Nella lotta contro la corruzione, l’Italia tira i remi in barca, abroga l’abuso d’ufficio, modifica il traffico d’influenze illecite e c’è chi parla di modificare o persino abrogare la legge Severino
Sono sempre più frequenti le richieste di parlamentari per l’abolizione della legge Severino. Prof. Musacchio che cose ne pensa?
Credo sarebbe un errore, in special modo dopo l’abrogazione dell’abuso d’ufficio e la modifica del traffico d’influenze illecite da parte del Governo in carica. In una democrazia degna di tale nome chiunque abbia riportato una condanna per determinati reati non dovrebbe poter aspirare a rivestire cariche pubbliche.
Di quali reati parla nello specifico?
In primis quelli di mafia e di corruzione. I delitti contro la pubblica amministrazione, quelli contro la personalità dello Stato, quelli contro la persona. In buona sostanza quelli che una volta si definivano reati di particolare riprovazione sociale e che oggi sembrano quasi non avere più rilevanza penale.
Secondo lei l’incandidabilità dovrebbe scattare solo dopo la condanna definitiva?
Mi ripeto precisando meglio il concetto poc’anzi espresso. Per determinate tipologie di reato la sentenza di condanna in primo grado dovrebbe impedire al condannato di poter rivestire qualsiasi carica pubblica. Sono d’accordo sull’impossibilità di candidarsi o essere eletto, e sulla decadenza dalla carica per chi sia stato condannato. Concordo anche con la disposizione normativa che preveda la sospensione dalla carica, negli enti locali, anche in caso di condanna di primo grado. Lo dice anche la Costituzione repubblicana all’art. 54. Ritengo infine che ragioni di opportunità già con la formulazione di un’accusa per le tipologie di reati citate, dovrebbe far astenere l’accusato o determinare il partito politico a non candidare l’indagato. In tal caso passiamo ovviamente da una questione penale a una morale e nel nostro Paese, tra i più corrotti in Europa, in simili contesti le cose si complicano notevolmente.
Ci sarebbero altri rimedi più efficaci?
Il più efficace oggi purtroppo non è praticabile.
A cosa si riferisce?
Alla celerità dei procedimenti penali. Stabilire in brevissimo tempo se il soggetto sia o no colpevole e quindi possa o no rivestire una carica pubblica.
Lei ha una sua idea su come fare?
Non solo una, ne ho tante. Il problema è che le idee rimangono tali e non si trasformano mai in fatti concreti. Il non funzionamento della giustizia penale probabilmente conviene a molti.
Ci fa lei allora un esempio concreto?
Certamente. Ho già detto anni fa che una soluzione poteva essere quella di mettere a disposizione del giudice del dibattimento gli atti delle indagini. I rapporti e le relazioni di servizio possono tranquillamente esser letti dal giudice. Il dibattimento spesso si traduce soprattutto in fase testimoniale a conferme di quanto detto durante le indagini. Inciderei anche sull’udienza preliminare che nei fatti è un fallimento. Dipendesse da me, la abolirei. Le indagini sui reati dei colletti bianchi oggi sono più complicate e l’opinione pubblica, di fatto, è resa meno partecipe dei reati che commette chi amministra la “Cosa Pubblica”. In una simile situazione servono indagini e processi celeri ed efficaci che, come ho detto, oggi purtroppo non abbiamo.
Quando si prevede la sospensione temporanea per gli amministratori locali in caso di condanna di primo grado secondo lei non c’è un problema di compatibilità con la presunzione d’innocenza?
La previsione della sospensione temporanea per gli amministratori locali condannati in primo grado contemplata dalla legge “Severino” potrebbe anche porre un problema di compatibilità con la presunzione d’innocenza ma dobbiamo chiederci altresì se la nostra Costituzione fosse rispettata qualora un condannato in primo grado per l’art. 416 bis o per delitti di terrorismo ricoprisse cariche pubbliche o istituzionali. L’articolo 54 dice che chiunque svolga funzioni pubbliche deve adempierle “con disciplina e onore”. Credo che un condannato in primo grado per reati gravi (cfr. mafia, terrorismo, reati contro la p.a.) violi quest’articolo. Non vedo contrasti con la presunzione d’innocenza, perché non ha nulla a che vedere con il diritto dell’imputato di difendersi, ma con quello di ogni cittadino di vedersi rappresentato da soggetti che svolgano le funzioni pubbliche con dignità e onore. Mi pare che per intervenire sul punto occorra comunque un intervento chirurgico di alta specializzazione e precisione poiché un minimo errore potrebbe essere devastante in un sistema penale che in questo momento è già notevolmente deficitario nel combattere i delitti contro la pubblica amministrazione.
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