di AMDuemila
“Non si trattava semplicemente di onorare un mandato difensivo, ma di fornire uno specifico contributo extra ordinem”. E’ quanto hanno sostenuto i giudici della Corte Suprema di Cassazione, nelle motivazioni, depositate ieri, riguardo la richiesta per ottenere la scarcerazione dell’avvocato ed ex parlamentare, Giancarlo Pittelli, arrestato lo scorso 19 dicembre nell’ambito dell’inchiesta “Rinascita-Scott”, coordinata dalla Dda di Catanzaro. A riportare la notizie è stato oggi il “Quotidiano del Sud”. I giudici cassazionisti non sembrano sollevare dubbi sul fatto che “è effettivamente ravvisabile la gravità indiziaria in ordine all'ipotesi di concorso esterno, connotato dalla capacità del ricorrente di costituire un valido punto di riferimento, ben oltre i limiti sottesi alla sua qualità di legale, tale da consentire agli esponenti della consorteria di operare in condizioni di maggiore sicurezza e avvedutezza”. La Suprema Corte di Cassazione lo scorso 26 giugno aveva annullato senza rinvio i capi di imputazione relativi all’abuso di ufficio aggravato dal metodo mafioso e le rivelazioni del segreto di ufficio, mantenendo però la custodia in carcere. La decisione della Cassazione aveva praticamente riqualificato il concorso esterno da aggravato a semplice. Secondo la Suprema Corte “il nucleo essenziale della condotta illecita” attribuita a Pittelli si incentra sulla vicenda della collaborazione di Andrea Mantella, boss scissionista di Vibo che nel 2016 decise di collaborare con la giustizia. Una collaborazione che era stata avvertita dai clan locali come particolarmente pericolosa. E’ in questo contesto che secondo i giudici, Pittelli “si era subito dato da fare per recuperare i verbali e per trovare ‘aiuto e riparo’”. Dunque, per la Cassazione l’ex parlamentare dimostra essere “soggetto in grado di porre la sua sfera di relazioni e di conoscenza a disposizione della consorteria e come si fosse attivato compulsando i suoi canali, per acquisire informazioni tali da consentire agli organi dell’associazione di valutare con miglior cognizione di causa la situazione”.
Nelle motivazioni si sottolinea la “piena conoscenza da parte del Pittelli dell’operatività della consorteria e della sua specifica volontà di assicurare al sodalizio e al suo organi di vertice un contribuito casualmente idoneo a garantire la continuità di quell’operatività”. Oltre a questo, i giudici capitolini hanno spiegato il motivo della riformulazione del concorso esterno. “La condotta del ricorrente è stata individuata nella capacità del Pittelli di costituire valido punto di riferimento ma - hanno spiegato i giudici - ciò ha comportato la possibilità per il sodalizio di avvalersi di un contributo esterno, destinato consentirne e rafforzarne l’operatività e dunque a creare condizioni a tal fine propizie, senza che tuttavia possa dirsi che il ricorrente abbia specificatamente influito sul concreto esercizio delle funzioni apicali. Il contributo è destinato, sia pur dall’esterno, a proiettarsi sull’organismo nel suo complesso, non diversamente da quello riveniente dall’ausilio arrecato da taluno dei partecipi, senza assumere la specifica fisionomia di una funzione apicale: di qui la necessità della riqualificazione del fatto”.
In conclusione, nelle motivazioni la Cassazione ha evidenziato il motivo per cui Pittelli deve restare in carcere. “Non assumono rilievo - scrivono i giudici - né la riqualificazione del fatto di cui al capo A-bis (concorso esterno, ndr), comunque espressivo della vicinanza al sodalizio di ‘Ndrangheta, né l’annullamento senza rinvio riferito dagli altri reati, relativamente ai quali è stata nondimeno rilevata la configurabilità di condotte illecite, perlomeno dimostrative della capacità del Pittelli uomini delle forze di polizia e delle istituzioni”. Dalle indagini, secondo i giudici, si è “disvelata la concreta pericolosità del ricorrente, non smentita da deduzioni di segno diverso né con riguardo alla sussistenza delle esigenze né con riguardo alla sussistenza delle esigenze né con riferimento all’adeguatezza di misure meno afflittive, comunque da escludersi in ragione del fatto che il ricorrente è stato reputata immeritevole di credito fiduciario in ordine al rispetto di eventuali prescrizioni correlate alla possibilità di comunicazione con l’esterno”.
Foto © Imagoeconomica

Processo ''Rinascita-Scott'', la Cassazione: ''Concreta la pericolosità di Pittelli''
- Dettagli
- AMDuemila-1