La Procura Generale di Perugia ha presentato ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, depositata lo scorso 8 marzo, con cui si è concessa la misura alternativa al carcere, a Piero Amara, per lo svolgimento in regime di semilibertà dell'attività di volontariato e di pubblica utilità.
Al centro di diverse e delicate inchieste, l’ex avvocato esterno di Eni ha ottenuto la semilibertà per la sua "attività di collaborazione" riconosciuta dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, competente in quanto il legale è detenuto a Terni pur non avendo provvedimenti restrittivi dall'autorità giudiziaria umbra. Tali presupposti sono stati contestati dalla Procura Generale del capoluogo umbro che ha deciso di impugnare la decisione in Cassazione.
Amara è tra l'altro personaggio centrale dell'indagine della procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, sulla presunta 'Loggia Ungheria', partita dagli ormai famosi verbali dell'ex legale esterno di Eni, resi nel capoluogo lombardo nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto 'falso complotto', tra dicembre 2019 e gennaio 2020, e poi trasmessi per competenza nel capoluogo umbro. Fascicolo ancora aperto e per il quale gli accertamenti sono coperti dal massimo riserbo.
Il pg Sergio Sottani ha messo nero su bianco in un comunicato stampa che non è stata dimostrata la “leale e piena” attività collaborativa di Amara “in quanto questi ha taciuto fatti criminosi di particolare gravità". "Nel procedimento in esame - scrive la Procura - non sono state consultate alcune delle autorità giudiziarie ove pendono i procedimenti a carico di Amara, per cui non risulta dimostrato il presupposto della collaborazione". Sempre secondo la procura generale da Amara non emergerebbe nessuna “volontà di collaborazione, ma al contrario si sia in presenza di una commissione sistematica di reati gravissimi, con una disinvolta spregiudicatezza volta ad inserirsi in un contesto criminale di destabilizzazione delle istituzioni e di discredito e di sfiducia nel sistema giudiziario".
Di altro avviso è invece il tribunale di sorveglianza il quale ha ritenuto - sempre in base a quanto reso noto dalla Procura generale - che Amara "ha manifestato la volontà di ripudio della condotta in precedenza tenuta, mediante l'attività di collaborazione che sarebbe dimostrata da dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, rese presso diverse autorità giudiziarie". "Al punto che, sempre secondo la decisone del Tribunale di sorveglianza perugino - si legge ancora nella nota - molti procedimenti penali instauratisi traggono origine proprio dall'intensa attività di collaborazione, tanto più duratura quanto più penetrante è stato il coinvolgimento del Sig. Amara negli ambiti del potere. In definitiva, sempre ad avviso del Tribunale di sorveglianza, il percorso detentivo ha rappresentato per Amara un effettivo senso di liberazione da atteggiamenti di vita condotti nel passato, che lo hanno portato ad esaltarsi del successo raggiunto nella carriera e del potere che ne era conseguito, per cui rispetto ai reati commessi si sta assistendo ad un processo di ripensamento del vissuto, con l'impegno di un reale cambiamento".
Tesi opposte, dunque, sulle quali dovrà ora esprimersi la Cassazione.
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