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Sdoganato con il nuovo testo le dinamiche delle correnti con il criterio dell’apparentamento

Il testo della riforma del Csm e della legge sull’ordinamento giudiziario, la terza del “pacchetto giustizia” dopo quelle del processo civile e penale, è stato votato all’unanimità ieri dal Consiglio dei Ministri. In teoria doveva essere la riforma anti - correnti, anti - Palamara, anti - sistema, ma nella sostanza invece di essere anti è pro.

Il quesito principale è l’elezione dei componenti del Csm. Le opzioni sul tavolo erano tre: sistema maggioritario su collegi binominali, sistema proporzionale (che permetteva anche alle minoranze di avere dei rappresentati) e la terza era la via del sorteggio temperato, la più adatta ad arginare lo strapotere delle correnti. L’ipotesi dei collegi binominali era stata criticata da molti addetti ai lavori: secondo i consiglieri Sebastiano Ardita e Nino Di Matteo “sarebbe il trionfo del correntismo e del bipolarismo, che provocherà ulteriori spaccature e conflitti”. Al progetto di riforma si era detta contraria anche una buona parte delle toghe, che in un referendum interno convocato dall’Associazione nazionale magistrati ha espresso la preferenza per un sistema di tipo proporzionale (che ha ottenuto 3189 voti contro i 745 per il maggioritario).

La ministra Cartabia ha quindi preso le prime due opzioni (maggioritario e proporzionale) e le ha mischiate insieme dando vita ad un impianto correntocrate peggiore del precedente: un sistema maggioritario bi-nominale con correttivo proporzionale, che prevede la possibilità di “apparentamento”.

Non sono previste liste ma candidature singole. Saranno 14 i togati eletti con il maggioritario basato su collegi binominali. A passare saranno i primi due per ogni collegio mentre il terzo più votato sarà il quindicesimo consigliere eletto. Gli ultimi 5 togati saranno scelti tra i giudici di merito ma con il sistema proporzionale su base nazionale in cui ci protrà essere la possibilità “dell’apparentamento”, cioè l il collegamento tra più liste di candidati nelle elezioni al fine di raggiungere una maggioranza in comune.

Inoltre il Csm è stato modificato anche nella composizione numerica: i consiglieri togati da 16 passeranno a 20 e i laici da 8 a 10. Tra componenti sono di diritto: Presidente della Repubblica; Primo Presidente di Cassazione; procuratore generale Cassazione.

Il testo dovrà essere ancora approvato dal Parlamento ma già si può prevedere che alcune forze politiche cercheranno di apportarvi delle modifiche. Come quella richiesta da Forza Italia che prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.

Stop alle porte girevoli
Il testo prevede il blocco, come già previsto dalla riforma di Alfonso Bonafede approvata ad agosto 2020 dal governo Conte 2, delle cosiddette “porte girevoli”. La riforma prevede che magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo o incarichi di governo (nazionale, regionale o locale) al termine del mandato non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale, ma saranno collocati in ruoli dell'amministrazione. Con una differenza, introdotta in Cdm, che per gli incarichi tecnici il divieto vale se l'incarico dura almeno un anno. Stesso divieto, per tre anni, per i magistrati che si sono candidati in competizioni elettorali e non sono stati eletti: la destinazione sarà individuata dai rispettivi organi di autogoverno. No anche ai doppi incarichi: nella riforma è stabilito che non si può contemporaneamente esercitare funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, nazionali e locali. All'eleggibilità dei magistrati sono posti nuovi limiti territoriali: per cariche elettive nazionali, regionali, per le province autonome di Trento e Bolzano, il Parlamento europeo, e per gli incarichi di assessore e sottosegretario regionale, non sono eleggibili nella regione in cui è compreso, in tutto o in parte, l'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni. All'atto dell'accettazione di una candidatura politica i magistrati devono essere posti in aspettativa senza assegni, obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato, con diritto alla conservazione del posto e computo del periodo di aspettativa a soli fini pensionistici.

