e morte). La reazione dei due imputati deve dunque ritenersi del tutto abnorme e manifestamente sproporzionata - sottolinea il pg di Cassazione - visto che hanno rotto addirittura una vertebra sacrale al medesimo e lo hanno colpito al volto con tale violenza da ridurlo a una maschera, che ha impressionato vivamente tutti coloro che sono entrati in contatto con lui dopo il pestaggio: tutto ciò solo per punirlo del suo atteggiamento strafottente''. In primo grado, il 14 novembre 2019 la prima Corte d'Assise di Roma aveva condannato a 12 anni di carcere i due carabinieri accusati del pestaggio, Di Bernardo e D'Alessandro riconoscendo che fu omicidio preterintenzionale, come sostenuto dal pm Giovanni Musarò. Era stato assolto invece ''per non aver commesso il fatto'' per questa accusa Francesco Tedesco. Per lui era rimasta la condanna a due anni e mezzo per falso. Per la stessa accusa era stato condannato a tre anni e otto mesi il maresciallo Roberto Mandolini, all'epoca dei fatti comandante della stazione Appia. ''Quanto poi al memoriale di servizio - si legge ancora nella requisitoria del pg - lo stesso lungi dall'escludere il dolo, non solo attesta l'effettiva falsità rilevata nel verbale di arresto (con esso palesemente contrastante), ma la piena consapevolezza e volontà di gestire i gravi fatti emersi all'interno del Corpo dell'Arma (irrilevante per tale considerazione il fatto che il memoriale costituisca a sua volta atto pubblico fidefaciente) anziché come doveroso informarne immediatamente e prontamente l'autorità giudiziaria''.

I legali di parte civile di Ilaria Cucchi
''Se si sottraggono il pestaggio e le lesioni dal percorso causale, non c'è alcun modo logico e scientifico di spiegare la morte di Stefano Cucchi''. E' quanto si legge nella memoria degli avvocati Fabio Anselmo e Stefano Maccioni, legali di parte civile di Ilaria Cucchi e dei genitori di Stefano Cucchi depositata in vista dell'udienza del 4 aprile. ''La morte di Cucchi, per i legali di parte civile, ''anche attraverso percorsi causali composti - persino quando complicati ad arte da chi voglia sfumare il nesso di causalità (con le ipotesi della morte per inanizione) - arriva inevitabilmente a trovare la sua causa scientifica, logica e, soprattutto giuridica, nel pestaggio e nelle lesioni''. Per Anselmo e Maccioni, ''poiché seria è la gravità della condotta, intenso il dolo e deprecabile il comportamento successivo al reato tenuto dagli imputati, le attenuanti generiche non si possono concedere e vanno riconosciuti i futili motivi essendo provato che i due imputati dell'omicidio hanno pestato violentissimamente Stefano Cucchi traendo pretesto dal suo comportamento irrispettoso ma innocuo''.

In foto: Ilaria Cucchi © Imagoeconomica

ARTICOLI CORRELATI

Caso Cucchi, famiglia chiede 2 mln: ''Casarsa anima nera del depistaggio''

Depistaggio Cucchi. Requisitoria del pm al via: ''Si è voluto riscrivere una verità''

La tenacia ha un nome e un cognome: Ilaria Cucchi

Processo Cucchi, maresciallo ammette: ''Sapevo del raccoglitore con atti''

ANTIMAFIADuemila
Associazione Culturale Falcone e Borsellino
Via Molino I°, 1824 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) - P. iva 01734340449
Testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Fermo n.032000 del 15/03/2000
Privacy e Cookie policy

Stock Photos provided by our partner Depositphotos