Per i supremi giudici occorre che il pubblico ufficiale abbia agito con l’intenzione di depistare le indagini o il processo rispetto al corso in origine da essi assunti
Con la sentenza n. 32470 del 9 agosto 2024, la Sezione VI Penale della Corte di Cassazione, presieduta da Giorgio Fidelbo e con relatore Ombretta Di Giovine mette paletti al reato di depistaggio. Per i supremi giudici occorre che il pubblico ufficiale o l’incarico di pubblico servizio abbia agito con dolo, ovvero l’intenzione di depistare le indagini o il processo rispetto al corso in origine da essi assunti. La Cassazione va così a circoscrivere il testo dell’art. 375 del Cp. Non è sufficiente, invece, che l’azione sia finalizzata a rafforzare o consolidare indagini o prove già acquisite, situazione che potrebbe integrare ipotesi di reato meno gravi.
Una limitazione ultra granista, quella della Cassazione, che riguarda anche la fase delle indagini, non solo il processo penale. Gli ermellini osservano inoltre che la redazione di un verbale nel quale viene riportata una realtà differente dal vero non può essere attribuibile a una forma di depistaggio, né a quello materiale né a quello dichiarativo. Fondamentale, stando al pronunciamento del Palazzaccio, è il concetto di “sviamento”, dato che l’intenzionalità richiesta dal Codice relativo all’attività è quella “di impedire, ostacolare o sviare un’indagine penale”. La sentenza n. 32470 dichiara espressamente di aderire a una nozione più sostanziale che processuale dello sviamento, cioè del depistaggio. La Cassazione interviene, così, sul reato di frode processuale e depistaggio introdotto il 5 luglio 2016 dal Parlamento che puniscono con una reclusione dai tre agli otto anni gli autori del reato. Nella visione dettata dalla Cassazione assumono rilevanza penale solo le condotte che puntano a indirizzare verso un esito giudiziario diverso da quello che corrisponde alla realtà dei fatti come fotografata allo stato delle indagini o del processo. Scrivono i giudici: “La finalità dell’articolo 375 del Codice penale sarebbe cioè integrata soltanto laddove l’agente, attraverso il comportamento decettivo, miri a mutare il corso delle indagini o il quadro probatorio, contraddicendo l’ipotesi investigativa o gli elementi già raccolti”.
Fonte: Il Sole 24 Ore