Voto avvocati sulla professionalità dei giudici
Dalle valutazioni di professionalità dipendono gli avanzamenti di carriera dei magistrati e l’esito può essere solo positivo o negativo e fino ad oggi era sempre stato deciso solo da magistrati. La bozza prevede anche il voto degli avvocati nei consigli giudiziari sulle valutazioni di professionalità dei magistrati ma solo in un caso: quando il Consiglio dell’Ordine abbia fatto una segnalazione formale di comportamenti scorretti da parte del magistrato che si deve valutare. In questi casi il voto degli avvocati presenti nei Consigli giudiziari sarà unitario. Nell’esame del magistrato si valorizzerà la “tenuta dei provvedimenti giurisdizionali”, con l’acquisizione a campione della documentazione necessaria per accertare l’esito dei procedimenti nelle successive fasi di giudizio.
La bozza prevede anche una pagella di valutazione per la capacità di organizzazione del lavoro del magistrato che in caso positivo potrà essere discreto, buono o ottimo.

Criteri delle nomine
Il Csm sarà tenuto a rispettare l’ordine cronologico e l’audizione dei candidati. Il criterio dell’anzianità rimane “residuale” rispetto al merito. Per il passaggio di funzione da pubblico ministero a giudice rimane la proposta Bonafede: è consentito due volte e non più 4 come adesso. Ma Forza Italia vuole che entro i 5 anni dall’ingresso in magistratura le toghe scelgano la loro funzione.

Stretta sui magistrati fuori ruolo
Si tratta di un principio di delega, per cui si stabilirà poi, con i decreti attuativi, il nuovo numero ridotto dei magistrati fuori ruolo, e si dovranno determinare con chiarezza quali sono gli incarichi per cui è previsto il fuori ruolo e quali quelli per cui è prevista l'aspettativa. Un magistrato non può andare fuori ruolo prima di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali e se c'è scopertura nell'ufficio di appartenenza, e deve intercorrere un periodo di tempo tra un incarico di fuori ruolo e l'altro. Fissato il limite massimo in 10 anni. Novità infine nelle modalità di accesso in magistratura: la riforma stabilisce l'accessibilità al concorso direttamente dopo la laurea, con la decadenza dell'obbligo di frequenza delle scuole di specializzazione. Prevista la valorizzazione tirocini formativi e dell'ufficio per il processo; l'attribuzione alla Scuola superiore della Magistratura dell'organizzazione di corsi di preparazione al concorso in magistratura per i tirocinanti e per chi abbia svolto funzioni nell'ufficio per il processo, la previsione di tre elaborati scritti e la riduzione delle materie orali.

Stop alle nomine “a pacchetto”
La bozza prevede lo stop delle cosiddette “nomine a pacchetto” cioè calendarizzate insieme per favorire gli scambi tra correnti.
Il testo prevede anche la pubblicità degli atti (sul sito intranet del Csm, nel rispetto dei dati sensibili) per quanto riguarda l’assegnazione incarichi direttivi da parte del Consiglio superiore della magistratura. Prevista anche la selezione di una rosa di candidati sulla base dei curricula seguita da una audizione obbligatoria dei candidati selezionati; il diritto di voto per avvocatura nei consigli giudiziari sulla base di una delibera del consiglio dell’ordine.

Tutto cambia perché nulla cambi
Il testo della riforma così come scritto rappresenta un nulla di fatto. Non va ad incidere sulle dinamiche correntizie, anzi le agevola.  Si poteva fare di più ma non si è voluto. Come hanno scritto i colleghi Andrea Reale, Giuliano Castiglia, Andrea Mirenda, Nicola Saracino, Massimo Vaccari, Stefania di Rienzo e Felice Lima sul ‘Riformista’ “si poteva introdurre il sorteggio temperato per individuare i candidati al Csm che poi sarebbero stati votati con pieno rispetto della Costituzione e con insulto, meritatissimo, al solo sistema correntizio. Si poteva prevedere la temporaneità effettiva degli incarichi direttivi mediante la rotazione tra tutti i magistrati idonei alla funzione. Si poteva stabilire che il magistrato debba vivere solo del suo stipendio e, se chiamato presso un qualsiasi Ministero o altro incarico del sottobosco politico/burocrati- co, introdurre il rigoroso divieto di gratifiche ulteriori, neppure a titolo di rimborso delle spese, come del resto avviene quando un magistrato si trasferisce a sua domanda. Si poteva fare, ma non lo si è voluto”.

Foto © Imagoeconomica

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