La vicenda risale all’agosto 2019 quando all’imbarcazione con a bordo 147 naufraghi fu vietato l’approdo
Assoluzione definitiva per il ministro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per il caso Open Arms.
Lo hanno deciso i giudici della quinta sezione collegiale della Cassazione che dopo circa quattro ore di camera di consiglio hanno rigettato il ricorso per saltum presentato dalla Procura di Palermo contro la sentenza, arrivata il 20 dicembre dello scorso anno, con cui i giudici siciliani hanno fatto cadere l'impianto accusatorio nei confronti dell'allora ministro dell'Interno.
La vicenda risale all'agosto del 2019, quando all’imbarcazione dell’ong spagnola con a bordo 147 migranti salvati in prossimità delle coste italiane, a Lampedusa fu vietato l’approdo.
"Cinque anni di processo: difendere i confini non è reato", commenta su X sotto una sua foto su cui è scritto 'assolto’, Salvini.
Dal canto suo il fondatore della ong spagnola, Oscar Camps, afferma che siamo in presenza di una "decisione politica" sostenendo che "neanche oggi si è fatta giustizia, ma si è costruita una impunità". I giudici hanno sostanzialmente accolto la richiesta della Procura Generale che in una memoria di circa cinquanta pagine, depositata alcune settimane fa, hanno ribadito l'insussistenza delle accuse al leader della Lega. Per il pg il ricorso della Procura "si è soffermato esclusivamente sulla condotta privativa della libertà personale (l'azione), senza affrontare i profili ricostruttivi dell'elemento della 'colpevolezza': e ciò senza tener in considerazione - è detto nella memoria - che fossero presenti e valorizzati, nella sentenza impugnata, elementi di esclusione (o, quantomeno di forte dubbio) del dolo relativi alle contestazioni di accusa". Per i sostituti procuratori generali ciò vale a configurare "un deficit dimostrativo della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti all'imputato". In sostanza, - argomenta l'ufficio di Procura generale nell'atto messo all'attenzione dei Supremi giudici - se la posizione di garanzia, che sussisteva in capo al Ministro dell'Interno, può arrivare a giustificare e fondare la contestazione della limitazione della libertà personale, nel senso che egli avrebbe dovuto consentire lo sbarco di migranti 'non ancora compiutamente identificati e potenzialmente titolari del diritto di asilo, per giunta legittimamente entrati nel mare territoriale italiano in forza di un provvedimento del Tar Lazio, non si individua tuttavia alcuna significativa argomentazione tesa alla dimostrazione dell'esistenza di colpevolezza o degli altri elementi costitutivi del reato, prospettandosi esclusivamente la sola esistenza della condotta e dell'evento naturalistico ad essa connesso". Nelle motivazioni della sentenza di primo grado il tribunale di Palermo ha affermato che l'Italia, e quindi l'allora capo del Viminale, non erano obbligati ad assegnare il porto sicuro (Pos) alla Open Arms, la nave spagnola perché toccava alle autorità iberiche farlo. Per il tribunale l'obbligo di tutelare i profughi, fatti sbarcare al termine di un braccio di ferro solo dopo l'intervento dei pm di Agrigento, lo aveva la Spagna. Perché il suo centro di coordinamento e soccorso marittimo aveva "operato, sin da subito, un sia pur minimo coordinamento da 'primo contatto'; perchè Malta, "nel declinare la propria responsabilità per i primi due eventi di salvataggio, - spiegano - aveva chiaramente indicato la Spagna (Stato di bandiera) quale unica autorità che avrebbe dovuto assistere il natante".
Foto © Imagoeconomica
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